Cassation court dismisses appeal against payment order for waste disposal costs exceeding municipal ordinance quantities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the municipality's appeal against a lower court's confirmation of a payment order for waste disposal fees. The municipality argued that the debt was not certain because the actual waste volume and type differed from the municipal ordinances, yet the court held that the administrative act remained valid regardless of these discrepancies. Consequently, the appeal was rejected, and the municipality was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 Regio Decreto 639 del 1910; Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.: The court's finding that a debt is certain and liquid based on administrative ordinances remains valid even if the actual waste volume or type differs from the specified quantities, provided the underlying obligation exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 19766/2016 proposto da: Comune di Lignano Sabbiadoro, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri n.5, presso lo studio dell'avvocato Manzi Luigi, che lo rappresenta e difende unitarnentQ all'avvocato Michielan Primo, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Lignano Pineta S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Leone IX n. 16, presso lo studio dell'avvocato Carboni Gianluca, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Conte Raffaele, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2021 dal cons. MELONI MARINA.FATTI Dl CAUSA Il Sindaco del Comune di Ligna no Sabbiadoro ingiunse in data 17/5/2006 a Lignano Pineta spa il pagamento della somma di C 116.349,97 relativa alle spese sostenute per lo smaltimento di rifiuti ritrovati nelle aeree demaniali date in concessione alla società.
La Lignano Pineta spa propose opposizione contestando la somma di cui all'ingiunzione in quanto la stessa comprendeva anche lo smaltimento di rifiuti non compresi nelle ordinanze sindacali. Infatti il Comune aveva incaricato la società Zaccheo Ambiente spa di smaltire non solo i rifiuti derivanti dalla attività di pulizia della spiaggia abbandonati sull'area demaniale ma anche tondini di ferro, materiale cementizio, piastre e blocchi di cementi costituenti rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione. Il Tribunale di Udine accolse l'opposizione in quanto la pretesa creditoria del Comune non avrebbe dovuto riguardare rifiuti diversi da quelli di cui alle ordinanze sindacali numeri 43 e 49 del 2003; il Comune di Lignano Sabbiadoro appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Trieste la quale confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza nr.406 del 2015 della Corte di Appello di Trieste propone ricorso per cassazione il Comune di Lignano Sabbiadoro affidato a due motivi. La società Lignano Pineta spa resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Regio Decreto 639 del 1910 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Trieste ha errato nel ritenere il credito certo e liquido in quanto, al contrario, non vi era corrispondenza tra la quantità di rifiuti di cui alle ordinanze sindacali 43 e 49 del 2003 di circa 530 mc e quelle effettivamente smaltite pari a 870.590 Kg.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Regio Decreto 639 del 1910 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Trieste ha errato nel ritenere il credito certo e liquido in quanto, al contrario, mancava la corrispondenza tra quantità e qualità di rifiuti da asportare secondo le due ordinanze sindacali 43 e 49 del 2003 e quelle effettivamente asportate e smaltite dalla ditta incaricata. I motivi di ricorso sono infondati e devono essere respinti. In tema di ingiunzioni di pagamento occorre senza alcun dubbio che il credito sia certo, liquido ed esigibilele quindi i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune dovevano riferirsi al mancato adempimento delle ordinanze sindacali che riportano esattamente la quantità ed il tipo di rifiuti da rimuovere e le aree di rinvenimento mentre nella fattispecie il Comune ha smaltito anche rifiuti diversi da quelli descritti nelle ordinanze sindacali.
L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa notificata al trasgressore per violazione dell'art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, concernente il divieto di abbandono dei rifiuti che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, è ricollegata inderogabilmente al verificarsi dei presupposti di legge, sia quando l'opposizione sia proposta avverso l'intimazione di pagamento di una sanzione amministrativa in mancanza della previa emissione di un'ordinanza- ingiunzione. Inoltre quando l'atto introduttivo tende all'accertamento negativo del verificarsi dei presupposti previsti dal citato d.lgs., l'azione stessa coinvolge il diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una pretesa della P.A. che si assume non dovuta (Sez.
U, Sentenza n. 27707 del 16/12/2005). In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso