Cassation appeal dismissed; case extinguished by settlement agreement with costs offset between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished due to a settlement agreement signed by the parties. The underlying dispute involved a bankruptcy trustee challenging a court decision that granted a labor creditor priority status over general unsecured creditors. Since the parties had previously reached a transactional settlement, the procedural requirements for extinguishing the judgment with offsetting costs were met under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When parties have reached a settlement agreement, the judgment is extinguished with offsetting of costs, precluding further cassation review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17775/2015 proposto da: Fallimento Case di Cura Riunite S.r.l., in persona del curatore dott. Enrico Stasi, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n.1, presso lo studio dell'avvocato Macario Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Chionna Vincenzo Vito, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Garruti Annamaria, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n.73, presso lo studio dell'avvocato Augusto Vincenzo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gentile Antonio, giuste procure a margine del controricorso e della comparsa di costituzione; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, del 26/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal consigliere Paola VELLA.
Rilevato che: - con ricorso notificato il 07/07/2015, il Fallimento Case di Cura Riunite s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (per violazione, rispettivamente, degli artt. 287 e 288 c.p.c. e degli artt.2941, 2943 e 2944 c.c.) avverso il decreto del 27/02/2015 con cui il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione allo stato passivo della dott.ssa Annamaria Garruti (per crediti derivanti dal rapporto di lavoro proseguito con la società anche durante la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria) e il successivo decreto del 26/05/2015 con cui lo stesso tribunale ha corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo del primo provvedimento, nel senso che il credito dovesse intendersi ammesso al passivo in prededuzione, piuttosto che in via privilegiata ex art. 2751-bis c.c.; - Annamaria Garruti ha resistito con controricorso; - in data 6 aprile 2021 parte ricorrente ha depositato «atto di rinuncia agli atti del giudizio (...) così come convenuto nell'atto transattivo già sottoscritto tra le parti».
Considerato che: - sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.; - non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 13636/2015, 3542/2017, 15996/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/04/29 1 Il P ente A 71 E POSUTA O fl ' 7 75/ O 1 R.G, IN CANctfitiFfI