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Ordinanza — n. 25049/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows buyer's appeal to suspend contract dissolution pending transfer judgment under Civil Code Art. 2932.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25049/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the buyer's appeal against a lower court ruling that dissolved a preliminary sales contract following the seller's bankruptcy. The buyer argued that the contract's dissolution should be suspended pending the outcome of a separate lawsuit regarding the transfer of property under Article 2932 of the Civil Code. The court held that the effect of the bankruptcy dissolution is provisionally suspended due to the pending litigation and the prenotative effect of the filed claim, ensuring the buyer's rights are not prejudiced by the duration of the process.

Regesto Legislator

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Art. 2932 cod. civ.; Art. 72 legge fall.: The effect of a contract dissolution by bankruptcy trustees is provisionally suspended when a judicial claim for transfer of property is filed, preserving the buyer's rights until the final judgment determines the validity of the transfer.

Parole chiave

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preliminary contract bankruptcy dissolution transfer of property provisional suspension prenotative effect Civil Code Art. 2932 buyer's rights ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2932 cod. civ.
Nel costituirsi in giudizio, il Fallimento contesta la «fondatezza del gravame» e spiega inoltre appello incidentale avverso la pronuncia emessa ex art. 2932 cod. civ. per effetto dell'intervenuto scioglimento del preliminare non ancora eseguito ai sensi dell'art.
Art. 72 comma 5 legge fall.
Con lettera del settembre successivo, i curatori fallimentari di questa società comunicano al promittente compratore l'intendimento della procedura di sciogliere, ex art. 72 legge fall., il preliminare di compravendita.
Art. 2652 n. 2 cod. civ.
e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652 n. 2 cod. civ., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
Art. 2915 comma 2 cod. civ.
art. 2932 cod. civ
Nel costituirsi in giudizio, il Fallimento contesta la «fondatezza del gravame» e spiega inoltre appello incidentale avverso la pronuncia emessa ex art. 2932 cod. civ.
art. 345 cod. proc. civ
69 e in vigore nel corso del giudizio del primo grado, nonché dell'art. 345 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 92 cod. proc. civ
9.- Il motivo sviluppato dal ricorso incidentale fa riferimento al «capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio», assumendo al riguardo la «violazione dell'art. 92 cod. proc. civ.
art. 88 cod. proc. civ
anche in relazione all'art. 88 cod. proc. civ.».

Giurisprudenza citata

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Cass., 29 settembre 2020, n. 20533
sul punto Cass., 29 settembre 2020, n. 20533), pur se posteriore alla dichiarazione di fallimento e all'iscrizione della relativa sentenza nel registro delle imprese (cfr.
Sezioni Unite, 2015
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Testo completo

15 ORDINANZA sul ricorso 13127/2015 proposto da: Insalata Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Caselli n. 39, presso lo studio dell'avvocata Gigante Caterina, rappresentato e difeso dall'avvocato Biga Francesco, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro k. Curatela del Fallimento I.RE.SE. s.r.l. Società di Investimenti Residenziali del Sud-Est in liquidazione, in persona dei curatori prof avv. Giannelli Gianvito, avv. La Battaglia Antonio e dott. Balducci Arcangelo, elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo Studio Placidi, rappresentata e difesa dall'avvocata Dentamaro Teresa, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro Insalata Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma, via G.

Caselli n. 39, presso lo studio dell'avvocata Gigante Caterina, rappresentato e difeso dall'avvocato Biga Francesco, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1132/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, del 09/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTI DI CAUSA 1.- Nell'agosto del 2003 Pasquale Insalata conviene avanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, la società Barialto - Centro Residenziale Integrato in relazione a un contratto preliminare, stipulato nel marzo 1993, di compravendita di un erigendo immobile sito nel territorio del Comune di Casamassima.

In particolare chiede, con domanda appositamente trascritta, l'accertamento degli A- inadempimenti posti in essere della promittente venditrice; l'emissione di una pronuncia di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cod. civ., previa idonea riduzione del prezzo; nonché la condanna della società al risarcimento dei danni patiti. Con sentenza depositata in data 13 luglio 2010, il Tribunale accoglie la domanda ex art. 2932 cod. civ. e, «per l'effetto, ordina all'attore il versamento della somma di C 52.308,77 in favore della convenuta; trasferisce, all'esito e condizionatamente al versamento della somma suindicata, l'intera proprietà dell'unità immobiliare; ... ordina al conservatore dei RRII di Bari la trascrizione della presente sentenza»;

«rigetta in ogni altro capo la domanda». 2.- In data 21 luglio 2010 il Tribunale di Bari dichiara il fallimento della società promittente venditrice (a quell'epoca denominata come «Irese s.r.I.»). Con lettera del settembre successivo, i curatori fallimentari di questa società comunicano al promittente compratore l'intendimento della procedura di sciogliere, ex art. 72 legge fall., il preliminare di compravendita. 3.- Nel rispetto del termine, Pasquale Insalata impugna avanti alla Corte di Appello di Bari la sentenza del primo grado, chiedendo l'eliminazione del capo della sentenza che subordina il trasferimento del bene al pagamento di una somma, con connessa riduzione del prezzo di trasferimento, e il risarcimento dei danni.

