Cassation court dismisses appeal regarding public payment to bankrupt entity's apparent agent, upholding good faith defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation rejected the President of the Council of Ministers' appeal against a lower court ruling that ordered the state to pay a bankrupt entity's apparent agent. The state argued that the agent's company had tacitly approved the payment, while the lower court found no evidence of the agent's fault in allowing the payment to the apparent representative. The court upheld the lower decision, ruling that mere knowledge of the payment does not constitute tacit approval and that the state acted in good faith by paying the apparent agent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1189 c.c.; Art. 132 c.p.c.: The payment made to an apparent agent liberates the good faith debtor, provided the debtor proves the creditor's fault created a reasonable presumption of representative power; mere knowledge of the payment without fault does not constitute tacit approval.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 6696/2017 proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, in persona del Presidente pro tempore, Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - contro Smart Development S.r.l., già Tecnosys S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Vico n.31, presso lo studio dell'avvocato Scoccini Enrico, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.
Luca Prinzi di Enna — Rep.n. 2107 del 23.3.2017; -controricorrente - contro A.F. Forum Associazione per l'alta formazione Forum, Fallimento A.F. Forum Associazione per l'alta formazione Forum; - intimati - avverso la sentenza n. 7300/2016 della CORTE D'APPELLO dì ROMA, depositata il 02/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2021 dal cons. MELONI MARINA. FATTI DI CAUSA A seguito di partecipazione alla gara d'appalto promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro per l'esecuzione di un progetto di formazione a livello locale le società Tecnosys (oggi Smart Developmente) e la società AF Forum risultate aggiudicatarie della gara si costituivano in raggruppamento temporaneo di imprese RTI e la Tecnosys conferiva alla AF Forum mandato speciale di rappresentanza per tutti gli atti e rapporti con la Funzione Pubblica derivanti dall'esecuzione del citato progetto.
Successivamente, eseguita la prestazione oggetto dell'appalto ed approvata la rendicontazione finale la Funzione Pubblica dispose il pagamento di euro 143.442,66 nei confronti di AF Forum nel frattempo dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Fallimentare di Roma nr. 814 del 22 settembre 2004. La Tecnosys, assumendo l'illegittimità del pagamento effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro al Fallimento AF Forum ) convenne quest'ultinncOavanti al Tribunale di Roma il quale, con sentenza in data 9/5/2011, condannò la Funzione Pubblica al pagamento della somma di euro 143.442,66 a favore di Tecnosys assumendo che il fallimento della AF Forum aveva determinato lo scioglimento del mandato con la conseguenza che l'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato in favore di ciascuna delle componenti ATI ormai disciolta.
La Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministro affidato a sei motivi. La società Tecnosys (oggi Smart Developmente) resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 78 legge fallimentare ed artt 10 c.1 lett.D) e 13 c.3 legge 11/2/1994 nr. 109 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che il fallimento della AF Forum avesse determinato lo scioglimento del mandato con la conseguenza che l'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato in favore di ciascuna delle componenti ATI ormai disciolta, mentre al contrario, nonostante il fallimento, permaneva il mandato all'incasso insito nel più generale mandato di gestione dell'appalto conferito alla capogruppo.
Pertanto, secondo la ricorrente Amministrazione /era da ritenersi del tutto legittimo l'adempimento da parte dell'Amministrazione di corrispondere alla capogruppo il saldo inerente all'ultimazione dei lavori, essendo ignota la ripartizione dei lavori e dei relativi crediti con riferimento alle situazioni ed ai motivi afferenti al contratto di appalto principale per il quale ha ritenuto unica legittimaria la impresa capogruppo mandataria dell'ATI. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 406 del 1991, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi dell'art. 78 !AMI., sicché l'impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza.( Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 973 de/ 17/01/2017) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1321,1362,2729 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che fosse nota all'Amministrazione la ripartizione delle quote di partecipazione spettanti alle imprese facente parte dell'ATI nell'esecuzione dell'appalto e cioè che alla mandante Tenosys spettasse il 98,9% del saldo ed a AF Forum la restante parte, importi conosciuti o conoscibili sulla base della contabilità finale dei lavori ed altra documentazione prodotta dalla capogruppo AF Forum recante il timbro di ricezione dell'Amministrazione mentre, al contrario, i comportamenti delle parti non erano stati univoci in ordine alle attribuzioni delle rispettive quote e l'Amministrazione non conosceva la ripartizione dei lavori ed i relativi crediti delle imprese partecipanti.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.132 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1_ nr. 4 cpc, nonché omessa motivazione perché la Corte di Appello di Roma non ha motivato in alcun modo in ordine d7) all'esistenza di un accordo successivo implicito di ripartizione del corrispettivo. Il secondo e terzo motivo da trattarsi congiuntamente sono ) inammissibili sia perché attengono ad accertamenti di merito qui inammissibili sia in quanto non riguardano la ratio decidendi principale della sentenza che rimane quella dello scioglimento del mandato a seguito del fallimento della capogruppo ex art. 78 legge fallimentare.
In ogni caso la eorte distrettuale ha motivato il proprio convincimento/con valutazione di merito insindacabile in questa sede adeguatamente e congruamente motivata, avendo ritenuto che fosse nota all'Amministrazione la ripartizione delle quote di partecipazione spettanti alle imprese facente parte dell'ATI nell'esecuzione dzitzgattt del contratto di appalto sulla base della contabilità finale dei lavori ed altra documentazione prodotta dalla capogruppo AF Forum recante il timbro di ricezione dell'Amministrazione. La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1189, 2697,2729 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha escluso l'esistenza di un pagamento effettuato in buona fede dall'Amministrazione al Fallimento AF Forum quale creditore apparente mentre avrebbe dovuto valutare che Tecnosys ) pur essendo al corrente del pagamento prima della sua esecuzione non manifestò alcuna opposizione al pagamento a AF Forum. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha totalmente omesso la motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di buona fede dell'Amministrazione.
Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di punti decisivi e controversi in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 5 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha totalmente omesso di considerare che Tecnosys aveva tenuto un comportamento consenziente al pagamento alla capogruppo e solo dopo il rifiuto di quest'ultima di pagarle quanto a lei dovuto aveva agito giudizialmente. Il quarto, quinto e sesto motivo da trattarsi congiuntamente ) in quanto tutti riguardanti l'asserita buona fede della ricorrente nell'effettuare il pagamento, sono infondati e devono essere respinti.
Infatti occorre considerare che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo dei creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.
Un tale comportamento colposo da parte di Tecnosys è stato escluso dalla Corte di merito con congrua ed adeguata motivazione non potendo identificarsi come tacita approvazione la mera conoscenza da parte di Tecnosys del pagamento disposto dall'Amministrazione nei confronti della fallita capogruppo. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 23/4/2021. Il Pres dent n/ Petr4CaiIe / / CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE URP. CENTRAU L-Dr ,CovTe Surawa Col59A 3k:DA4c icor\• ce,d4- p" g.< tr, G 12_ gy<)-e,t.c_cab, e A5/4A /2-02. ol:Dyupp,9„ c'f/u twk, oU(Dysof;XA,Aro QVz.i ibt) COi‘n Cka \(\njv Q(C)22- (-5\re)5e 4À0 cL& Z2.'" IV\ A \"1-0n' ./e2.(5e3sh<\ OkA' f)fe. '2-0 I ÚJAA - aLNn,,c) \ID7)L otttc. TQL wzpoz, ,ccv-r" co De