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Ordinanza — n. 25051/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the arbitration enforcement case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25051/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the litigation extinguished after the appellant, Techne Security S.r.l., formally withdrew its cassation appeal. The underlying dispute involved an arbitration award against the appellant for over €266,000, which had previously been upheld by the Court of Appeal in Bologna. Since the appellant voluntarily abandoned the challenge, the court ruled that no further judgment on the merits or procedural costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits or the imposition of unified contribution costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings arbitration award enforcement cassation appeal dismissal unified contribution costs lodo validità della clausola arbitrale arbitrato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 4, c.p.c.
— Ne segue l'estinzione del giudizio di legittimità; non deve pronunciarsi sulle spese processuali (art. 391, comma 4, c.p.c.).
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
I- RG 22190/2015 camera di consiglio 14.4.2021 2 dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

15 ORDINANZA sul ricorso 22190/2015 proposto da: Techne Security S.r.l., ora Newtech Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Catanzaro n.9, presso lo studio dell'avvocato Papadia Alberto Maria, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Lodi Roberto, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro SFNT Germany Gmbh, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale America n. 93, presso lo studio dell'avvocato Tulli Simona, rappresentata e difesa dagli avvocati Meregalli Daniela, Parisi Daniele, giusta procura speciale per Notaio Giles R.

Shedden (Inghilterra) del 28.9.2015, con Apostille del 29.9.2015; -controricorrente - 06; Sez. I- RG 22190/2015 camera di consiglio 14.4.2021 1 avverso la sentenza n. 1129/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 16/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede il rigetto del ricorso. LA CORTE OSSERVA1. — Con sentenza pubblicata il 16 giugno 2015 la Corte di appello di Bologna respingeva l'opposizione avverso il decreto del Presidente della medesima Corte cui era stata dichiarata l'esecutività del lodo emesso dal Collegio arbitrale con sede in Germering in data 5 agosto 2013: lodo recante la condanna della opponente Techne Security s.r.l. al pagamento della somma di euro 266.962,00 in favore di SFNT Germany GMBH. 2.

— Techne Security s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia facendo valere sei motivi di impugnazione. SFNT Germany GMBH si è difesa con controricorso. Il pubblico ministero ha chiesto respingersi il ricorso. 3. — In prossimità dell'adunanza camerale Newtwch Security s.r.I., società subentrata nelle posizioni giuridiche già facenti capo alla ricorrente in forza di una fusione per incorporazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione e ha domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio. La rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente. 4.

— Ne segue l'estinzione del giudizio di legittimità; non deve pronunciarsi sulle spese processuali (art. 391, comma 4, c.p.c.). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità Sez. I- RG 22190/2015 camera di consiglio 14.4.2021 2 dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d Ila 1a Sezione Civile, in data