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Ordinanza — n. 25062/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's claim for late fee admission due to lack of proof of valid mandate from former administrator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25062/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Vittorio Tarsia regarding his late fee admission to the bankruptcy estate of Finferri S.r.l. The lower court found that Tarsia's power of attorney was issued by Sebastiano Panebianco, who had ceased to be the bankruptcy administrator before the document was signed. Consequently, the contract was deemed invalid because Panebianco lacked the legal authority to represent the creditors' mass at the time of the agreement. The court ruled that without proof of a valid mandate from the current administrator, the lawyer cannot claim professional fees from the estate.

Regesto Legislator

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Art. 101 I. fall.; Art. 1398 cod. civ.: A contract concluded with a person falsely claiming to be the legal representative of a bankruptcy estate is invalid, precluding the other party from claiming professional fees from the estate.

Parole chiave

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bankruptcy administrator invalid contract power of attorney professional fees late fee admission creditor's mass falsus procurator declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 101 I. fall.
Vittorio Tarsia contro la sentenza del Tribunale di Trani che aveva, a sua volta, respinto la domanda dell'appellante, di insinuazione tardiva (ex art. 101 I. fall. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.
Art. 1398 cod. civ.
Art. 1722 c.c.
d. Igs. n. 5/06
nel testo anteriore alla riforma di cui al d. Igs. n. 5/06) allo stato passivo del Fallimento Finferri s.r.l.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricor
art. 85 c.p
fall., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che il suo incarico professionale fosse venuto meno in difetto di espressa revoca (art. 85 c.p.c.), che avrebbe dovuto essere disposta con provvedimento del giudice delegato ed essergli comunicata.
art. 1398 cod. civ
art. 1722 c.c
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12243/2016 proposto da: TARSIA VITTORIO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n.2 , presso il proprio Studio, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco Zecca, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO FINFERRI S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore avv. Mariangela Rosito, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n.38, presso lo studio dell'avvocato Paolo Panariti, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Monterisi, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 554/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 07/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal cons. LUCA SOLAINI.

Rilevato che: 1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7.4.2015, ha respinto l'appello proposto dall'avv. Vittorio Tarsia contro la sentenza del Tribunale di Trani che aveva, a sua volta, respinto la domanda dell'appellante, di insinuazione tardiva (ex art. 101 I. fall. nel testo anteriore alla riforma di cui al d. Igs. n. 5/06) allo stato passivo del Fallimento Finferri s.r.l. in liquidazione, volta ad ottenere l'ammissione, in prededuzione, dei crediti professionali maturati in relazione all'incarico ricevuto, di difendere la procedura in una causa di opposizione ex art. 98 I. fall. 1.1.

La corte del merito ha rilevato: che il Fallimento Finferri era stato dichiarato il 12.7.2004 dal Tribunale di Bari, che aveva nominato curatore il dr. Sebastiano Panebianco; che, con provvedimento del 7.7.2005 del giudice delegato, il dr. Panebianco era stato autorizzato a costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da Capitalia s.p.a. ed a nominare l'avv. Tarsia quale difensore; che tuttavia, a seguito di ordinanza di questa Corte del 22.9.2005 emessa in sede di regolamento di competenza, il Fallimento era stato trasferito al Tribunale di Trani, che lo aveva nuovamente dichiarato con sentenza del 12.10.2005, nominando un diverso curatore; che il dr. Panebianco aveva avuto immediata notizia della cessazione del suo incarico; che alla prima udienza del giudizio di opposizione, tenutasi il 23.2.2006 era comparso il solo creditore opponente, mentre il Fallimento - ancora in persona del dr. Panebianco- si era costituito in detto giudizio, a mezzo dell'avv.

Tarsia, il successivo 31.3.2006; che dunque il legale avrebbe avuto diritto alla liquidazione del compenso solo se avesse provato che la procura gli era stata conferita dal curatore ormai cessato prima del 22.5.2005; che, al contrario, la procura era priva di data e si trovava a margine della t„tt comparsa di risposta 23.2.2006, sicché non v'era ragione per ritenere che l'appellante fosse stato officiato dell'incarico prima di detta data, in cui il dr. Panebianco non rappresentava più il Fallimento; che il giudizio di opposizione si era poi concluso con sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere e l'avv.

Tarsia non era stato autorizzato dal giudice delegato del Tribunale di Trani a riassumerlo.

