Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25054/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows late joinder of necessary co-litigants in arbitration award challenge under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25054/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation allowed the first two grounds of a lawsuit filed by several companies against an arbitration award. The companies, who were necessary co-litigants in the original contract, filed a late incidental appeal challenging the award. The court ruled that such an appeal is admissible because the main appeal's success would alter the legal situation originally accepted by these co-litigants. Consequently, the lower court's dismissal of their claim was overturned, and the case was remanded for a new decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.c.: The admissibility of a late incidental appeal by a necessary co-litigant is established when the main appeal's outcome would modify the legal situation originally accepted by that co-litigant, preventing the res judicata effect on common points.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigants incidental appeal arbitration award late joinder res judicata civil procedure remand for retrial caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.c.
art. 334 c.p
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c., in relazione all'art.
art. 332 c.p
334 c.p.c., in relazione all'art. 332 c.p.c..
art. 132 c.p
Quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c..
art. 2909 c.c
per mancata, o comunque solo apparente motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c..
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 17 marzo 2009, n. 6444
I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 11 parti, poste nella stessa posizione processuale, cessando perciò di aver rilievo il fatto che queste non abbiano proposto la medesima impugnazione (Cass. 17 marzo 2009, n. 6444; Cass.
Cass. 10 dicembre 2010, n. 25005
6444; Cass. 10 dicembre 2010, n. 25005; Cass.
Cass. 22 aprile 2011, n. 9308
25005; Cass. 22 aprile 2011, n. 9308).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 25988/2015 proposto da: Navimar S.r.l., Finship S.r.l., Luxdynamic S.a., New Dragon S.a., Olivella S.a., Rizzo-Bottiglieri-De Carlini Armatori - RBD S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via XX Settembre n.3, presso lo studio dell'avvocato Sandulli Michele, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato Nardone Antonio, giuste n.3 procure speciali in calce al ricorso e n. 3 procure speciali per Notaio Jean-Joseph Wagner di Sanem (Lussemburgo) del 9.10.2015, con Apostille del 13.10.2015; -ricorrenti - contro Bottiglieri Michele, Savastano Rosaria, elettivamente domiciliati in Roma, Circonvalazione Clodia n.167, presso lo studio dell'avvocato Oeh Sez.

I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 1 Sansone Antonella, rappresentati e difesi dall'avvocato Cardaropoli Sergio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - e sul ricorso successivo proposto da Bottiglieri Grazia, Bottiglieri Orsola, De Carlini Ugo, Rizzo Giuseppe Mauro, Rizzo Roberto, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cesare Beccaria n. 88, presso lo studio dell'avvocato Callea Andrea, rappresentati e difesi dagli avvocati Borriello Gennaro, Magliulo Alfonso, Castaldo Bruno, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Bottiglieri Michele, Savastano Rosaria, elettivamente domiciliati in Roma, Circonvalazione Clodia n.167, presso lo studio dell'avvocato Sansone Antonella, rappresentati e difesi dall'avvocato Cardaropoli Sergio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1499/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA 1. — Con citazione notificata il 13 febbraio 2013 a Michele Bottiglieri e a Rosaria Savastano, Grazia Bottiglieri, Roberto Rizzo, Ugo De Carlini, Giuseppe Mauro Rizzo e Orsola Bottiglieri Sez. I - RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 2 impugnavano innanzi alla Corte di appello di Napoli il lodo arbitrale sottoscritto in data 26 luglio 2012: chiedevano dichiararsi la nullità dello stesso e, per l'effetto, di pronunciarsi la risoluzione di alcuni accordi per eccessiva onerosità o per inadempimento, con condanna delle controparti alla conseguente restituzione delle somme versate in esecuzione di tali accordi e al risarcimento dei danni; in via concorrente, alternativa o subordinata, chiedevano ricondurre il regolamento pattizio ad equità e di condannare la parte convenuta alla restituzione dell'esubero, oltre che al risarcimento del danno; in via ulteriormente gradata domandavano di ricondurre il contratto ad equità, tenendo conto dell'intervenuta svalutazione. 1.1.

— Il lodo era stato reso in esito a un procedimento arbitrale introdotto in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto del 15 marzo 2008 denominato «atto preliminare di cessione quote e contestuale conferimento di mandato» col quale era stata programmata la cessione, in favore degli impugnanti, sopra indicati, oltre che di persone fisiche o giuridiche da nominarsi, delle quote sociali detenute da Michele Bottiglieri e Rosaria Savastano nelle società R.B.D. Armatori s.p.a., Finship s.r.I., Navimar s.r.l. e Luxdynamic SA. Il prezzo era stato convenuto, sulla base di una concorde valutazione forfettaria, in un importo complessivo di euro 113.829.300,00, cui andava aggiunta la somma di dollari statunitensi 118.350.000,00.

La convenzione prevedeva la possibilità che, ai fini dell'esecuzione delle cessioni, fosse necessaria una rivalutazione delle partecipazioni societarie e, nel ribadire la natura forfettaria e convenzionale della determinazione del prezzo del trasferimento, essa specificava che tale prezzo era suscettibile di revisione in alcune ipotesi, specificamente previste. Successivamente le cessioni programmate erano state attuate a un prezzo determinato sulla scorta di perizia giurata di stima e, in forza di contratti stipulati il 27 giugno Sez. I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 3 2008, si era determinato l'acquisto delle richiamate partecipazioni in capo a R.B.D.

Armatori s.p.a., Finship s.r.I., Navimar s.r.I., Olivella SA e Luxdynamic SA. Le società acquirenti, dopo aver versato una parte del prezzo pattuito, avevano invocato, quale fattore sopravvenuto imprevedibile, la crisi economica manifestatasi nell'ultimo trimestre dell'anno 2008 nel settore dello shipping e il conseguente crollo dei noli: su questa base si erano rifiutate di versare il saldo del prezzo riferito alle cessioni delle quote delle società Navimar e Luxdynamic. Grazia Bottiglieri, Roberto Rizzo, Ugo De Carlini, Giuseppe Mauro Rizzo e Orsola Bottiglieri, dopo aver invano sollecitato i venditori a procedere alla rinegoziazione secondo buona fede degli accordi e a procedere alla risoluzione degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 17 del contratto preliminare, avevano allora attivato la procedura arbitrale; erano intervenute Navimar, Finship, RBD Armatori, Olivella, Luxdynamic e New Dragon.

Il giudizio arbitrale si era concluso con il rigetto della domanda di declaratoria di invalidità e di inefficacia, nonché di risoluzione, del contratto preliminare del 15 marzo 2008 e delle pattuizioni contenute negli addenda relativi a detto accordo, nonché degli atti di cessione delle partecipazioni sociali. Peraltro, il lodo, preso atto dell'offerta, formulata da Michele Bottiglieri e Rosaria Savastano, della somma complessiva di euro 115.590.965,00, aveva accertato e dichiarato, ai sensi degli effetti dell'art. 1467, comma 3, c.c., la congruità in via equitativa di tale somma e la sua idoneità a ristabilire l'equilibrio delle reciproche prestazioni.

In conseguenza, il lodo stesso aveva dichiarato esistente l'obbligo di tutte le parti di procedere al ripristino dell'equilibrio tra le prestazioni reciproche, relative al pagamento del prezzo, «versando la differenza tra quanto pagato e/o dovuto e la somma di euro 115.590.965,00». La pronuncia arbitrale aveva rigettato, infine, la domanda di risoluzione per Sez. I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 4 inadempimento e dichiarato superata e assorbita ogni ulteriore domanda e questione. 1.2. — A seguito dell'impugnazione del lodo, si costituivano in giudizio le società R.B.D.

Armatori s.p.a., Finship s.r.I., Navimar s.r.l. Luxdynamic SA, Olivella SA e New Dragon SA, le quali nel far proprie le allegazioni difensive e le domande formulate da Grazia Bottiglieri, Roberto Rizzo, Ugo De Carlini, Giuseppe Mauro Rizzo e Orsola Bottiglieri, proponevano impugnazione incidentale domandando, a loro volta, la nullità del lodo perché reso in via rituale, nonostante le parti avessero contemplato l'arbitrato irrituale, e per aver l'arbitro unico giudicato secondo equità e non secondo diritto; in subordine domandavano accertarsi la nullità del lodo stesso con conseguente declaratoria di inefficacia delle pattuizioni concluse, per non aver trovato i contratti definitivi del 27 giugno 2008 completa attuazione entro il termine essenziale del 31 dicembre 2008; in ulteriore subordine, chiedevano la risoluzione di tutti i contratti per inadempimento di Michele Bottiglieri e di Rosaria Savastano, ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta, o, in via ulteriormente gradata, la riconduzione dei contratti in questione ad equità; proponevano, inoltre, le conseguenti domande aventi ad oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno. 1.3.

