Italian Court dismisses asylum appeal for Nigeria claimant due to lack of specific personal vulnerability evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim for subsidiary protection based on alleged violence in Nigeria. The applicant argued that the appellate court failed to conduct a thorough investigation into his specific refusal to sacrifice his daughter and his role as a community leader. The court ruled that general country conditions do not suffice without concrete, individualized evidence of personal vulnerability or direct exposure to specific risks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007: The assessment of indiscriminate violence and personal exposure to grave risk is a factual appreciation reserved to the trial judge, not subject to cassation review absent specific procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 21562/2020 proposto da: Odion Uhn Amure, rappresentato e difeso dall'avvocato Nanula Valentina giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 540/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n.540/2020 depositata 1'1-6-2020, la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto da Odion Uhun Amure, cittadino della Nigeria- Edo State, avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente, professante la religione cristiana, riferiva che si era rifiutato di prendere il posto del suo defunto padre, capo di una comunità religiosa dedita alla verenerazione di idoli e a sacrifici umani, nonché si era rifiutato di sacrificare sua figlia, denunciando alla polizia gli anziani appartenenti alla comunità religiosa del padre, i quali erano stati prima arrestati ma di seguito liberati, sicché il richiedente decideva di espatriare, temendo di essere ucciso dagli anziani.
La Corte territoriale ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione della Nigeria -Edo State-, descritta nella sentenza impugnata.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., la violazione dell'art.3, comma 3, d.lgs. n. 251/2007 e dell'art.8, comma 3, del d.lgs.n.25/2008, lamentando la violazione del dovere istruttorio ufficioso, per avere la Corte d'appello escluso la credibilità del suo racconto, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art.14 lett.
a) e b) senza considerare che il richiedente aveva prodotto la denuncia sportae aveva fatto ogni sforzo per circostanziare la sua domanda, nonché per avere la Corte d'appello affermato l'insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Nigeria, tranne che nella zona Nord, senza citare fonti a suffragio dell'assunto, mentre dal rapporto di Amnesty International 2019, che riporta in ampio stralcio nel ricorso, risultano attacchi di Boko Haram nel nord-est, arbitrari arresti dell'esercito, condizioni di detenzione disumane, delinquenza, corruzione della polizia, inefficienza del sistema giudiziario e gravi comportamenti violenti della polizia, che usa indiscriminatamente armi mortali.
Richiama diffusamente pronunce di merito con le quali è stata riconosciuta la protezione sussidiaria a cittadini dell'Edo State; (il) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., la violazione dell'art.5, comma 6, e all'art.19 del d. Igs. n.286/1998, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare la sua situazione di vulnerabilità, da valutarsi, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n.4455/2018, tenendo conto della sua giovane età, del suo vissuto e del lungo tempo trascorso dalla partenza dal suo Paese, non potendo avere, invece, rilievo decisivo nella valutazione il mancato svolgimento di attività di lavoro e la mancata sua comparizione alle udienze celebrate avanti alla Corte d'appello, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, con cui erano evidenziate dette circostanze al fine di inferirne che nessun aggiornamento sulle condizioni di vita del richiedente era emerso per comprovare profili di vulnerabilità.
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 2.1. La censura sul giudizio di non credibilità, espresso con motivazione adeguata dalla Corte d'appello facendo applicazione dei parametri di legge, si risolve in un'impropria richiesta di riesame di merito, contrapponendo il ricorrente la propria versione dei fatti a quella ricostruita dai Giudici. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione adeguata, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett.
a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018; Cass. n. 16925/2018 e Cass. n.14283/2019). 2.2. Il ricorrente, nel dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi in ordine alla protezione sussidiaria ex art.14 lett.c) d.lgs.n. 251/2007, svolge argomentazioni generiche e riporta in ricorso informazioni, sulla corruzione e violenza della polizia, sul sistema giudiziario e carcerario, che non si riferiscono specificamente a situazioni di rilevanza ai sensi del citato art.14 lett.c) e che non si riferiscono all'Edo State (attacchi di Boko Haram nel Nord -est della Nigeria).
Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. (Cass. n.32064/2018 e Cass. n.30105/2018), e nella specie il suddetto vizio non può ritenersi ritualmente denunciato, per quanto si è detto. 2.3.
Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, afferma genericamente di essere soggetto vulnerabile, peraltro riconoscendo di non svolgere attività di lavoro, senza dedurre di aver allegato nei giudizi di merito elementi individualizzanti di rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n.9304/2019 e Cass.
S.U. n.29459/2019). La Corte d'appello ha rimarcato la mancanza di attività di lavoro da parte del ricorrente, la mancata allegazione di fragilità e anche la totale mancanza di informazioni sulle sue condizioni attuali in Italia e rispetto a tali puntuali affermazioni il ricorrente richiama considerazioni astratte e generali, anche sulle condizioni di insicurezza e precarietà del suo Paese, che, di per sé sole, non hanno rilevanza ai fini che qui interessano, in base ai principi di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2019. 3. • Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso