Cassation appeal dismissed due to defective power of attorney failing to certify date after decree communication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the power of attorney lacked the required certification of its date being subsequent to the communication of the contested decree. The appellant, Oloyede Bashiru, argued for review of the territorial commission's denial, but the Ministry of the Interior did not contest the procedural defect. The court ruled that under Art. 35 bis of D.Lgs. 25/2008, the document must explicitly certify the date relative to the decree's communication, a requirement the submitted document failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008; The special power of attorney for a cassation appeal must explicitly indicate a date subsequent to the communication of the contested decision and require the defender to certify both the date and the authenticity of the grantor's signature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9887/2020 proposto da: Oloyede Bashiru, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Inghilleri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza dei Consoli, n. 62, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso il decreto del Tribunale di ANCONA n. 931/2020, pubblicato il 26 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2021 dal consigliere Lunella Caradonna;
RILEVATO CHE Il Tribunale di Ancona, con decreto del 26 gennaio 2020, ha respinto l'opposizione presentata da Oloyede Bashiru, nato in Nigeria, Lagos, avverso il provvedimento di diniego della competente Commissione territoriale. Contro il decreto Oloyede Bashiru ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell'Interno si è costituito ai soli fini dell'eventuale 211'uclien7:i di 770, primo cm m cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all'uopo conferita.
L'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008, nella parte in cui prevede che «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima» richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di «inammissibilità del ricorso», nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.5 Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto:
«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materia regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del decreto legislativo n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente» (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177). Nel caso in esame, la procura speciale depositata in atti è viziata, perchè non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della prec, :r3 sia rs, 3-31-72. c,-1 :CC'Thc‘n (-07111fl'(--)7nr, impugnato, recando unicamente l'autenticazione della firma con la seguente formula «è autentica».
Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è, dunque, inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso i