Cassation court dismisses appeal due to lack of specific grounds and failure to transcribe appeal act content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for cassation lacked the required specificity and the appeal act was not transcribed. The appellants argued that the lower court misinterpreted their evidence regarding usucapion and failed to address specific claims, but the court found these arguments vague without the original appeal text. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.c.; Art. 365, comma 1, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation are not specific and the appeal act is not transcribed, preventing the court from verifying the veracity and foundation of the alleged errors.
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8648/2016 R.G. proposto da GOTI ETTORE ACHILLE, in proprio ed in qualità di erede di Goti Luigi e Borchi Anna Maria, e RECATI MARCELLA, rappresentati e difesi dagli Avv. Eva Marri e Paolo Panariti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Celimontana, n. 38; - ricorrente - contro GOTI SIMONA, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Milani, con domicilio eletto in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, n. 32, presso lo studio dell'Avv. Anna Chilese; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1200/15, depositata il 25 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2021 dal Consigliere Guido Mercolino; viste le conclusioni motivate formulate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucio CAPASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Ettore Achille Goti convenne in giudizio il padre Luigi Goti, per sentir accertare l'esistenza, a partire dal 1954 o al più tardi dal 1958, di una società di fatto con lo stesso, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività d'impresa della ditta denominata «Sfilacciatura Goti Luigi», e la spettanza ad esso attore, in qualità di socio, della proprietà del 50% dei beni della società, con il trasferi- mento dei medesimi beni anche per equivalente.
A sostegno della domanda, l'attore espose che l'impresa, fittiziamente gestita in forma di ditta individuale, era stata in realtà condotta in forma sociale, avendo egli prestato attività lavorativa con il padre, unico intestatario del conto bancario nel quale erano confluiti i relativi proventi, dai quali veniva detratto pariteticamente quanto necessario per il loro mantenimento, mentre il residuo veniva reinvestito in parte nell'azienda ed in parte in immobili anche essi intestati esclusivamente al padre. Aggiunsero che, avendo egli chiesto di regolarizzare la situazione, il padre, con lettera del 23 settembre 1994, gli aveva riconosciuto la proprietà del 50% dei beni immobili acquistati dopo il 1976 ed aveva quantificato il suo apporto nella misura del 30% di quelli ac- quistati in epoca anteriore, valutando il saldo a suo credito, detratte le spese, in Lire 1.043.675.316.
Mentre erano in corso trattative per la determinazione del valore degl'immobili e dell'importo delle spese, il padre aveva peraltro alienato a terzi il più importante dei cespiti indicati nella predetta lettera, per un prezzo dichiarato inferiore a quello effettivo, senza dargliene comunica- zione. Si costituì Luigi Goti, ed eccepì l'incompetenza del Tribunale ordinario, assumendo che nel 1976 era stata costituita un'impresa familiare, della quale chiese l'accertamento e la liquidazione. Chiese inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni cagionati dalla trascrizione dell'atto di citazione.
2. Nel frattempo, Luigi Goti aveva convenuto separatamente in giudizio il figlio e la nuora Marcella Recati, per sentirli condannare al rilascio di due unità immobiliari site in Poggio a Caiano, via A. Soffici, n. 25, dagli stessi adibite a propria abitazione, e delle quali sosteneva di essere proprietario. Si erano costituiti i convenuti, ed avevano eccepito che gl'immobili erano compresi tra quelli dei quali Ettore Achille Goti aveva rivendicato la compro- prietà al 50%, chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usuca- pione della predetta quota.
3. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Prato, con sentenza parziale del 15 dicembre 2000, dichiarò la controversia assoggettabile al rito del lavoro, e con sentenza del 10 agosto 2004 dichiarò inammissibile la domanda di accer- tamento dell'esistenza dell'impresa familiare, in quanto proposta tardiva- mente. 3.1. Il giudizio, proseguito con rito ordinario e dichiarato interrotto per la morte di Luigi Goti, fu quindi riassunto nei confronti della figlia Simona Goti, in qualità di coerede, e della moglie Anna Maria Borchi, in qualità di usufrut- tuaria generale, le quali si costituirono e dichiararono di abbandonare le do- mande di rilascio e risarcimento dei danni proposte dal loro dante causa. 3.2.
Con sentenza del 21 maggio 2009, il Tribunale rigettò la domanda di accertamento dell'esistenza della società di fatto, ritenendo non provati il compimento di atti di gestione o di disposizione degli utili da parte dell'attore e la simulazione dell'atto costitutivo dell'impresa familiare; rigettò inoltre la domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione degli im- mobili siti in Poggio a Caiano, ritenendo non provata l'interversione del pos- sesso, e dichiarò non luogo a provvedere sulle domande di rilascio e risarci- mento dei danni proposte da Luigi Goti.
4. L'impugnazione proposta da Ettore Achille Goti e Marcella Recati nei confronti di Simona Goti, essendo nel frattempo deceduta anche Anna Maria Borchi, è stata rigettata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza del 25 giugno 2015.Premesso che il fenomeno dell'impresa familiare risulta incompatibile con quello societario, stante il carattere speciale e residuale della relativa disci- plina, irriducibile a quella di qualsiasi tipo di società, la Corte ha ritenuto non provato che il rapporto tra le parti, costituito in forma d'impresa familiare, dissimulasse un rapporto di società, sorto nel 1954 o nel 1958, e quindi an- teriore alla formale costituzione dell'impresa familiare, intervenuta il 24 no- vembre 1976, e proseguita fino alla cessazione dell'attività d'impresa, verifi- catasi nel 2002.
Ha rilevato infatti che gli appellanti non avevano censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto necessaria una controdichiarazione scritta attestante l'accordo simulatorio, reputando assor- bente tale considerazione ed irrilevante il passaggio in giudicato della dichia- razione d'inammissibilità della domanda di accertamento dell'esistenza della impresa familiare, in quanto pronuncia di mero rito. Precisato inoltre che, ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto, nei rapporti interni tra i soci, occorre procedere alla ricostruzione della reale volontà delle parti, ha ritenuto che gravasse sull'attore l'onere di fornire la relativa prova, osser- vando comunque che la mancata contestazione dell'operatività dei limiti pre- visti dall'art. 1417 cod. civ. per la prova della simulazione precludeva la va- lutazione degli elementi indiziari a tal fine allegati.
Per completezza, ha affer- mato che la controdichiarazione non poteva essere individuata nella lettera indirizzata all'attore il 23 settembre 1994, la quale non conteneva un ricono- scimento della natura fittizia dell'atto costitutivo dell'impresa familiare, ma, anzi, una rivendicazione della titolarità esclusiva dell'impresa e del patrimonio immobiliare da parte del convenuto, nonché la riaffermazione dell'operatività del regolamento d'interessi stabilito nel 1976, in virtù del quale l'attore aveva potuto godere di risorse che gli avevano consentito di mantenere decorosa- mente la propria famiglia.
Ha confermato pertanto l'infondatezza della do- manda di accertamento dell'esistenza della società di fatto, ritenendo conse- guentemente assorbite le censure riguardanti la domanda di trasferimento del 50% del patrimonio della società. La Corte ha dichiarato invece inammissibili le censure riguardanti il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione delle unità im- mobiliari site in Poggio a Caiano: ha rilevato infatti che la prova testimoniale dedotta al riguardo coincideva con quella articolata dall'attore nel giudizio promosso dal convenuto per il rilascio dei medesimi immobili e già ammessa nel giudizio di primo grado, a seguito della riassegnazione delle cause riunite al Tribunale ordinario, aggiungendo che la stessa era stata regolarmente as- sunta, e quindi non era ripetibile in appello.
3. Avverso la predetta sentenza Ettore Achille Goti e Marcella Recati hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, illustrati anche con memoria. Simona Goti ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la viola- zione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1414, primo comma, 1417 e 2730 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., osservando che il ri- chiamo della sentenza impugnata alla disciplina dettata dall'art. 1417 cit. ri- sulta non pertinente alla domanda da lui proposta, avente ad oggetto la si- mulazione non già relativa, ma assoluta dell'atto costitutivo dell'impresa fa- miliare.
