Incidental conditional appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal and defendant's acceptance of the withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the incidental conditional appeal filed by Banca Mediolanum extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of the case. Although the bank had initially challenged the lower court's dismissal of their appeal, the plaintiffs subsequently submitted a written act of renunciation which included the acceptance of the bank's lawyers. The court ruled that this withdrawal legally absorbed the conditional appeal, rendering the bank's procedural participation moot without needing to address the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A withdrawal of the main appeal by the appellant, accepted by the opposing party, extinguishes the incidental conditional appeal filed by the latter, obviating the need for a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente 02n7.21.,,, C ,J p c- sul ricorso n. 7069/2017 r.g. proposto da: DE LUCA RENATO (cod. fisc. DLCRNT51H01I219P), DE LUCA SIMONE (cod. fisc. DLCSMN77L17H501I) e DE LUCA ELEONORA (cod. fisc. DLCLNR80T53H501G), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Falco Trabalza e Giuseppe Valvo, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Silvio Pellico n. 24. - ricorrenti - contro BANCA MEDIOLANUM S.P.A. (cod. fisc. 02124090164), con sede in Basiglio - Milano 3 (MI), alla via Francesco Sforza, Palazzo Meucci, in persona del procuratore speciale dott.
Luca Silva, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati Stefano Previti e Carla Previti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Cicerone n. 60. - controricorrente e ricorrente incidentale condizionata - e PELLEGRINO ALFREDO (cod. fisc. PLLLRD54T23E958Z). intimato - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il 10/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/06/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.
Renato De Luca, Simone De Luca ed Eleonora De Luca hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20 luglio 2015/10 febbraio 2016, n. 881, che, «ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta», aveva cosi provveduto: «1) respinta l'eccezione di carenza di legittirnazione di Caste;lani Luciana - e per essa dei suoi eredi - accoglie l'appello proposto da Banca Mediolanum s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché l'appello proposto da Pellegrino Alfredo e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 20890/08 del Tribunale Roma, terza sezione civile, depositata il 24 ottobre 2008, respinge la domanda proposta da De Luca Renato, in proprio e quale erede di Castellani Luciana, nonché da De Luca Simone e da De Luca Eleonora, quali eredi di Castellani Luciana, nei confronti di Banca Mediolanum s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di Pellegrino Alfredo;
2) condanna, in solido, De Luca Renato, in proprio e quale erede di Castellani Luciana, nonché De Luca Simone e De Luca Eleonora, quali eredi di Castellani Luciana, alla rifusione, in favore delle parti appellanti, delle spese del primo grado di giudizio che, in assenza di notula ed in relazione agli atti di causa, liquida per ciascuna parte, in complessivi euro 4.035,00, di cui euro 180,00 per spese, euro 955,00 per competenze ed euro 2.900,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna, altresì, in solido De Luca Renato, in proprio e quale erede di Castellani Luciana, nonché De Luca Simone e De Luca Eleonora, quali eredi di Castellani Luciana, alla re fusione, in favore delle parti appellanti, delle spese del presente grado giudizio, che, in assenna di notula ed in relazione agli atti di causa, liquida, per ciascuna, in complessivi euro 9.515,00 per compensi professionali, oltre spese IVA e CPA come per legge». 1.1.
La Banca Mediolanum s.p.a. ha resistito con controricorso, spiegando, altresì, ricorso incidentale condizionato con un motivo. CONSIDERATO CHE 1. Va dichiarata, pregiudizialmente, l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Alfredo Pellegrino, effettuata con un atto denominato «atto di semplice costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso introduttivo, instando per le correlative declaratorie di reiezione in rito e nel merito, preannunciando l'intervento orale in sede di ,oul2h,fic3 udienza che verrà fissata».
In L-11 modo, ìIat , risuita ,riolato nn cc;nbnJto disposto di cui agli artt. 370 e 366 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Cass. n. 5400 del 2006). Anche nell'ambito del procedimento camerate di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato - come nel caso di specie - un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. (cfr.
Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
3. Successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell'adunanza camerale, Renato De Luca, Simone De Luca ed Eleonora De Luca hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, con spese compensate, recante l'accettazione dei difensori della Banca controricorrente. RITENUTO CHE L'atto di rinuncia suddetto, sottoscritto dai ricorrenti e dai loro difensori, e recante l'accettazione dei difensori della Banca controricorrente, risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 390 cod. proc. civ.. Esso, dunque, determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Banca ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., rendendo, altresì, inapplic-3hile l'art. 13, comrna 1-ciu,71.7r, del ei.P.R. n. 115 del 2002, nel testo lnU.c,,jotto dúll'Jrt. l, coracna 17, ±..11a legge n. 228 del 2012 (cfr.
Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della P ma sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 giugno 2021. Il Pr siden e Dott. Ca I De hiar /a Funzionario i