— La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 marzo 2015, rigettava l'impugnazione principale è dichiarava inammissibile quella incidentale tardiva, condannando le parti soccombente al pagamento delle spese processuali. 2. — Ricorrono per cassazione, con cinque motivi, R.B.D. Armatori s.p.a., Finship s.r.I., Navimar s.r.l. Luxdynamic SA, Olivella SA e New Dragon SA. Altro ricorso per cassazione, basato su sette motivi, è proposto da Grazia Bottiglieri, Roberto Rizzo, Ugo De Carlini, Giuseppe Mauro Sez. I - RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 5 Rizzo e Orsola Bottiglieri.

Ad entrambe le impugnazioni resistono, con controricorso, Michele Bottiglieri e a Rosaria Savastano. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — I motivi del ricorso proposto dalle società sono i seguenti. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 334 e 343 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia errato nell'affermare che la parte chiamata a integrare il contraddittorio non possa proporre impugnazione incidentale tardiva di tipo adesivo. Secondo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 331 c.p.c., nonché degli artt. 1401, 1411 e 1406 c.c., oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Viene dedotto che il contratto preliminare non avrebbe riguardato le sole persone fisiche, ma anche le società R.B.D. Armatori, Finship, Navimar e Luxdynamic. È aggiunto che la Corte di appello non avrebbe considerato la stipula, in data 27 giugno 2008, dell'addendum al contratto preliminare di cessione di quote e che vi sarebbe stata convergenza e fusione delle varie manifestazioni di volontà negoziale in un intento comune: evenienza — questa — desumibile, tra l'altro, dall'inserzione di un termine essenziale, considerato «elemento comune subordinante simultaneamente l'efficacia dei contratti».

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c., in relazione all'art. 332 c.p.c.. Viene osservato che, ove pure si fosse ritenuto che nella fattispecie non ricorresse un'ipotesi di inscindibilità o dipendenza di cause, «l'impugnazione incidentale tardiva delle persone giuridiche sarebbe stata ammissibile alla luce dell'interesse alla impugnazione sorto per effetto dell'impugnazione principale proposta dalle persone fisiche». Quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 331, Sez. I - RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 6 332, 334 e 102 c.p.c..

Viene dedotto che la dimostrata violazione delle norme sopra indicate comporterebbe, altresì, nullità del procedimento di impugnazione e della relativa sentenza. Il mezzo si basa sul semplice rinvio alle precedenti censure. Quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.. Si deduce che l'omesso esame della circostanza che i contratti preliminari fossero stati sottoscritti anche da alcune delle società e la mancata considerazione del fatto che i contratti oggetto di causa non potessero definirsi semplicisticamente l'uno contratto preliminare e l'altro contratto definitivo renderebbe la sentenza impugnata nulla per motivazione incomprensibile. 2.

— Il ricorso proposto da Grazia Bottiglieri, Roberto Rizzo, Ugo De Carlini, Giuseppe Mauro Rizzo e Orsola Bottiglieri sottopone al Collegio i seguenti motivi. Primo motivo: nullità assoluta della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c. per mancata, o comunque solo apparente, motivazione. Si lamenta che la Corte appello, per argomentare la propria decisione con riguardo al rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, abbia richiamato pedissequamente la motivazione dell'arbitro nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto che l'obbligo di rinegoziazione degli accordi raggiunti avrebbe potuto ritenersi sussistente soltanto ove gli accadimenti straordinari e imprevedibili si fossero verificati prima della cessione definitiva.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1362 ss. c.c.. Il mezzo di censura richiama l'art. 17 del contratto preliminare secondo cui, nel caso di accadimenti straordinari o imprevedibili, non imputabili alle parti, che rendessero impossibile o eccessivamente onerosa l'attuazione dell'accordo, le parti si impegnavano a rinegoziare il medesimo in buona fede, o risolverlo con ripristino dello status quo Sez. I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 7 ante. Si assume essere non sostenibile la tesi, contenuta nella sentenza, per cui la richiamata previsione riguardava solo il contratto preliminare e non sopravviveva, quindi, alla stipula dei contratti definitivi.

Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui la Corte di appello si è limitata a richiamare la decisione dell'arbitro quanto al fatto che il rifiuto di rinegoziazione dei convenuti, odierni resistenti, potesse ritenersi giustificato dalla circostanza che, alla data in cui venne formulata la richiesta di rinegoziazione, gli effetti degli eventi straordinari che avevano inciso in maniera significativa sul mercato, e che l'avrebbero giustificata, non si erano verificati e non avevano potuto quindi incidere sul valore delle partecipazioni oggetto della cessione.

Rilevano inoltre i ricorrenti essere incomprensibile come — a fronte della comprovata crisi del settore e della conseguente perdita di valore delle partecipazioni sociali e dell'obbligo di rinegoziazione discendente dal contratto, oltre che dal dovere giuridico di agire secondo buona fede — il giudice distrettuale abbia potuto non considerare contraddittoria la motivazione dell'arbitro laddove aveva ritenuto giustificato il diniego alla rinegoziazione. Quarto motivo: nullità della sentenza ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per mancata, o comunque solo apparente motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c..

Viene lamentato che la Corte di merito avrebbe mancato di considerare che l'offerta formulata dai convenuti era espressamente subordinata al rigetto delle eccezioni preliminari di merito sollevate dai convenuti stessi. In tal senso, la decisione arbitrale di accettare l'offerta e di ricondurre a una presunta congruità Sez. I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 8 il contratto avrebbe presupposto l'accertamento di tutte le condizioni, in fatto in diritto, delle domandate pronunce di risoluzione, per inadempimento e per eccessiva onerosità sopravvenuta: ossia il verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili che avevano modificato il sinallagma e il conseguente obbligo di rinegoziare il contratto.

È osservato, in proposito, che tale accertamento non era stato oggetto di impugnazione incidentale da parte degli odierni controricorrenti ed era, pertanto, passato in giudicato. Quinto motivo: nullità della sentenza ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per mancata, o comunque solo apparente motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. I ricorrenti ricordano che l'arbitro aveva ritenuto congrua l'offerta di modificazione delle condizioni contrattuali, in quanto la medesima era stata formulata sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede arbitrale.

Con riferimento a tale consulenza tecnica gli istanti lamentano che la Corte di appello si sia limitata ad affermare genericamente, e con mere petizioni di principio, che il CTU aveva reso i chiarimenti richiesti dai consulenti di parte: in realtà, il giudice distrettuale avrebbe omesso di considerare che il consulente si era limitato a ribadire surrettiziamente la correttezza delle proprie conclusioni senza replicare e senza giustificare la sua mancata adesione alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte. Sesto motivo: violazione e falsa applicazione dei principi sanciti in tema di litisconsorzio processuale necessario e violazione, nonché falsa applicazione, degli artt. 331 e 334 c.p.c..

La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del lodo da parte delle società, trascurando di considerare che nella fattispecie veniva in questione una causa inscindibile. Settimo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 92 Sez. I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 9 c.p.c.. La doglianza veicolata dal mezzo di censura ha ad oggetto la statuizione in punto di spese processuali. Deducono i ricorrenti che le gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese ricomprendano «anche quelle situazioni in cui la decisione della controversia abbia richiesto la soluzione di questioni complesse e/o affrontate in presenza di un numero considerevole di parti». 3.

— Va attribuita priorità di trattazione al primo dei ricorsi propositi, il quale investe questa Corte della questione circa la rispondenza al diritto della statuizione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dalle società R.B.D. Armatori s.p.a., Finship s.r.I., Navimar s.r.l. Luxdynamic SA, Olivella SA e New Dragon SA. La Corte di appello ha reputato inammissibile l'impugnazione del lodo da parte delle società, rilevando come il contratto preliminare fosse stato stipulato dai promittenti acquirenti (che avevano impugnato in via principale), mentre quelli definitivi erano stati conclusi dalle società (che avevano svolto l'impugnazione incidentale tardiva): ha evidenziato che nella vicenda non era dato di individuare un litisconsorzio necessario tra i due gruppi di contraenti, quale che fosse la qualificazione giuridica della clausola con cui il promissario acquirente si era impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare.

In particolare, ha escluso che tra le due cause potesse stabilirsi una relazione di dipendenza analoga a quella sussistente tra i rapporti intercorsi. Il giudice distrettuale ha quindi negato l'ammissibilità, nella presente fattispecie, della impugnazione incidentale tardiva; essa, secondo la Corte di merito, può ritenersi consentita solo eccezionalmente, tutte le volte in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata alla quale l'impugnante abbia prestato acquiescenza, ma sempre che l'interesse ad impugnare sorga per Sez.

I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 10 effetto dell'impugnazione principale proposta da controparte, e non quando detto interesse sorga direttamente della pronuncia impugnata. Deve premettersi che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale sono applicabili i principi stabiliti dal codice di procedura civile per il processo di impugnazione (Cass. 9 maggio 2006, n. 10663). Ora, l'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso, è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 28 ottobre 2015, n. 21990;

Cass. 18 maggio 2016, n. 10243; Cass. 7 marzo 2018, n. 5438; sul punto, cfr., da ultimo, Cass. Sez. U. 29 ottobre 2020, n. 23903). Va poi considerato che sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza; conseguentemente, nelle cause inscindibili tale impugnazione è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, e ciò ove pure sia fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte; peraltro, dal litisconsorzio necessario deriva che l'impugnazione proposta da una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre Sez.

I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 11 parti, poste nella stessa posizione processuale, cessando perciò di aver rilievo il fatto che queste non abbiano proposto la medesima impugnazione (Cass. 17 marzo 2009, n. 6444; Cass. 10 dicembre 2010, n. 25005; Cass. 22 aprile 2011, n. 9308). Alla luce di tali principi, i primi due motivi del ricorso sono fondati: ciò nei termini che si vengono ad esporre. Come evidenziato dai ricorrenti, il contratto preliminare di cessione delle partecipazioni sociali contemplava obbligazioni assunte da R.B.D.

Armatori (all'articolo 5) e da tutte le società sottoscrittrici del documento contrattuale (oltre a quella testè menzionata, Finship, Navimar e HLP Hotel La Palma s.p.a.) (cfr. art. 6). Non si rivela corretta, pertanto, la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata (secondo cui, appunto, il detto contratto venne concluso dai soli Grazia Bottiglieri, Roberto Rizzo, Ugo De Carlini, Giuseppe Mauro Rizzo e Orsola Bottiglieri). Oggetto del giudizio approdato avanti alla Corte di appello di Napoli — lo si è detto — era l'invalidità, l'inefficacia e la risoluzione del contratto preliminare di cessione delle partecipazioni sociali, onde pacificamente le parti del medesimo erano litisconsorti necessari.

Ne discende che le società che erano state parti del detto contratto, quali litisconsorti di coloro che avevano proposto il gravame principale, ben potevano spiegare impugnazione incidentale tardiva, anche adesiva, contro il lodo arbitrale. Tale rilievo è dirimente. Le altre questioni agitate col ricorso in esame restano assorbite, sicché non deve rendersi pronuncia sulle ulteriori censure in esso contenute. 4. — Resta parimenti assorbito il secondo ricorso, visto che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sui motivi di gravame fatti valere con l'impugnazione incidentale tardiva, i quali investono statuizioni ricadenti su di un contratto (quello preliminare) di cui sono parti sia le Sez.

I- RG 25988/2015 camera di consiglio 14.4.2021 12 società sopra richiamate, sia i proponenti il secondo ricorso: statuizioni che, per riferirsi a litisconsorti, non possono scindersi con riguardo alle diverse parti del rapporto, che resta unitario. 5. — In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi del primo ricorso, mentre i restanti motivi, come pure il ricorso incidentale, restano assorbiti. La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbi