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Ordinanza — n. 25386/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective power of attorney failing to certify date subsequent to decree communication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25386/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the power of attorney lacked the required certification that its date was subsequent to the communication of the contested administrative decree. The appellant, a Bangladeshi national, argued against the Ancona Tribunal's rejection of his opposition to the territorial commission's denial, but the defense failed to meet the specific procedural requirement. The court ruled that under Article 35 bis of Legislative Decree 25/2008, the attorney must explicitly certify the date of issuance follows the decree communication, a formal defect rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008; The special power of attorney for a cassation appeal regarding matters regulated by Art. 35 bis, comma 13, of Legislative Decree 25/2008 must explicitly indicate a date subsequent to the communication of the contested decision and require the defender to certify both the date and the authenticity of the grantor's signature.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility power of attorney defect date certification requirement administrative law procedure territorial commission decision protezione internazionale decisione incidentale impugnabile grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008
L'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177
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Testo completo

n 15 306 i ot t-;5 ha ORDINANZA sul ricorso n. tra8772--6-R proposto da: Hossain Anarul, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Inghilleri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza dei Consoli, n. 62, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso il decreto del Tribunale di ANCONA n. 1825/2020, pubblicato il 13 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2021 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE Il Tribunale di Ancona, con decreto del 13 febbraio 2020, ha respinto l'opposizione presentata da Hossain Anarul, nato in Bangladesh, avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale. Contro il decreto Hossain Anarul ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell'Interno si è costituito ai soli fini dell'eventuale prtciione 31l'ilcn_-;n73 di (-- isrijiC.M:' 7:rt. 370, pr- m,.:-) cod. proc. civ.. CON:5IDERATO CHE Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all'uopo conferita.

L'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima» richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di «inammissibilità del ricorso», nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto:

«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente» (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177). Nel caso in esame, la procura speciale depositata in atti è viziata perchè non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia n•:rr,,-‘ssiv-3 .7:!!3 (Tom! ;n7ior.2 recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula «è autentica».

Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gi1igno 2021. Il Pres