Cassation court dismisses appeal for lack of merit, upholding lower court's finding on work director's failure to account for urgent extra-contractual works.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Leonardo Blasetti's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision ordering him to pay Allegretti for extra-contractual works. The appellate court found that while Blasetti ordered urgent safety measures, he failed to perform necessary accounting procedures as required by law. The supreme court dismissed the appeal because the lower court properly evaluated the evidence and did not omit any decisive facts, reserving fact-finding for the trial level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: The Court of Cassation reviews only the logical formality and legal correctness of the lower court's reasoning, excluding any re-examination of factual assessments or the omission of decisive facts from the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
6 ORDINANZA sul ricorso 8386/2016 proposto da: Blasetti Leonardo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n.94, presso lo studio dell'avvocato Longo Mauro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Impresa Edile Artigiana Allegretti Gilberto, in persona dell'omonimo titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Banco di S. Spirito n. 3, presso lo studio dell'avvocato Fazi Lucia, rappresentata e difesa dall'avvocato Tesei Venanzina, giusta procura speciale per Notaio dott. Andrea Sartore di Foligno - Rep.n.22.414 del 27.3.2019; -controricorrente - avverso la sentenza n. 631/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Perugia, con sentenza n.631/2015, depositata in data 3/11/2015, - in controversia concernente domanda promossa dall'Impresa Edile Artigiana Allegretti Gilberto, nei confronti dell'arch. Leonardo Blasetti, nella sua veste di direttore dei lavori nominato dal Comune di Montecastrilli nell'ambito del contratto di appalto di opere pubbliche del 19/1/1999 Rep. N. 4443, di condanna del convenuto al risarcimento dei danni cagionati dal mancato rispetto delle procedure previste dalla legge, al fine di ottenere dal Comune appaltante il pagamento del corrispettivo dei lavori extra contratto eseguiti dall'appaltatrice, - ha riformato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda dell'attrice.
In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame dell'impresa, condannando il Blasetti al pagamento in favore dell'impresa Allegretti della somma di C 17.396,04, in misura pari al corrispettivo delle opere extra-contratto non pagate dal Comune, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento danni, hanno --) sostenuto che, a fronte delle precise prescrizioni dettate dall'art.342 all.F 1.2248/1865 in ordine alla necessità da parte del direttore dei lavori di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della situazione imprevista e di assoluta urgenza venutasi a creare nel corso dei lavori e delle direttive impartite all'appaltatrice, nella fattispecie, emergeva, dalla stessa relazione sull'andamento dei lavori redatta dal direttore dei lavori, che questi aveva ordinato lavori extra-contratto, di carattere indifferibile ed urgente, determinati dalla necessità di mettere in sicurezza una parte del cantiere, lato strada esterno del fabbricato, dove parte del terrapieno stava franando, ma aveva ammesso di non avere proceduto «a tutte le operazioni contabili necessarie».
Avverso la suddetta pronuncia, Leonardo Blasetti propone ricorso per cassazione, notificato il 22-29/3/2016, affidato a tre motivi, nei confronti di Impresa Edile Artigiana Allegretti Gilberto (che resiste con controricorso, notificato il 27/4-5/5/2016). Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta:
a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.pc., dell'art.342 all.F 1.2248/1865, ratione temporis operante, essendo i lavori in oggetto stati eseguiti nel 1999, censurando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha interpretato la norma che prevede che il Direttore dei lavori possa richiedere all'appaltatore l'esecuzione di opere urgenti ed indifferibili senza preventiva autorizzazione della stazione appaltante;
b) con il secondo motivo, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dal materiale istruttorio acquisito agli atti, con prova testimoniale e documentazione, in ordine sempre alla sussistenza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza per le opere eseguite dall'impresa, su ordine del direttore dei lavori, in variante rispetto al progetto originario;
c) con il terzo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.92 c.p.c., sia l'omesso esame, ex art.360 n. 3 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione alla mancata compensazione delle spese di lite.
2. La prima censura è infondata. Nei contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione, le varianti non autorizzate dalla stazione appaltante ma eseguite dall'appaltatore su espressa richiesta del direttore dei lavori in presenza di una situazione di assoluta urgenza trovano la loro disciplina, in relazione all'epoca, in cui il contratto è sorto (1999), nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 342, All. F («Non puo' l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.
Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennita' per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati. Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovra' tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi pero' l'ingegnere medesimo dovra' darne immediata partecipazione all'Amministrazione, la quale potra' sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati di urgenza»).
Tale norma, dopo aver previsto in via generale nei primi due commi la necessità della preventiva approvazione per iscritto da parte della Amministrazione per l'esecuzione di «varianti o addizioni» rispetto all'originario progetto, introduce una deroga per i casi appunto di assoluta urgenza, imponendo all'appaltatore la loro esecuzione su semplice richiesta del direttore dei lavori al quale incombe poi l'obbligo della comunicazione all'Amministrazione. Si è poi ritenuto (Cass. /2009) che, in tal caso, si instauri un rapporto diretto fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, disgiunto dal legame che il primo deve pur sempre tenere con la stazione appaltante attraverso l'immediata comunicazione della situazione imprevista e di assoluta urgenza venutasi a creare nel corso dei lavori o delle direttive impartite per farvi fronte, e che, di conseguenza, si prefiguri un affidamento incolpevole dell'appaltatore sul rispetto da parte del direttore dei lavori degli obblighi di cui è onerato e della cui osservanza l'appaltatore può quindi legittimamente presumere, affidamento che trova la sua tutela nei principi generali e che comporta pertanto il diritto al compenso anche qualora l'Amministrazione, non avvertita tempestivamente, fosse poi di contrario avviso in ordine al carattere di assoluta urgenza dei lavori.
Con successiva pronuncia (Cass. 15029/2016; Cass. 19776/2018) questa Corte ha chiarito che l'appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell'ente committente, ma che «il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l'esecuzione, abbia agito al di fuori di suoi poteri, e, perciò, quale "falsus procurator" dell'ente», avendo l'art. 342, comma 2, della I. n. 2248 del 1865, all.
F, e l'art. 25 della I. 109 del 1994, sancito il divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta, a meno che non siano approvate tramite una regolare procedura di affidamento . La sentenza, dando atto dell'ammissione da parte del direttore dei lavori della omessa contabilizzazione e regolarizzazione dei lavori extra-contratto, risulta avere fatto conforme applicazione di tali principi.
3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non articolato nel rispetto della nuova formulazione dell'art.360 n. 5 c.p.c.. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente», di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.
S.U. 8053/2014; Cass.23940/2017). Ora, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.7921/2011;
Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017). Nella specie, non vi è stato omesso esame di un fatto storico decisivo, avendo la Corte d'appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie ed all'esame dei fatti allegati dal ricorrente (in primis, la relazione del Direttore dei Lavori, trasmessa nell'ottobre 1999, a conclusione dei lavori al Comune, che non risulta smentita dagli stralci prodotti nel corpo del motivo, in riferimento agli obblighi di contabilizzazione degli interventi, non adempiuti dal Direttore dei Lavori, che parla invero di una «perizia di variata distribuzione delle opere senza aumento della spesa prevista»).
4. Il terzo motivo (inerente la mancata compensazione delle spese) è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 14989 del 2005; Cass. 24179/2017).
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'import