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Ordinanza — n. 25061/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Alitalia's appeal but allows Ricci's incidental appeal regarding unpaid severance pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25061/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alitalia's main appeal against the lower court's decision to admit specific employee claims to the company's bankruptcy estate. While the court found the lower court's refusal to grant additional severance pay based on age and foreign service to be legally flawed, it upheld the admission of the base supplementary allowance. Consequently, the main appeal was dismissed, but the incidental appeal by the employee was allowed, resulting in the quashing of the lower court's decree and a remand for re-examination of the disputed amounts.

Regesto Legislator

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Art. 111 l.fall.; Art. 2751 bis n. 1 cod. civ.: The supplementary allowance for directors in corporate crisis resolutions constitutes a pre-deduction claim regardless of its nature, yet courts must rigorously examine factual allegations regarding additional increases based on tenure and foreign service to ensure correct calculation.

Parole chiave

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administrative extraordinary supplementary allowance pre-deduction claims directors severance remand for re-examination indennità compensativa compensazione delle ore straordinarie ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 l.fall.
con l'ottavo motivo, violazione degli art. 111 I.
Art. 2751 bis n. 1 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
artt. 111 comma 6 Cost
con il terzo motivo, violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 132 comma 2 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 29735/018
Cass. nn. 29318/020
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12100/2016 proposto da: ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, largo Faravelli n.22, presso lo studio dell'avvocato Arturo Maresca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro RICCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n.35, presso lo studio dell'avvocato Domenico D'Amati, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Claudia Costantini, Giovanni N. D'Amati, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale avverso il decreto n. 171/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 12/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal cons. LUCA SOLAINI; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che chiede rigettarsi il ricorso principale e dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale.

RILEVATO CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto del 12.4.2016, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da Alessandro Ricci per ottenere l'ammissione allo stato passivo di Alitalia- Linee Aeree Italiane spa in Amministrazione Straordinaria dei crediti vantati- a titolo di differenze retributive, differenze t.f.r., indennità sostitutiva de preavviso, indennità supplementare aggiuntiva e danno pensionistico - in virtù del rapporto di lavoro intrattenuto dal 3.3.1980 al 4.12.2018 con la società, che lo aveva assunto come quadro per poi promuoverlo a dirigente e destinarlo a varie sedi estere.

2. Per ciò che in questa sede ancora rileva, il giudice del merito, premesso che il rapporto si era risolto dopo la messa in A.S. della compagnia aerea, a seguito della chiusura dell'attività produttiva, ha ritenuto sussistente il credito per indennità supplementare aggiuntiva, riconosciuto nella misura di C 161.571,00 (oltre interessi e rivalutazione) emergente dalla busta paga, in mancanza di prova del diritto di Ricci a maggiorazioni, ammettendolo in prededuzione, e col privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 cod. civ.,.3. Il decreto è stato impugnato dall'A.S. di Alitalia con ricorso per cassazione affidato a nove motivi;

Alessandro Ricci ha resistito con controricorso col quale ha anche proposto ricorso incidentale per due motivi, illustrati da memoria, cui la ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte. CONSIDERATO CHE: 1.La ricorrente denuncia: 1.1. con il primo motivo, vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione con la quale aveva dedotto che l'indennità non poteva essere riconosciuta in quanto Ricci non aveva fornito prova del suo mancato passaggio in CAI, azienda subentrata ad Alitalia; 1.2. in subordine, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro, nei casi di crisi aziendali, del 27.4.1995 allegato I al CCNL dirigenti aziende industriali, nonché dell'art. 5 comma 2 ter del d.l. n. 347/2003, convertito in legge dall'art. 1 della I. n. 39/2004, per avere il giudice escluso che ai fini del riconoscimento dell'indennità fosse necessaria la prova del mancato passaggio in CAI del dirigente; 1.3. con il terzo motivo, violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. c.p.c., nullità della sentenza, per omessa e/o illogica motivazione sul punto; 1.4.con il quarto motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla non riferibilità del motivo di licenziamento alla procedura di amministrazione straordinaria; 1.5. con il quinto motivo, ulteriore violazione dell'Accordo del 27.4.1995, allegato I al CCNL dirigenti aziende industriali, che riconosce la spettanza dell'indennità supplementare solo nel caso in cui il recesso è motivato da situazioni di crisi aziendale o dalla messa in amministrazione straordinaria; 1.6. con il sesto motivo, l' omesso esame dei fatti decisivi costituiti dalla prosecuzione dell'attività aziendale di Alitalia successivamente alla sua ammissione alla procedura di A.S. e della riconducibilità del recesso alla distinta e successiva determinazione del Commissario Giudiziale di chiusura di detta attività; 1.7. col settimo motivo, violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. c.p.c., nullità della sentenza, per omessa e/o illogica motivazione sul punto; 1.8. con l'ottavo motivo, violazione degli art. 111 I. fall. e 20 del d.lgs. n. 270/99, nonché del citato Accordo del 27.4.1995, per aver il giudice erroneamente ammesso in prededuzione il credito, avente natura di "penale forfettaria"; 1.9. con il nono motivo, violazione degli artt. 111 comma 6 Cost., 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. ad. c.p.c., nullità della sentenza, per omessa e/o illogica motivazione sul punto.

2. Tutti i motivi devono essere respinti. 2.1. I primi tre, che possono formare oggetto di un esame congiunto, presentano profili sia di inammissibilità che di infondatezza, in quanto il tribunale, oltre ad avere affermato (con statuizione che, concernendo la soluzione della questione di diritto in ordine alla parte su cui grava l'onere della prova, non necessitava di ulteriore motivazione) che non incombeva su Ricci di dimostrare di essere rimasto disoccupato, ha pure rilevato in fatto, con accertamento non censurato, che il dirigente aveva provato di non essere stato ricollocato (p. 7 del decreto impugnato).

Può aggiungersi, ad abundantiam, che la questione è già stata ripetutamente affrontata da questa Corte, che ha costantemente ritenuto che "l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti d'azienda dall'accordo intercon federale del 27 aprile 1975 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obbiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua un'effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dirigente versi in stato di disoccupazione" (fra molte, Cass. n.24355/2019) e che pertanto "il dirigente licenziato a seguito di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai fini del conseguimento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 27 dell'Accordo intercon federale del 27 aprile 1995, è tenuto a provare che il recesso datoriale ha avuto causa concreta nella situazione di crisi aziendale, e non anche la circostanza della propria mancata riassunzione, o quantomeno del proprio stato di disoccupazione, costituendo la mancata ricollocazione materia di eccezione della procedura" (fra molte, Cass. n. 17159/2020). 2.2.

Inammissibile è poi il sesto motivo di ricorso (con conseguente assorbimento del quarto, del quinto e del settimo) non avendo la ricorrente specificato, secondo quanto richiesto dall'art. 360, 1° comma, n. 5 cod. proc. civ. se, e in qual modo, abbia documentato e provato, nel corso del giudizio di merito, che la chiusura dell'azienda da parte del C.G. non è stata determinata dalla crisi aziendale che ha portato alla messa in A.S. di Alitalia (circostanza data per pacifica dal tribunale e che, peraltro, si potrebbe ritenere appartenente al notorio), non potendo il "fatto decisivo" di cui il giudice avrebbe omesso l'esame desumersi unicamente dalla motivazione dell'atto di licenziamento (cfr.

Cass. n. 86/019, secondo cui l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall'accordo intercon federale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro). 2.3. L'ottavo e il nono motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati: infatti, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, "l'indennità supplementare prevista dall' "Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale" allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce - a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria - un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex art. 111 l.fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa" (fra molte, Cass. nn. 29735/018, 29318/020).

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, che denuncia violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., dell'accordo 27.4.1995, allegato I al CNNL Dirigenti Industria nonché l'omesso esame di fatti decisivi, Alessandro Ricci lamenta che il tribunale abbia ritenuto di non poter maggiorare l'indennità - secondo le previsioni dell'Accordo- in ragione della durata del rapporto di lavoro e della sua età anagrafica, ancorché si trattasse di circostanze puntualmente allegate in atti e neppure contestate dalla controparte. 3.1. Col secondo motivo, che, oltre ai medesimi vizi già denunciati nel primo, deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione, il ricorrente si duole della mancata inclusione, nella base di calcolo dell'indennità supplementare e dell'indennità di preavviso, delle voci retributive (diarie, indennità, alloggio ecc.) che ha sempre percepito in tutti gli anni in cui ha lavorato all'estero.4.

I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati, atteso che il tribunale ha escluso che le maggiorazioni fossero dovute affermando che l'allora opponente nulla aveva dedotto in merito all'età anagrafica e alla misura delle stesse, ma non ha tenuto conto che il primo dato emergeva dagli atti, mentre il secondo si ricavava agevolmente dal contenuto dell'Accordo, ed ha inoltre omesso totalmente di indicare le ragioni della mancata inclusione, nella base di calcolo delle indennità, delle voci retributive correlate allo svolgimento all'estero dell'attività dirigenziale del ricorrente.

5. All'accoglimento del ricorso incidentale conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che riesaminerà, nei limiti appena indicati, l'opposizione allo stato passivo avanzata da Ricci e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo da parte di Alitalia in A.S.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e rinvia al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato