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Ordinanza — n. 25753/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity due to failure to specify expulsion grounds and legal basis errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25753/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Jarrar Ayoub against the expulsion order was declared inadmissible by the Court of Cassation. The court found the arguments generic because the applicant failed to specify the legal title for his expulsion and cited non-existent or irrelevant statutory provisions. Consequently, the court could not assess the merits of the alleged violation of the danger assessment procedure.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 lett e) e 30 d.lgs n. 286/98; Art. 1 d.lgs n. 159/2011: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, failing to specify the expulsion title or correctly citing the relevant legal provisions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement expulsion order legality danger assessment procedure statutory citation error revoca dell'opposizione divieto di espulsione dei cittadini riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 2 lett e) d.lgs n. 286/98
Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 13 comma 2° lett e) e 30 d.lgs n.
Art. 30 d.lgs n. 286/98
Parimenti incomprensibile, o comunque inconferente rispetto alla problematica della pericolosità, è il richiamo all'art. 30 d.lgs n.
Art. 1 d.lgs n. 159/2011
286/98 e dell'art. 1 d.lgs n. 159/2011.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 22217/2006
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Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 18451/2019 proposto da: Jarrar Ayoub, elettivamente domiciliato in Roma Via Tuscolana, 346 presso lo studio dell'avvocato Olivieri Francesco che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Prefettura L'aquila, - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di L'AQUILA, depositata il 11/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di l'Aquila, con ordinanza del 11.1.2019, ha rigettato l'opposizione proposta da Jarrar Ayoub, cittadino del Marocco, avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di l'Aquila in data 20.6.2018.

Ha proposto ricorso per cassazione Jarrar Ayoub affidandolo ad un unico articolato. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 13 comma 2° lett e) e 30 d.lgs n. 286/98 e dell'art. 1 d.lgs n. 159/2011. Lamenta il ricorrente che il giudizio di pericolosità formulato dal Prefetto, ed avallato dal giudice di Pace, non si fonda su un accertamento in concreto, ma su una presunzione derivante dall'avere lo stesso riportato una condanna per il delitto di cui all'art. 73 comma 4° DPR 309/1990, senza considerare le ragioni di coesione sociale poste alla base della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno 2.

Il ricorso è inammissibile per genericità. Va osservato che né dal decreto impugnato, ma neppure dal ricorso emerge quale sia il titolo in virtù del quale il ricorrente sia stato espulso dal territorio italiano. Il ricorrente lamenta che la valutazione di pericolosità del Prefetto si è fondata su mere presunzioni, ma, non spiegando le ragioni per cui lo stesso è stato espulso, le sue difese non consentono di valutare in modo idoneo la rilevanza delle argomentazioni dallo stesso svolte relative alla dedotta insussistenza della pericolosità, così come prospettate.Peraltro, neppure la rubrica dell'unico motivo dedotto consente di individuare il thema decidendum o comunque l'illustrazione del motivo si appalesa generica rispetto alle violazioni denunciate.

In primo luogo, risulta incomprensibile il riferimento all'art. 13 comma 2° lett e) d.lgs n. 286/1998, non esistendo una lettera e) in tale norma. Parimenti incomprensibile, o comunque inconferente rispetto alla problematica della pericolosità, è il richiamo all'art. 30 d.lgs n. 286/1998 - norma che disciplina il permesso di soggiorno per motivi familiari - atteso che tutte le questioni relative al rilascio del permesso di soggiorno non rilevano in sede di espulsione, nella quale il giudice deve solo rendere atto della mancanza del titolo di soggiorno e la legittimità o meno del mancato rilascio dello stesso è questione riservata al distinto giudizio che si svolge davanti al giudice amministrativo (cfr., per tutte, Cass.

S.U. 22217/2006). Infine, anche l'illustrazione delle argomentazioni a sostegno della dedotta violazione dell'art. 1 d.lgs n. 159/2011 (legislazione antimafia) si appalesa come aspecifica al cospetto delle plurime fattispecie previste da tale norma. Anche ove il Prefetto avesse ritenuto di configurare la fattispecie di cui alla lett.

c) della norma in oggetto, il ricorrente non si è sufficientemente confrontato con l'affermazione del giudice di Pace, che ha fondato la valutazione di pericolosità anche sulla base dei suoi precedenti di polizia: sul punto, il ricorrente, ignorando tale rilievo, si è limitato ad evidenziare che lo stesso presentava a suo carico un solo precedente penale (circostanza non confliggente con quanto rilevato dal giudice di pace, che ha evidenziato che lo stesso era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 comma 4° DPR 309/90). Non si liquidano le spese di lite, non avendo l'amministrazione intimata svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r