Premesso di aver sempre sostenuto che tale atto non aveva in alcun modo modificato il rapporto preesistente, sorto come società di fatto e come tale proseguito fino alla chiusura dell'attività, affermano che il carattere as- soluto della simulazione comportava l'ammissibilità della prova per confes- sione, la quale emergeva dalla lettera del 23 settembre 1994, in cui il padre aveva ammesso l'apporto fornito dal figlio all'impresa e l'avvenuto reimpiego degli utili nell'attività, riconoscendogli la comproprietà degl'immobili acqui- stati. Aggiungono che erroneamente la sentenza impugnata ha conferito ri- lievo all'intento conciliativo della lettera, dalla quale emergeva la partecipa- zione del figlio alla gestione dell'impresa, al patrimonio, agli utili ed alle per- dite per un periodo di circa trent'anni, nonché l'utilizzazione in senso atecnico dell'aggettivo «familiare» riferito all'impresa.
Sostengono che, nell'escludere la portata confessoria della lettera, la Corte territoriale non ha tenuto conto del carattere ricognitivo e precettivo della stessa, attestante l'assoluta man- canza dell'affectio familiaris e il riconoscimento dell'affectio societatis, vio- lando i criteri ermeneutici che impongono una valutazione complessiva dello atto ed escludono la rilevanza della disposizione a transigere, privando la let- tera di qualsiasi effetto in riferimento all'intero periodo anteriore al 1975, e negando alla prova il valore attribuitole dalla legge.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1417, 2724, n. 1 e 2729 cod. civ. e dell'art.116 cod. civ., osservando che la qualificazione della fattispecie come simula- zione relativa ha determinato l'erronea applicazione dei limiti imposti alla re- lativa prova dall'art. 1417 cit., con l'esclusione dell'ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni. Premesso che la dichiarazione con- tenuta nella lettera del 23 settembre 1994 integrava un principio di prova scritta, idoneo a giustificare il ricorso alle predette prove, sostengono che la Corte territoriale ne ha travisato la portata, confermativa dell'esistenza di una società di fatto e della volontà delle parti di non modificare il rapporto attra- verso la formale costituzione dell'impresa familiare.
Rilevato che le testimo- nianze acquisite avevano dimostrato la natura societaria del rapporto, con- fermando l'attività prestata dal figlio nell'impresa, la divisione dei compiti con il padre ed il reimpiego degli utili nell'acquisto degli immobili, aggiungono che la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una valutazione comples- siva di tali elementi e di trarne le dovute conseguenze logiche, avendo con- ferito rilievo, in contrario, alle risposte fornite dall'attore in sede d'interroga- torio formale, delle quali ha travisato il senso.
Censurano infine la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato alla lettera prodotta il valore di con- trodichiarazione, idonea a dimostrare la simulazione dell'impresa familiare, senza considerare che la relativa prova può essere costituita anche da un atto unilaterale proveniente dal contraente cui la simulazione è opposta, e senza procedere ad una valutazione complessiva dell'atto.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 230-bis, 2724, n. 1, 2729 e 2730 cod. civ. e dell'art.116 cod. proc. civ., osservando che la sentenza impugnata non ha tratto le dovute conseguenze dalla natura residuale della disciplina dell'impresa fami- liare, applicabile soltanto quando non sia provata la configurabilità di un rap- porto diverso. Sostengono che, nel privilegiare l'aspetto formale del rapporto, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'andamento sostanziale dello stesso negli anni precedenti alla costituzione dell'impresa familiare, trascu- rando i diritti maturati dall'attore in riferimento a tale periodo, senza consi- derare che all'epoca il predetto istituto non era stato ancora introdotto dalla legge.
Ribadiscono che dalla lettera del 23 settembre 1994 emergevano tutti gli elementi idonei ad integrare la società di fatto, ivi compresa l'affectio so- cietatis, risultante anche dalle deposizioni rese dai testi, insistendo sull'o- messa valutazione delle prove documentali e testimoniali e sul mancato ri- corso alla prova per presunzioni.
4. I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. Le censure proposte dai ricorrenti mirano infatti a sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, variamente declinato in relazione alle disposizioni riferibili alla vicenda sostanziale ed a quelle che disciplinano la valutazione delle prove, una rivisitazione degli elementi acqui- siti agli atti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono affidate in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la verifica della loro attendibilità e conclu- denza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.
Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 8/08/2019, n. 21187; Cass., Sez. VI, 4/08/2017, n. 19547). Nel ribadire la simulazione dell'atto costitutivo dell'impresa familiare, in quanto volto a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nella forma della ditta individuale, dissimulante in realtà una società di fatto, i ricorrenti insistono, in particolare, sulla natura confessoria della lettera del 23 settem- bre 1994 e sulle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giu- dizio, omettendo peraltro di censurare il rilievo formulato dalla Corte d'ap- pello, e ritenuto assorbente di ogni ulteriore doglianza, secondo cui la deci- sione di primo grado non era stata impugnata nella parte in cui aveva ritenuto necessaria, ai fini della prova della simulazione, la produzione di una contro- dichiarazione scritta recante l'accordo simulatorio, ai sensi dell'art. 1417 cod. civ.
Tale rilievo preclude l'esame delle censure riflettenti l'inapplicabilità della predetta disposizione, in ragione dell'asserita configurabilità della fattispecie dedotta in giudizio come simulazione assoluta anziché relativa, trattandosi di una questione non proponibile in questa sede, in quanto non rilevabile d'uffi- cio e non affrontata nel precedente grado di giudizio, nel quale i ricorrenti si sono limitati ad individuare la controdichiarazione proprio nella citata lettera del 23 settembre 1994 (cfr. Cass., Sez. III, 17/01/2018, n. 907; Cass., Sez.
VI, 9/07/2013, n. 17041; Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7981). Il richiamo all'art. 1417 cod. civ. (che trova comunque conforto nell'o- rientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il carattere asso- luto della simulazione non esclude la necessità della prova scritta dell'accordo simulatorio, ove, come nella specie, il contratto simulato sia stato stipulato in forma scritta: cfr. Cass., Sez. II, 7/01/2019, n. 123; 10/04/2015, n. 7270; Cass., Sez. III, 15/01/2003, n. 471) non ha peraltro impedito alla Corte ter- ritoriale di procedere alla valutazione del contenuto della lettera, della quale ha escluso la configurabilità come controdichiarazione, ravvisandovi piuttosto una riaffermazione da parte del convenuto della titolarità esclusiva dell'im- presa e dell'operatività del regolamento d'interessi previsto dall'atto costitu- tivo dell'impresa familiare.
L'apprezzamento in tal modo compiuto non può ritenersi validamente censurato dai ricorrenti, i quali, nel far valere la viola- zione delle norme che disciplinano l'interpretazione dei contratti (pacifica- mente ritenute applicabili, nei limiti della compatibilità, anche alla confes- sione, in quanto mero atto giuridico: cfr. Cass., Sez. II, 25/06/1999, n. 6592; Cass., Sez. III, 22/05/1995, n. 1960), in particolare degli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1367 cod. civ., si limitano ad insistere sulla natura confesso- ria della lettera, senza essere in grado di addurre argomenti risolutivi contrari alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata: nel lamentare la man- cata valutazione dei prospetti allegati alla lettera, essi omettono infatti di ri- portarne il contenuto a corredo delle censure, le quali risultano pertanto, sotto tale profilo, prive di specificità; nel contestare l'utilizzabilità, quale criterio interpretativo, dell'intento conciliativo perseguito dall'autore dello scritto, non considerano che lo stesso, oltre a non essere stato affatto valorizzato dalla sentenza impugnata, che vi ha accennato esclusivamente quale argomento risultante dalla sentenza di primo grado, non attiene al comportamento te- nuto nella fase successiva alla redazione della lettera, ma alla dichiarazione nella stessa contenuta; nell'invocare il principio di conservazione, non ten- gono infine conto del rilievo della Corte d'appello, volto a sottolineare l'effi- cacia dell'atto, secondo cui dallo stesso emergeva la ferma volontà dell'autore di rivendicare la titolarità esclusiva e l'operatività del regolamento d'interessi previsto dall'atto costitutivo dell'impresa familiare.
5. Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1998 cod. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, rilevando che, nel ravvisare un nesso di consequenzialità tra la domanda di accertamento dell'esistenza della società di fatto e quelle di trasferimento degli immobili e di pagamento delle somme di cui alla lettera del 23 settembre 1994, la Corte territoriale non ha considerato che le stesse trovavano fondamento nella ricognizione di debito operata dal padre dell'attore, la quale esonerava quest'ultimo dalla prova del proprio diritto. 5.1.
Il motivo è inammissibile, non essendo accompagnato dalla trascri- zione dei passi salienti dell'atto di citazione in primo grado e dell'atto di ap- pello, indispensabili ai fini della valutazione del rapporto originariamente esi- stente tra le predette domande e delle modalità della loro riproposizione in sede di gravame, non ricostruibili né sulla base delle conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado, riportate nell'intestazione della sentenza impu- gnata, né sulla base dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, contenuta nella narrativa del ricorso.
La parte che in sede di legittimità intenda far valere l'omessa pronuncia in ordine ad una o più domande proposte in giudizio, ov- vero l'errata interpretazione delle stesse da parte del giudice di merito, è infatti tenuta, in ossequio al canone di specificità dell'impugnazione, a ripor- tarle puntualmente nel ricorso, nei loro esatti termini, in modo tale da con- sentire a questa Corte di controllare la veridicità del proprio assunto, prima ancora di accertare la fondatezza delle censure (cfr. Cass., Sez. VI, 4/3/2013, n. 5344; Cass., Sez. lav., 21/09/2004, n. 18936; 11/06/2004, n. 11126).6.
Per analoghe ragioni, va dichiarato inammissibile il quinto motivo, con cui i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 167 cod. proc. civ. e dell'art. 70-bis disp. att. cod. proc. civ., rilevando che la Corte d'appello ha omesso di esaminare il motivo d'impugna- zione con cui era stata fatta valere l'inammissibilità della domanda riconven- zionale di riconoscimento di un'indennità per l'occupazione degli immobili siti in Poggio a Caiano, in quanto tardiva. 6.1. Precisano infatti i ricorrenti che la predetta domanda era stata pro- posta nella comparsa di costituzione depositata dopo il ventesimo giorno pre- cedente all'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, differita ai sensi dell'art. 168, quarto comma, cod. proc. civ., aggiungendo che la stessa era stata irritualmente riproposta nella memoria depositata ai sensi dell'art.184 cod. proc. civ. nel giudizio promosso dal convenuto e successivamente riunito a quello promosso dall'attore.
Nel sostenere che l'eccezione d'inam- missibilità della domanda, disattesa dalla sentenza di primo grado, era stata espressamente riproposta in sede di gravame, i ricorrenti si limitano peraltro a riportare il contenuto del decreto di differimento dell'udienza e della com- parsa di costituzione depositata dal convenuto in primo grado, nonché quello della memoria recante la predetta eccezione, senza trascrivere, a corredo della censura, il contenuto dell'atto di appello, con la conseguenza che anche il motivo in esame risulta privo di specificità.
7. E' infine inammissibile, sempre per difetto di specificità, il sesto motivo, con cui i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello riguardante il rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili siti in Poggio a Caiano. 7.1. Premesso infatti che la censura investiva nella sua interezza la pro- nuncia relativa alla predetta domanda, i ricorrenti sostengono che le deposi- zioni rese dai testi avevano consentito di accertare che gl'immobili erano stati costruiti da essi ricorrenti, che li avevano abitati fin dal 1971 ed avevano provveduto anche alle relative spese, senza corrispondere alcun corrispettivo.
In tal modo, essi contestano l'interpretazione dell'atto di appello fornita dalla Corte territoriale, secondo cui il motivo in questione aveva ad oggetto esclu- sivamente la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta in primo grado, in ordine alla quale la sentenza impugnata ha rilevato l'inammissibilità della censura, ritenendo, sulla base di un confronto tra i capi di prova artico- lati dai ricorrenti e quelli delle testimonianze ammesse ed assunte dinanzi al Tribunale, che la prova di cui gli appellanti avevano lamentato la mancata ammissione era stata in realtà ammessa ed espletata.
Nel censurare la pre- detta interpretazione, i ricorrenti sostengono di non essersi limitati ad insi- stere per l'ammissione della prova testimoniale, ma di aver contestato anche la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza di primo grado sulla base delle deposizioni rese dai testi escussi, omettendo tuttavia di riportare, a cor- redo della propria censura, il contenuto del motivo di gravame, con la conse- guente impossibilità di verificare in questa sede la veridicità e la fondatezza del loro assunto.
7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art.
13. Si dà atto che la presente sentenza è firmata dal solo Presidente del col- legio per impedimento dell'estensore, cons. Guido Mercolino, ai sensi dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., in conformità al disposto del decreto del Primo Presidente della C