Italian asylum court remands case to assess human protection rights when stable residence creates vulnerability upon return.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court remanded the case to the Specialized Units for a new assessment of the applicant's claim for humanitarian protection. The applicant, a Togolese national, argued that his stable employment and family ties in Italy made his return dangerous, though the lower court previously rejected his refugee and subsidiary protection claims. The Court recognized the significance of the applicant's established roots and ordered a fresh examination of whether his return would compromise his private life or family rights under the relevant immigration statute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 6 d. Igs. n. 286/98; When a foreigner's stable residence and employment in Italy create a situation where repatriation would cause vulnerability due to the loss of private or family life, the right to humanitarian protection must be re-evaluated by the Specialized Units.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ERLOCUTORIA sul ricorso 25069/2020 proposto da: Pantore Abdoul Aziz, elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Scordamaglia dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, -ricorrente - contro Ministero Dell'interno, S. c,egrL IN ciA4,t, Procura Repubblica Catanzaro, CS-0-itijZT - intimatO - avverso la sentenza n. 2420/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da PIERLUIGI DI STEFANO FATTI DI CAUSA Pantore Abdoul Aziz, cittadino del Togo, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 dicembre 2019 che rigettava la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze: era cassiere un negozio, a seguito di un ammanco di circa 25 milioni di franchi CFA veniva arrestato e picchiato in carcere. Era scappato approfittando di un permesso per il funerale del padre. La Corte riteneva tale vicenda non veritiera come comprendeva sulla scorta della assenza di specificazione; concludeva per la mancanza di condizioni per le tutte le richieste. Anche la umanitaria non sussistendo ragioni particolari non rilevando il mero svolgimento di attività lavorativa in Italia.
Gli intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 dell'11.12. 2020 è stata rimessa alle S.U. la questione di massima dì particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell'art. 5 comma 6 d. Igs. n. 286/98, quando sia stato accertato il radicamento del cittadino straniero, fondato su indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione mediante il rimpatrio possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare; la questione appare rilevante nel presente giudizio, in cui risulta accertato che il ricorrente lavora stabilmente in Italia
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U.Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 Il rQsidente Mad r•stíano -4- CORTE SUPREMA Di CASSAZIO