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Ordinanza — n. 25056/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for remand due to contradictory reasoning on contract onerousness and payment proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25056/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by CO.IM. S.r.l. against a Perugia Court of Appeal decision that remanded the case for retrial. The lower court had found the real estate contract simulated and gratuitous due to a lack of payment proof, yet this reasoning contradicted its own earlier finding that the transfer was onerous. The Supreme Court ruled that the Court of Appeal correctly followed the binding precedent requiring a new factual examination of the payment issue rather than simply declaring the contract gratuitous based on the absence of proof.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 64 I.fall.: The Court of Appeal correctly remanded the case for a new examination of the merits regarding the onerousness of the contract and the proof of payment, rather than applying the principle of contradictory reasoning to declare the contract gratuitous.

Parole chiave

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contradictory reasoning remand for retrial simulation of contract proof of payment onerousness of transfer binding precedent violation of law occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
383, 384 e 394 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
383, 384 e 394 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n.
Art. 64 I.fall.
e Erredierre in bonis, in quanto dissimulante un contratto a titolo gratuito, inefficace ex art. 64 I.fall., «in assenza di prova del pagamento del prezzo» pattuito;
Art. 96 c.p.c.
per avere il giudice d'appello «omesso ogni riferimento materiale e giuridico alla questione espressamente indicata dalla Cassazione, afferente la possibile incongruente motivazione della reiezione della domanda di Coim ex art. 96 c.p.c., come punto da esaminare e risolvere»; 3.3.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 394 c.p.c.
art. 96 c.p
per avere il giudice d'appello «omesso ogni riferimento materiale e giuridico alla questione espressamente indicata dalla Cassazione, afferente la possibile incongruente motivazione della reiezione della domanda di Coim ex art. 96 c.p.c., come punto da esaminare e risolvere»; 3.3.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 Sez. U, 4205/12
Cass. 4 Sez. U, 34476/2019
Cass. 5987/2021
U, 34476/2019; Cass. 5987/2021), perseguendo surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass.
Cass. 8758/2017
5987/2021), perseguendo surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017);
Cass. Sez. U, 20867/2020
raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
Cass. Sez. U, 4315/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18083/2015 proposto da: CO.IM. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dell'Orologio n.7, presso lo studio dell'avvocata Stefania Pazzaglia, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Bagianti, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO di ERREDIERRE S.r.l., in persona del curatore dott. Patrizio Caponeri, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n.38, presso lo studio dell'avvocato Carlo De Marchis, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rodolfo Valdina, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 211/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dalla consigliera Paola Vella.

RILEVATO CHE 1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 26.3.2015 pronunciata in sede di rinvio, ha accolto l'appello proposto dal Fallimento Erredierre s.r.l. avverso la sentenza di primo grado e ha accertato la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare concluso il 18.7.2016 tra CO.IM. s.r.l. e Erredierre in bonis, in quanto dissimulante un contratto a titolo gratuito, inefficace ex art. 64 I.fall., «in assenza di prova del pagamento del prezzo» pattuito;

2. avverso detta sentenza CO.IM. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento Erredierre ha resistito con controricorso;le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 3.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la corte d'appello «attenuta ed uniformata al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4205/12, emessa inter partes, travisando completamente le indicazioni specificamente assegnatele»; 3.2. il secondo prospetta la «assenza assoluta di motivazione» (ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. per avere il giudice d'appello «omesso ogni riferimento materiale e giuridico alla questione espressamente indicata dalla Cassazione, afferente la possibile incongruente motivazione della reiezione della domanda di Coim ex art. 96 c.p.c., come punto da esaminare e risolvere»; 3.3. il terzo denuncia, in subordine, la violazione degli artt. 64 I.fall., 2697 e 2935 c.c., 116 c.p.c., per avere la corte d'appello Ven est. proceduto a «riesaminare in maniera del tutto impropria elementi già espressamente ed unanimemente vagliati e risolti dai giudici di merito e non contestati dalla Cassazione stessa», avendo in realtà CO.IM «prodotto avanti al Tribunale di Perugia ampio ed esaustivo materiale probatorio a conferma dell'avvenuto pagamento del prezzo, circostanza dunque assolutamente incontestabile, a prescindere dal problema della inopponibilità diretta, al curatore, della quietanza»; 4.

é opportuno premettere che il collegio esclude di dover pronunciare su un apparentemente dedotto (sub. III) ulteriore motivo di ricorso - rubricato «conseguente assorbimento del motivo sub 3 di controparte» - che non prospetta alcuna critica alla sentenza impugnata ma si limita ad osservare, in via deduttiva, che «una volta risolto il nodo motivazione oggetto del rinvio (..) rimane perfettamente assorbito, e definito positivamente (...) il punto della onerosità dell'atto descritto nella prima parte» della originaria sentenza di secondo grado del 2008, «in tema di esame della domanda revocatoria proposta dal fallimento»;

5. i primi due motivi del ricorso che, in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati; 5.1. con la sentenza rescindente (Cass. n. 4205 del 2012), questa Corte ha accolto, «risultando evidente il denunciato vizio motivazionale», il quarto motivo del ricorso principale del Fallimento, con il quale era stata dedotta la contraddittorietà della motivazione della prima sentenza d'appello in ordine a punto decisivo, per il contrasto logico fra l'affermazione secondo cui (sia pure ai fini del rigetto del motivo d'appello incidentale con cui CO.IM. aveva ctglila condanna del Fallimento al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.) la convenuta/appellata non era riuscita a dar prova convincente del Veiía est, pagamento del prezzo del compendio e quella secondo cui andava esclusa la gratuità del trasferimento; 5.2. accogliendo il motivo, il collegio decidente ha dunque inequivocabilmente accertato l'inconciliabilità delle conclusioni (da un lato onerosità del trasferimento, dall'altro mancanza di prova del pagamento del prezzo) cui era pervenuto il primo giudice d'appello, nonché affermato, sebbene in via implicita - quale ineludibile conseguenza discendente dalla rilevata contraddittorietà della motivazione - che senza prova del pagamento l'atto non poteva essere qualificato come oneroso; 5.3. non si vede, d'altro canto, come al giudice del rinvio potesse spettare il compito, demandato in via esclusiva a questa Corte, di verificare la sussistenza di un vizio di legittimità della sentenza impugnata, qual è, per l'appunto, quello che attiene alla contraddittorietà della motivazione: ciò che il dictum della sentenza rescindente imponeva al giudice del rescissorio era invece di riesaminare il merito della causa, alla luce dei motivi d'appello svolti dal Fallimento, onde pervenire a un nuovo accertamento in ordine all'onerosità o alla gratuità dell'atto, a seconda che potesse, o meno, ritenersi provato il pagamento da parte di CO.IM. del prezzo del compendio immobiliare oggetto di trasferimento; 5.4 a tale dictum (che non più essere posto in discussione) la corte d'appello investita del rinvio si è pienamente attenuta;

6. il terzo motivo è inammissibile in quanto, per un verso, imputa al giudice del rinvio l'errore (in tesi compiuto da questa Corte) di aver ritenuto che, in assenza di prova del pagamento, l'atto dovesse qualificarsi come gratuito, e, per l'altro, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti storici operata nella sentenza impugnata (Cass.4 Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021), perseguendo surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017);

7. il ricorso va in conclusione rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo;

8. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in C 7.800,00 per compensi ed in C 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs