Italian Court suspends asylum appeal review pending Supreme Court ruling on humanitarian protection stability criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal against the lower court's rejection of the applicant's humanitarian protection claim. The applicant argued he fled Pakistan due to threats from his girlfriend's father and the subsequent murder of his sister, while the lower court denied protection based on insufficient labor stability. The Supreme Court deferred the decision on the specific legal issue regarding the link between labor stability and the right to private life to the plenary session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 6 d. Igs. n. 286/98; The right to humanitarian protection may be granted when a foreigner's stable residence, based on employment and family ties, creates a vulnerability to private life infringement upon forced repatriation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ERLOCUTORIA sul ricorso 25641/2020 proposto da: Hussain Shahid, elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Scordamaglia dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero Dell'interno, s,\.\4141tATii_o\-3.(r3 4)1 DIAU à-r-17`0 j-CtidTPL Procura Repubblica Catanzaro - intimata- avverso la sentenza n. 2471/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da DI STEFANO PIERLUIGI udito l'Avvocato; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO/ ALBERTO FATTI DI CAUSA Hussain Shahid, cittadino del Pakistan, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23 dicembre 2019 che rigettava la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze: si era allontanato dal Pakistan a settembre della 2011 per la paura di essere ucciso dal padre della ragazza con cui intratteneva di nascosto una violazione da circa quattro anni. Tale persona scoperta la relazione aveva minacciato il ricorrente la sua famiglia costringendolo a rifugiarsi in Lahore. Raggiunto dalla ragazza in tale luogo, la stessa era poi stata portata via e uccisa attribuendone la colpa al ricorrente. In tale contesto, i parenti della ragazza avevano ucciso suo fratello.
La Corte di appello aveva escluso ì presupposti per riconoscimento lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria mentre, quanto alla protezione umanitaria, non riteneva sussistere le condizioni, non essendo sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa in Italia. Gli intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE con l'ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 dell'11.12. 2020 è stata rimessa alle S.U. la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell'art. 5 comma 6 d.
Igs. n. 286/98, quando sia stato accertato il radicamento del cittadino straniero, fondato su indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione mediante il rimpatrio possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare; la questione appare rilevante nel presente giudizio, in cui risulta accertato che il ricorrente lavora stabilmente in Italia
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U.Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggi 2021 Il P esidente Mag flrjstiano CORTE SUPREMA D