Sentenza — n. 24642/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAlina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente imputa alla gravata sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 6, t.u.f. e 2797 c.c. e nullità per difetto assoluto di motivazione, per non avere spiegato le ragioni che inducevano a qualificare l'operazione come servizio di collocamento di strumenti finanziari; per avere ritenuto sufficiente il «modulo di adesione ai fondi» compilato dagli investitori e non necessaria la prova, nonostante le contestazioni dell'attore, dell'accordo scritto tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico a condizioni di prezzo e di tempo determinate; per omesso esame del fatto decisivo che il contratto tra l'intermediario e gli investitori non aveva ad oggetto la sola sottoscrizione dei fondi, bensì anche altre operazioni, tra cui la vendita e lo switch di titoli; per non avere considerato che l'esenzione dalla forma scritta non riguardava i rapporti duraturi con gli investitori, dovendosi per l'effetto qualificare il servizio reso nella fattispecie come di negoziazione (raccolta e trasmissione) di ordini, per il quale è richiesta la stipulazione di un accordo-quadro a pena di invalidità.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 24642/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La motivazione della sentenza impugnata non dà conto - e in tal senso si rivela apparente e perplessa e, dunque, censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. (anche nella nuova formulazione) - dei dati fattuali idonei a giustificare la qualificazione del rapporto della banca con gli investitori in termini di puro collocamento di strumenti finanziari, tanto più che la corte di merito - per quanto interessa - ne trae conseguenze rilevanti sul piano della tutela degli investitori. A tale riguardo, la corte esclude la necessità della redazione del contratto in forma scritta, sulla base di una norma regolamentare (come l'art. 30, comma 3, reg.
Testo completo
lina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente imputa alla gravata sentenza violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 6, t.u.f. e 2797 c.c. e nullità per difetto assoluto di motivazione, per non avere spiegato le ragioni che inducevano a qualificare l'operazione come servizio di collocamento di strumenti finanziari; per avere ritenuto sufficiente il «modulo di adesione ai fondi» compilato dagli investitori e non necessaria la prova, nonostante le contestazioni dell'attore, dell'accordo scritto tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico a condizioni di prezzo e di tempo determinate; per omesso esame del fatto decisivo che il contratto tra l'intermediario e gli investitori non aveva ad oggetto la sola sottoscrizione dei fondi, bensì anche altre operazioni, tra cui la vendita e lo switch di titoli; per non avere considerato che l'esenzione dalla forma scritta non riguardava i rapporti duraturi con gli investitori, dovendosi per l'effetto qualificare il servizio reso nella fattispecie come di negoziazione (raccolta e trasmissione) di ordini, per il quale è richiesta la stipulazione di un accordo-quadro a pena di invalidità.
Il motivo è fondato nei seguenti termini. La Corte territoriale non ha illustrato in modo comprensibile le ragioni che l'hanno indotta a qualificare il servizio reso agli investitori come di collocamento di strumenti finanziari. E' arduo, in effetti, individuare la ratio decídendi della sentenza impugnata. Non è chiaro se la Corte di merito abbia inteso affermare che la prova del contratto di collocamento non fosse necessaria, pure in presenza di una contestazione nel giudizio da parte degli investitori, o non fosse stata data in concreto da costoro la prova negativa dell'assenza del contratto di collocamento, il che sarebbe difficilmente conciliabile con il fatto che la qualificazione del servizio in termini di collocamento costituiva oggetto di una eccezione o difesa della Banca convenuta.
Né è chiaro se la Corte abbia inteso affermare che la prova fosse ricavabile dal modulo di sottoscrizione firmato dagli investitori, come sostiene la Allianz Bank (a pag. 11 del controricorso), o da altre circostanze, come - in ipotesi - dalla consegna del prospetto informativo che è proprio dell'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 94 t.u.f. Se, inoltre, è vero che i servizi di collocamento implicanti rapporti duraturi con l'investitore non sono incompatibili con la qualificazione del servizio come di collocamento, tuttavia nella specie l'attore aveva dedotto nel giudizio che il contratto tra l'intermediario e gli investitori non aveva ad oggetto la sola sottoscrizione dei fondi, bensì anche altre operazioni, da qui la necessità (secondo il Carulli) di qualificare comunque il servizio come di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto di titoli.
La motivazione della sentenza impugnata non dà conto - e in tal senso si rivela apparente e perplessa e, dunque, censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. (anche nella nuova formulazione) - dei dati fattuali idonei a giustificare la qualificazione del rapporto della banca con gli investitori in termini di puro collocamento di strumenti finanziari, tanto più che la corte di merito - per quanto interessa - ne trae conseguenze rilevanti sul piano della tutela degli investitori. A tale riguardo, la corte esclude la necessità della redazione del contratto in forma scritta, sulla base di una norma regolamentare (come l'art. 30, comma 3, reg.
Consob 1998, applicabile ratione temporis) che esige di essere armonizzata in via interpretativa con la norma primaria (art. 23, comma 1, t.u. del 1998) di cui essa è attuazione. Ne consegue, assorbiti gli altri motivi, l'accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese. P.Q. M . La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di M