Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and expenses compensated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant formally withdrew the lawsuit. The appellant, GES.A.P., had challenged a lower court ruling that rejected its appeal against an order declaring payments made during a suspicious period ineffective. Because the appellant abandoned the proceedings, the court ruled that the litigation is terminated and expenses are to be shared equally between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When the appellant withdraws the appeal, the judgment is extinguished and expenses are compensated between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 16850/2015 proposto da: GES.A.P. (Gestione Aeroporto Palermo) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n.25, presso lo studio dell'avvocato Massimo Errante, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Cadelo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro VOLARE AIRLINES S.p.a., AIR EUROPE S.p.a. entrambe in Amministrazione Straordinaria, in persona dei rispettivi Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Panama n.74, presso lo studio dell'avvocato Pierluigi Valentino, rappresentate e difese dall'avvocato Paolo Bosticco, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1451/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal cons. LUCA SOLAINI.
Rilevato che: 1.) con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, GES.A.P. s.p.a. ha impugnato la sentenza del 1°4.2015 della Corte di Appello di Milano che ha respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto la domanda ex art. 67 2° comma I.fall. proposta nei suoi confronti dalle Amministrazioni Straordinarie di Volare Airlines spa e Air Europe spa e dichiarato inefficaci i pagamenti eseguiti in suo favore dalle compagnie in bonis nel c.d. periodo sospetto;
2) Volare Airlines spa ed Air Europe spa in A.S. hanno resistito con controricorso;
3) la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alle controricorrenti;
4) il giudizio va pertanto dichiarato estinto ai sensi dell' art. 391 cod. proc. civ. e, attesa la peculiarità della questione controversa, le spese vanno dichiarate interamente compensate fra le parti;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.21. La President