2. Vittorio Tarsia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi illustrati da memoria, cui il Fallimento Finferri srl in liquidazione ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 25 I. fall., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che il suo incarico professionale fosse venuto meno in difetto di espressa revoca (art. 85 c.p.c.), che avrebbe dovuto essere disposta con provvedimento del giudice delegato ed essergli comunicata.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt.83, 85 e 125 c.p.c., per aver la corte territoriale affermato, in modo improprio e in via apodittica, che la sottoscrizione della procura ad litem da parte del dr. Panebianco, nell'espressa sua qualità di "curatore fallimentare", sarebbe stata successiva alla cessazione del suo incarico; a dire dell'avv. Tarsia tale qualifica non avrebbe potuto essere posta in dubbio né, peraltro, sarebbe stata contestata dal giudice d'appello "se non per lo sconnesso riferimento temporale ancorato alla successiva (e incoerente), data di stesura dell'atto", nonostante il mandato ben possa essere conferito in data anteriore; d'altro canto, prosegue il ricorrente, l'art. 85 c.p.c. prevede che revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e deve essere interpretato nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerato, e cioè per quanto concerne la legittimazione sia a compiere che a ricevere atti nell'interesse del mandante: egli, dunque, non avrebbe potuto abbandonare il giudizio in assenza di una revoca formale. 3.Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell'art. 9 I. fall..

Osserva che la risoluzione del conflitto di competenza fra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non fa venir meno gli effetti sostanziali della prima pronuncia, ma determina la prosecuzione del procedimento (dinanzi al giudice dichiarato competente) con le sole modifiche necessarie o opportune (sostituzione del giudice delegato e, eventualmente, del curatore).

4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili perché non investono la ratio decidendi sulla quale si fonda la pronuncia impugnata, che risiede nel mero rilievo che, alla data di rilascio della procura, il dr. Panebianco non era più curatore del Fallimento Finferri e, pertanto, non avendo più la rappresentanza legale della massa dei creditori della procedura concorsuale, non poteva agire in nome e per conto di questa: il contratto concluso col falsus procurator è infatti invalido (salva la sua successiva ratifica, nella specie, pacificamente non intervenuta), sicché l'avvocato che abbia ricevuto il mandato ad litem da colui che ha dichiarato falsamente di rivestire la qualità (nella specie di curatore) dalla quale deriva il potere di rappresentanza legale della parte non può certo pretendere il pagamento delle proprie spettanze professionali da quest'ultima, che non è mai stata sua cliente, ma,a1 pari di ogni altro terzo contrante, potrà eventualmente agire, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ. nei confronti di colui che l'ha officiato dell'incarico senza averne i poteri, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per aver, senza sua colpa, confidato nella validità del contratto. 4.1 Ancorché le difese illustrate nei motivi siano sostanzialmente estranee al thema decidendum, può aggiungersi:

a) quanto al primo mezzo, che la cessazione dall'incarico di curatore del dr. Panebianco rendeva superflua l'emissione, da parte del giudice delegato, di un espresso decreto di revoca dell'autorizzazione, in precedenza rilasciatagli, a costituirsi in giudizio col ministero dell'avv, Tarsia, posto che l'efficacia di qualsivoglia provvedimento autorizzativo del quale è tenuto a munirsi colui che agisce in nome e per conto di una parte non può sopravvivere al venir meno, per estinzione (art. 1722 c.c.), della sua qualità di legale rappresentante; b)quanto al secondo, che l'accertamento della corte del merito in ordine alla mancanza di prova dell'avvenuto conferimento del mandato ad litem in data anteriore al 22.9.2005 è stato solo genericamente contestato dal ricorrente, il quale non ha neppure dedotto, sul punto, un vizio di motivazione (che avrebbe peraltro richiesto la specifica indicazione del fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe consentito di accertare che il dr. Panebianco aveva sottoscritto la procura quando era ancora curatore del Fallimento); quanto al terzo, che è lo stesso avv.

Tarsia a riconoscere (pag. 25 del ricorso) che la conservazione degli effetti del fallimento dichiarato da un tribunale territorialmente incompetente e proseguito dinanzi a quello competente non è ostativa alla sostituzione del curatore nominato dal primo giudice: ciò che, per l'appunto, è avvenuto nel caso di specie. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare al Fallimento della Finferri srl in liquidazione le spese del presente giudizio, che liquida in C 4.000,00 per compensi e in C 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricor