Italian asylum court dismisses refugee claim due to false passport evidence and stable social integration in Italy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Shahzad Khuram's appeal against the rejection of his refugee and subsidiary protection claims. The applicant alleged a false arrest involving a fake passport and a murdered brother, but the appellate court found these facts implausible due to inconsistencies and gaps in his testimony. Consequently, the court ruled that his stable employment and social integration in Italy precluded both refugee status and humanitarian protection under Italian law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 6 d. Igs. n. 286/98; Art. 10 comma 1 lett. a) d. Lgs. n. 251/2007: A foreigner's stable social and labor integration in Italy excludes the granting of humanitarian protection when the applicant fails to demonstrate specific vulnerability or risk of life compromise upon return.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NTERLOCUTORIA sul ricorso 22167/2020 proposto da: Shahzad Khuram, elettivamente domiciliato in Petilia Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso lo studio dell'avv. Giovanbattista Scordamaglia che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero Dell'interno, 't yi iD2iS.d.QQ ;-vso/ - (X91( siAl sd ;fri P o V, ie_ok-;,0c4te, o, re2, n1-1Z41-1-le avverso la sentenza n. 2303/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da PIERLUIGI DI STEFANO FATTI DI CAUSA Shahzad Khuram, cittadino del Pakistan, ricorre con tre motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 3 dicembre 2019 che rigettava la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze: un giorno lo Shahzad ricevette una busta da consegnare al suo datore di lavoro; la polizia, che lo fermò per un controllo, trovò nella busta un passaporto falso e una «grossa cifra di danaro»; quindi, con l'aiuto dello Shahzad, la polizia arrestò il datore di lavoro; il fratello dello Shahzad venne ucciso in quei giorni con un colpo d'arma da fuoco. ;La Corte riteneva tale vicenda poco plausibile, essendovi peraltro lacune, approssimazione e incongruenze su elementi rilevanti; perciò escludeva lo status di rifugiato.
Escludeva, inoltre, la protezione sussidiaria in quanto il Pakistan, nel territorio di residenza del ricorrente, presenta condizioni stabili come da fonti internazionali. Quanto alla protezione umanitaria, la Corte dava atto che vi era prova dell' inserimento lavorativo e sociale del richiedente, ma che ciò non bastava a fondare la protezione umanitaria in quanto il richiedente non ha fatto riferimento a situazioni di indigenza o connpromissione della dignità personale nel paese di origine. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE con l'ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 dell'11.12. 2020 è stata rimessa alle S.U. la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell'art. 5 comma 6 d.
Igs. n. 286/98, quando sia stato accertato il radicamento del cittadino straniero, fondato su indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione mediante il rimpatrio possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare; la questione appare rilevante nel presente giudizio, in cui risulta accertato che il ricorrente lavora stabilmente in Italia
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U.Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 CORTE SUPREn .!! CA9SAZONE Prima Sezion