Cassation court dismisses appeal as litigation ended by withdrawal, citing procedural extinction under Art. 306 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant filed a formal withdrawal of the lawsuit on May 7, 2021. Although the appellant raised thirteen substantive arguments regarding trademark validity and bad faith, the court noted the procedural termination before addressing these merits. Consequently, the judgment dismissed the appeal without ruling on the underlying commercial disputes between the bankruptcy trustee and the trademark holders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 c.p.c.; When a party deposits a formal act of withdrawal of the lawsuit, the proceedings are extinguished by operation of law, rendering further examination of substantive merits unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso n.5325/2017 proposto da: Fallimento della Grilux s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via Federico Cesi n.21, presso lo studio dell'avvocato Greco Vincenzo, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Luciano Barbera s.r.I.; Peplo s.r.I., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, in via delle Quattro Fontane n.20, presso lo studio dell'avvocato Cerulli Irelli Giuseppe, che le rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Affer Giulia, Cuonzo Gabriele e Trevisan Luca, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2946/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Cons., dott.
CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con sentenza emessa l'8.4.14, il Tribunale di Milano rigettò le domande con cui il fallimento della Grilux s.p.a. aveva chiesto che fosse accertata la malafede della Luciano Barbera s.r.l. nella registrazione del marchio "Luciano Barbera" e che fosse di conseguenza accertata la legittimazione del fallimento a rivendicare il marchio e disposto il trasferimento dello stesso a favore del fallimento stesso, nonché le domande con cui quest'ultimo aveva chiesto, in subordine, che fosse accertata la simulazione del contratto di licenza sottoscritto dalla suddetta Luciano Barbera s.r.l.
Il fallimento impugnò la suddetta sentenza con appello, respinto dalla Corte territoriale, con sentenza emessa il 12.7.16. Il fallimento della Grilux s.p.a. ricorre in cassazione con tredici motivi. La Luciano Barbera s.r.l. e la Peplo s.r.l. resistono con unico controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in ordine al mancato esame dell'eccezione di nullità della rinunzia al marchio effettuata dalla ricorrente. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.1325 c.c. poiché la Corte d'appello non aveva distinto tra la delibera che autorizzava la rinunzia e la rinunzia al marchio autorizzato, senza valutare che la non impugnabilità della suddetta delibera non inibiva alla parte interessata di impugnare l'atto autorizzato per difetto della causa.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 13325, 1343 e 1418, c.c., per non aver la Corte d'appello rilevato l'illiceità della causa della delibera consiliare avente ad oggetto la rinunzia negoziale. Il quarto motivo deduce l'omesso esame del fatto decisivo della inopponibilità alla curatela della lettera, priva di data certa, del 10.1.90, attraverso la quale si voleva fare apparire l'atto di rinunzia al marchio come atto dovuto, non avendo al riguardo la Corte territoriale ravvisato che tale eccezione era stata sollevata dalla ricorrente in primo grado, nella memoria ex art. 183 c.p.c.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.1325 c.c. per aver la Corte d'appello escluso la nullità della rinunzia al marchio della Grilix s.p.a., nonostante difettasse di una causa concreta. Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1418, comma 1, c.c., e 217 I.f., in quanto l'intento del rinunziante era di sottrarre i beni alla massa dei creditori in violazione di norme imperative. Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1418, c.c., in quanto la Corte d'appello, seppur ritenendo che la rinunzia al marchio fosse di per sé valida, avrebbe dovuto rilevarne l'invalidità della causa perché in frode alla legge, se valutata nell'ambito del procedimento.
L'ottavo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, comma 2, e 2629, c.c., in quanto la Corte d'appello, seppur ritenendo che la rinunzia al marchio fosse di per sé valida, avrebbe dovuto rilevarne l'illiceità del motivo unico. Il nono motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2391 c.c. avendo la Corte d'appello ritenuto che l'unico rimedio nei confronti degli atti distrattivi sia l'azione di responsabilità. Il decimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.1422 c.c. per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto prescritta le azioni di nullità contrattuale.
L'undicesimo motivo deduce la nullità del procedimento per carenza della causa concreta, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1418, c.c. Il dodicesimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.2569 c.c. in ordine al diritto della ricorrente alla titolarità del marchio in questione. Il tredicesimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del c.p.i., per aver la Luciano Barbera s.r.l. ottenuto in mala fede la registrazione per marchio d'impresa. Il collegio osserva che la parte ricorrente ha depositato un atto, datato 7 maggio 2021, di rinunzia al ricorso, con accettazione del difensore delle parti contruicorrenti; pertanto, a norma dell'art. 306 c.p.c., va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Circa le spese del giudizio, dato l'accordo tra le parti, esse vanno compensate.
P.Q.M.
- e La Corte dichiara estinto il giu