Cassation court allows incidental appeal on land value, ruling agricultural use overrides building potential limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the University's incidental appeal regarding the valuation of disputed land, ruling that its public educational purpose precludes treating it as buildable. The court found the lower court erred by applying a 30% building coefficient instead of recognizing the land's agricultural nature and market value. Consequently, the main appeal was absorbed, the appealed judgment was quashed, and the case was remitted for a new valuation based on agricultural standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2056, 1223 c.c.; Art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.: When public utility designations restrict building potential, land value must be assessed according to its agricultural market worth rather than hypothetical development capacity.
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ORDINANZA sul ricorso 21048/2015 proposto da: Crimi Rosario Antonino, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola Di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'avvocato Persichetti Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Calderonio Giacomo, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - nonchè contro Universita' degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Crimi Rosario Antonino, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola Di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'avvocato Persichetti Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Calderonio Giacomo, giusta procura a margine del ricorso principale; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 495/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2021 dal cons. MELONI MARINA.FATTI DI CAUSA L'attore Crimi Rosario Antonino convenne davanti al Tribunale di Messina l'Università degli Studi di Messina in persona del Rettore pro tempore con atto di citazione ritualmente notificato per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti da occupazione usurpativa del fondo di sua proprietà sito in Contrada Conte del Villaggio Annunziata di Messina.
La controversia traeva origine dalla occupazione d'urgenza di terreni finalizzata al completamento della cittadella dello Sport con decreto del Sindaco di Messina del 16/7/1996; successivamente, nonostante la sopravvenuta inefficacia del decreto d'occupazione nel luglio 1997, l'Università si immetteva in possesso del terreno. Il Tribunale di Messina condannò l'Università degli Studi di Messina in persona del Rettore pro tempore a pagare in favore dell'attore Crimi Rosario Antonino euro 887.625,05 oltre interessi legali al tasso del 2%, somma attualizzata al momento della sentenza a titolo di risarcimento del danno, ritenuta la natura edificabile dell'area espropriata.
La Corte di Appello di Messina confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione Crimi Rosario Antonino affidato a quattro motivi. L'Università degli Studi di Messina in persona del Rettore pro tempore resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. Crimi Rosario Antonino resiste con controricorso a ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Crimi Rosario Antonino denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2056 e 1223 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina confermando la sentenza di primo grado ha liquidato un risarcimento del danno con arbitraria decurtazione del valore di mercato del bene così come accertato dal CTU in euro 95,00 al mq.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 nr.3 cpc perché il Giudice di merito ha effettuato una valutazione secondo equità, falsamente applicando l'art. 47.1 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Messina, riducendo fino al 30% del valore rispetto alla stima del terreno effettuata dal CTU. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1226cc ed art. 47.1 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Messina in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto la Corte di Appello ha omesso di valutare una porzione dell'area e precisamente ha parametrato il risarcimento alla sola porzione del 30% ritenuta edificabile omettendo qualsiasi attribuzione di valore alla residua porzione del 70% pur ritenuta non edificabile.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2056, 1123 e 1226 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perché il Giudice di merito ha effettuato una valutazione secondo equità e non ha rivalutato il valore di C 28,50 al mq ( corrispondente al 30% di C 95,00 al mq) al momento di emissione della sentenza.Con il primo motivo di ricorso incidentale l'Università degli Studi di Messina denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 legge 2359 del 1865; art.45 e 46 delle norme di attuazione del PRG del Comune di Messina art. 5 bis comma 3 legge 359 del 1992 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in quanto la Corte di Appello non ha tenuto conto che sui terreni espropriati l'edificabilità consentita è solo per strutture di natura pubblicistica e pertanto i terreni devono essere considerati aventi natura non edificabile ed il loro valore è quello del valore agricolo medio.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale l'Università degli Studi di Messina denuncia violazione dei criteri di determinazione del danno di cui agli artt. 2056 e 1223 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in relazione alla vocazione edificatoria del terreno da ritenersi assente. Con il terzo motivo di ricorso incidentale l'Università degli Studi di Messina denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 41 septies legge 1942, DM 1/4/68 art. 4; legge 729 del 1961 art. 9, D.L.gs 285 del 1992 art. 6 e DPR 495 del 1992 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc, in relazione alla inedificabilità dell'area ed al valore di C 28,50 di gran lunga superiore a quello effettivo.
Il ricorso incidentale, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente prima del principale, è fondato e deve essere accolto. Infatti il valore del fondo è stato determinato dal CTU il quale ha tenuto conto di qualsiasi elemento tra i quali l'edificabilità dell'area. Tuttavia il terreno è destinato a fini pubblicistici- edilizia scolastica (scuole, gerontocomi, residenze collettive) stante le esigenze di realizzazione dell'interesse pubblico che la zona deve soddisfare, e quindi non può essere valutato come edificabile ma deve essere liquidato secondo il valore agricolo(medio)di mercato.
Infatti la sentenza impugnata per determinare il valore dei terreni ha errato nel dare atto della natura edificabile del terreno attenendosi, nella valutazione del valore venale dei bene, a quanto stabilito dal CTU. La Corte ha posto in evidenza che le norme di attuazione del PRG del Comune di Messina prevedono per le aree ricadenti in zona Fla la destinazione ad attrezzature scolastiche e Flc la destinazione a gerontocomi con indice di fabbricabilità per ambedue le zone di 3 mc/mq. Pertanto la Corte ha ritenuto sulla base dei predetti vincoli conformativi il limite di edificabilità del terreno del 30% ed ha decurtato la stima unitaria del CTU di 95€ al mq in proporzione al predetto limite in € 28,50 al mq ( corrispondente al 30% di € 95,00 al mq) pur affermando che trattavasi di liquidazione non equitativa ma ancorata a dati fattuali e normativi.
Tuttavia così facendo la Corte ha trascurato di considerare che il terreno deve essere considerato agricolo e liquidato di fatto secondo la giurisprudenza di questa Corte in base al valore agricolo (medio) commisurato al valore di mercato del bene con riferimento al momento in cui la trasformazione fisica ha determinato la perdita del diritto dominicale, con gli interessi compensativi per il periodo precedente, a partire dalla data dello spossessamento. Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso incidentale assorbito quello principale, cassata la sentenza impugnata con rinvio davanti alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale assorbito il ricorso principale cassa la sentenza impugnata con rinvio davanti alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in