Nel costituirsi in giudizio, il Fallimento contesta la «fondatezza del gravame» e spiega inoltre appello incidentale avverso la pronuncia emessa ex art. 2932 cod. civ. per effetto dell'intervenuto scioglimento del preliminare non ancora eseguito ai sensi dell'art. 72 legge fall. (la dichiarazione di scioglimento viene ribadita anche nel contesto della comparsa di costituzione).7t- 4.- Con sentenza depositata in data 9 luglio 2014, la Corte di Appello di Bari accoglie l'appello incidentale e, «per l'effetto, riforma la sentenza appellat, dando atto dello scioglimento dei curatori dal preliminare del 3/3/1993», pure dichiarando assorbito l'appello principale. 5.- Registrata la sussistenza in giurisprudenza di diversi orientamenti in materia, la Corte territoriale afferma che «lo scioglimento del contratto non completamente eseguito costituisce un potere discrezionale che il curatore esercita nell'interesse della massa dei creditori.

Quale diritto potestativo, il relativo esercizio non è soggetto a preclusioni, salvo, in caso di preliminare di compravendita immobiliare, il passaggio in giudicato della pronuncia produttiva degli effetti del contratto traslativo non concluso». La pronuncia ex art. 2932 cod. civ., «i cui effetti si producono con l'irrevocabilità» - così si prosegue -, «non può essere emessa nei confronti del fallimento, sia perché tale procedimento blocca il patrimonio, sia perché il curatore è terzo». Solo la stipulazione del contratto definitivo, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza di trasferimento, precludono l'esercizio del potere di scioglimento che è proprio del curatore.

Non può valere a produrre un simile effetto - si sostiene in via ulteriore - la trascrizione della domanda giudiziale: perché l'«effetto prenotativo della trascrizione vale per le domande dichiarative e non anche per quelle costitutive»; perché l'«inopponibilità al fallimento della domanda ex art. 2932 cod. civ., quale effetto del mancato passaggio in giudicato della pronunci di accoglimento della stessa, discende dal sistema»; perché, altrimenti, verrebbero favorite «elusioni della disciplina fallimentare a tutela dei creditori, ben potendo il promissario compratore, in vista di un'imminente dichiarazione fallimentare, A" trascrivere domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ., conseguendo agevolmente l'esclusione dell'immobile dalla massa attiva». 6.- Avverso questo provvedimento Pasquale Insalata propone ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento, che pure presenta ricorso incidentale, per un motivo. Con apposito controricorso, Pasquale Insalata resiste al riscorso incidentale proposto dal Fallimento. 7.- Entrambe le parti hanno anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 8.- I motivi promossi dal ricorso principale risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati. Primo motivo: «violazione degli artt. 167, 183 comma 5 e 184 cod. proc. civ. nella formulazione precedente alla legge 18.6.2009 n. 69 e in vigore nel corso del giudizio del primo grado, nonché dell'art. 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.».

Secondo motivo: «violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1334, 1335, 2727 e 2697 cod. civ. e dell'art. 72 legge fall., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. - comunque motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti». Terzo motivo: «violazione dell'art. 72 comma 2 legge fall., degli artt, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - motivazione illogica e insufficiente su un fatto decisivo A per il giudizio di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

Quarto motivo: «violazione degli artt. 2932, 2652, 2653, 2915, comma 2, cod. civ., nonché degli artt. 42, 43, 51 e 72 legge fall. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Quinto motivo: «eccezione di incostituzionalità degli artt. 2932, 2652, 2653, 2915, comma 2, cod. dic. e 42, 45, 51 e 72 legge fall. per violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 3 Cost.». 9.- Il motivo sviluppato dal ricorso incidentale fa riferimento al «capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio», assumendo al riguardo la «violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. anche in relazione all'art. 88 cod. proc. civ.». 10.- Richiamando il criterio della «ragione più liquida» (cfr., da ultimo, Cass., 26 novembre 2019, n. 30745), il Collegio ritiene opportuno muovere la trattazione delle questioni poste dal ricorso principale dall'esame del quarto motivo. 11.- Il quarto motivo del ricorso principale riscontra che la domanda giudiziale di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cod. civ.

è di parecchi anni anteriore alla sopravvenuta dichiarazione di fallimento del promittente venditore, posto che risale all'agosto del 2003 (là dove dichiarazione di fallimento risulta intervenuta nel luglio del 2011). Per sostenere che la sentenza della Corte di Appello ha errato nello svalutare questa circostanza, che pure viene a manifestarsi in sé stessa decisiva. Secondo quanto stabilito dalla sentenza di Cass., Sezioni Unite, 7 luglio 2004, n. 12505 - rileva in proposito il ricorrente -, «quando la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce A l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 legge fall.».

