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Ordinanza — n. 25052/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares litigation extinguished without ruling on merits or costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25052/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the litigation. Sereco S.r.l. had initially challenged a final award against Fallimento Sicer S.r.l. regarding unpaid sub-contract work, but voluntarily renounced the appeal before the chamber hearing. Consequently, the court ruled that no decision on the merits or procedural costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is extinguished without ruling on the merits or imposing costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of litigation cassation procedure sub-contract dispute failure proceedings revoca del fallimento esecuzione del lodo arbitrale compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
— Ne segue la l'estinzione del giudizio di legittimità; non deve pronunciarsi sulle spese processuali (art. 391, comma 4, c.p.c.).
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
I- RG 23424/2015 camera di consiglio 14.4.2021 2 all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 23424/2015 proposto da: Sereco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Raffaele Caverni n. 6, presso lo studio dell'avvocato Di Carlo Michele, rappresentata e difesa dall' avvocato Parchitelli Lucia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro Fallimento Sicer S.r.l., in persona del curatore dott.ssa Paola Fischetti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dagli avvocati Cigliola Giovanni, Magno Andrea, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - (0-eò Sez.

I- RG 23424/2015 G8L--)- camera di consiglio 14.4.2021 1 Loti avverso la sentenza n. 952/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, pubblicata il 23/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Nardecchia Giovanni Battista che chiede rigettarsi il ricorso. LA CORTE OSSERVA1. — In accoglimento della domanda arbitrale proposta dal fallimento della Sicer s.r.l. nei confronti di Sereco s.r.I., era pronunciato, in data 28 dicembre 2013, il lodo con cui quest'ultima veniva condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 94.272,47, oltre interessi: importo costituente il saldo del compenso per l'esecuzione di opere in subappalto. 2.

— Avverso detto lodo Sereco proponeva impugnazione. Nella resistenza della curatela fallimentare, la Corte di appello di Bari respingeva, con sentenza del 23 giugno 2015, la detta impugnazione 3. — Sereco ha notificato ricorso per cassazione contro la pronuncia della Corte pugliese. L'impugnazione consta di quattro motivi. Ha resistito con controricorso il fallimento Sicer. 4. — In prossimità dell'adunanza camerale Sereco ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione e ha domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio. La rinuncia è stata accettata dalla controparte. 5.

— Ne segue la l'estinzione del giudizio di legittimità; non deve pronunciarsi sulle spese processuali (art. 391, comma 4, c.p.c.). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo Sez. I- RG 23424/2015 camera di consiglio 14.4.2021 2 all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la Sezione Civile, in data 1