Pure la più recente pronuncia di Cass. Sezioni Unite, 16 settembre 2015, n. 18131 - viene ad aggiungere la memoria presentata ex art.380 bis cod. proc. civ. - ha affermato che il «curatore fallimentare del prominente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 legge fall. con effetto verso il promissario compratore ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652 n. 2 cod. civ., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese. 12.- Il quarto motivo di ricorso è fondato, secondo i termini e nei limiti che si vengono a precisare. 13.- Nel suo nucleo essenziale, la sentenza della Corte di Appello barese ha ritenuto che l'esercizio del potere di scioglimento del contratto, rimesso al curatore dalla norma dell'art. 71 comma 1 legge fall., «blocca» senz'altro - in via immediata e definitiva - la domanda di trasferimento del bene ex art. 2932 cod. civ. proposta dal prominente compratore in bonis, della stessa precludendo in modo irrimediabile un eventuale accoglimento.

Così opinando, tuttavia, la Corte territoriale ha errato: nell'ipotesi in cui il fallimento del promittente venditore sopravvenga nel corso di un giudizio inteso al trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cod. civ. e promosso dal prominente compratore - che abbia preventivamente trascritto la relativa domanda giudiziale -, in realtà, l'eventuale dichiarazione del curatore di sciogliere il preliminare non è idonea in alcun modo a incidere sull'esito della detta lite. Secondo quanto discende in via diretta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18131/2015, che è stata richiamata dal ricorrente. 14.- In effetti, la soluzione delineata dalla richiamata sentenza delle Sezione Unite (e poi ripersa dalle successive pronunce emesse da questa Corte: cfr., da ultimo, Cass., 16 dicembre 2019, n. 33238) si fonda sul profilo prenotativo della trascrizione delle domande giudiziali e sul connesso richiamo alla disposizione dell'art. 2652, n. 2 cod. civ., nel ravvisato presupposto della «terzietà» del curatore fallimentare, quale figura che esprime, e sintetizza, la «terzietà» riconducibile alla massa dei creditori ammessi al passivo (non è inopportuno in proposito rilevare pure che il meccanismo prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale si trova testualmente accolto nella disposizione dell'art. 72 comma 5 legge fall., con riferimento all'azione di risoluzione contrattuale proposta dal contraente in bonis prima della dichiarazione di fallimento di controparte).

Secondo questa impostazione, dunque, la domanda giudiziale del contraente in bonis - presentata e trascritta prima del fallimento di controparte - non depriva il curatore del potere di sciogliere il prelimiare; pendente il processo ex art. 2932 cod. civ., egli, anzi, ben può pure esercitarlo. Tuttavia, per il tempo di effettivo svolgimento di questo processo, come inteso ad accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni occorrenti per l'emissione della pronuncia di trasferimento del bene, l'efficacia dell'atto di scioglimento rimane per così dire «provvisoriamente sospesa» (v. subito infra, nel n. 15): in ragione dell'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale - e dell'effetto prenotativo, che alla trascrizione della medesima viene a conseguire - e nell'attesa di conoscere l'esito della lite.

Sarà proprio l'esito della controversia sulla concreta sussistenza delle condizioni per operare il trasferimento ex art. 2932 cod. civ., infatti, a determinare - sotto il profilo sostanziale e operativo - la sorte dell'atto di scioglimento compiuto dal curatore: che risulterà senz'altro efficace nel caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento; non prenderà effetto (ovvero rimarrà «inopponibile» al contraente in bonis, secondo la terminologia adottata dalla Sezioni Unite), invece, nel caso di accoglimento della ridetta domanda (cfr. le norme degli artt. 2652, n. 2 e 2915, comma 2, cod. civ.). 15.- Ciò posto, appare ancora importante mettere in chiara evidenza che l'effettivo traslativo previsto dalla norma dell'art. 2932 cod. civ. rimane comunque frutto dalla sentenza che definisce il giudizio, come poi pure trascritta (cfr. sul punto Cass., 29 settembre 2020, n. 20533), pur se posteriore alla dichiarazione di fallimento e all'iscrizione della relativa sentenza nel registro delle imprese (cfr. pure qui la disposizione dell'art. 72, comma 5, legge fall.).

Tale effetto, peraltro, sarà considerato esistente - ovvero «retroagirà» (per usare altra formula, di maggiore impatto espressivo) - dal tempo della presentazione della domanda giudiziale. Questo in ragione del principio per cui la durata del processo non può comunque andare a danno dell'attore, che ha ragione: principio di cui si manifesta appunto espressione diretta la normativa sulla funzione prenotativa delle domande giudiziali. Del resto, non si è mancato di rilevare in letteratura, seppure seguendo un'impostazione diversa da quella adottata della Sezioni Unite del 2015, che, se il promittente compratore ha ragione, la fattispecie non rientra più propriamente nell'ambito dei rapporti pendenti di cui agli artt. 72 ss. legge fall. (posto che il promittente compratore «già tutto ha eseguito quanto a suo carico»): pendente, nel caso, è solo il processo. 16.- L'accoglimento del quarto motivo di ricorso importa assorbimento degli atri motivi del ricorso principale.A - 17.- All'accoglimento del ricorso principale segue, inoltre, che il ricorso incidentale risulta assorbito. 18.- In conclusione, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e assorbito pure il ricorso incidentale.

Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte