Cointested postal bonds with equal reimbursement clause allow surviving co-owner full refund upon co-owner's death.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the appeal filed by Poste Italiane S.p.a. regarding a clause allowing each co-owner of a cointested postal bond to claim full reimbursement upon the death of a co-owner. While the appellant argued that mandatory tax laws and rules on real rights prevented this, the Court found the bond's text unambiguous and distinct from real property co-ownership. Consequently, the Court ruled that the surviving co-owner is legally entitled to the full amount without interference from succession tax regulations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1295 c.c.; In the case of cointested postal bonds with a 'equal right of reimbursement' clause, the death of one co-owner does not extinguish the creditor's right, entitling the surviving co-owner to claim the full sum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
orma imperativa». 10. — Il ricorso va respinto. 10.1. — Nell'ordinanza interlocutoria si è tra l'altro affermato che la questione sottesa alla clausola «pari facoltà di rimborso» non risultava ancora affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte: in realtà non era così, perché nell'arco temporale intercorrente tra l'adunanza che ha condotto alla pronuncia interlocutoria e la sua pubblicazione era intervenuta Cass. 10 giugno 2020, n. 11137, che aveva accolto senza riserve, in situazione sovrapponibile, la tesi di Poste Italiane S.p.a..
Si tratta di un caso di contrasto sincrono, non facilèTheutralizzarsi: ciò detto, sta di fatto che la pronuncia citata non offre approfondimenti tali da orientare in questa sede la decisione, sicché il responso di essa non richiede di essere specificamente scrutinato, né può dirsi abbia in qualche misura nuociuto all'ordinanza interlocutoria. Difatti, la pronuncia menzionata si limita ad affermare che: « in assenza di specifica disciplina per il rimborso si applica quindi l'art. 187, comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il d.p.r. 256/89, anch'esso relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1 del regolamento medesimo», senza render conto degli argomenti spendibili a sostegno della soluzione.10.2.
— Si è inoltre già osservato, ancora nell'ordinanza interlocutoria, e ora si ribadisce, che, secondo quanto accertato dal Tribunale, la clausola contrattuale apposta sul buono postale in questione prevede la distinta facoltà di ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell'intero dovuto senza limitazioni o riserve di sorta. La società ricorrente non contesta la lettura del Tribunale, ma vi contrappone, a fronte del decesso di uno dei cointestatari, la presenza di norme imperative di diverso segno: il che assume rilievo giacché indirizza l'indagine da svolgere per sciogliere il problema proposto dalla clausola di «pari facoltà di rimborso» apposta sul buono postale.
Considerata l'univocità del testo della clausola e tenuto anche conto del fermo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che dà peso predominante ai dati risultanti sul testo dei buoni postali (Cass.31 luglio 2017, n. 19002; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761), si tratta dunque di verificare se la portata onnicomprensiva di detto testo si scontri effettivamente, oppure no, con l'applicazione di norme imperative. 10.3. — Totalmente infondato è il richiamo, in ricorso, alla disciplina della comunione di diritti reali e alle norme degli articoli 1102 e 1111 c.c., che la società ricorrente svolge nel secondo motivo.
È in proposito sufficiente ribadire quanto osservato nell'ordinanza interlocutoria: «La conformazione dei buoni postali cointestati rinvia, in sé stessa, alla figura della con titolarità nei diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione di diritti reali. Nella specie, soprattutto, si discute unicamente di un profilo attinente alla legittimazione attiva alla prestazione, secondo una problematica per sua natura diversa da quella attinente alla (con)titolarità del relativo diritto (esemplare, al riguardo, è la norma dell'art. 1992 cod. civ.)».10.4.
— L'applicabilità dell'articolo 187 del d.P.R. numero 256 del 1989, concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell'articolo 203 dello stesso decreto, sostenuta da Poste Italiane S.p.a., è da escludere. 10.4.1. — L'articolo 187, sotto la rubrica «Rimborso a saldo», stabilisce per quanto interessa: «1 - Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'Amministrazione sopra nuovi libretti...».
Il successivo articolo 203, inserito nel Titolo VI del decreto, «Buoni postali fruttiferi», rubricato «Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio», stabilisce: «Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI». 10.4.2. — La tesi dell'applicabilità dell'articolo 187 ai buoni postali fruttiferi, attraverso l'articolo 203, muove essenzialmente dall'assunto dell'omogeneità morfologica tra l'uno e l'altro prodotto, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonché dalla constatazione dell'assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario.
A conferma della ritenuta compatibilità della previsione dettata dall'articolo 187 con la disciplina dei buoni fruttiferi, si assume che tale norma risponderebbe ad una ratio di tutela dell'erede o degli eredi dell'intestatario defunto, i quali, subentrati per effetto dell'apertura della successione nel diritto di credito, rimarrebbero altrimenti pregiudicati dalla riscossione effettuata per l'intero dal cointestatario superstite. 10.4.3. — Ora, merita anzitutto osservare che l'assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe il caso della morte di uno degli intestatari non può essere collocato a premessa scontata del ragionamento, dal momento che l'articolo 208 del già citato decreto contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali «sono rimborsabili a vista»: di guisa che ciò che è assunto a premessa del ragionamento poc'anzi riassunto è quanto invece occorrerebbe dimostrare.
Ciò detto, è ben vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 c.c., e non hanno invece natura di titoli di credito (per i buoni Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; per i libretti Cass. 9 febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), ma tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere, per l'aspetto che qui rileva, ossia il funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso» in caso di morte di uno dei cointestatari, sulla (dis-)omogeneità dei due diversi prodotti, differenza consistente in ciò, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'articolo 1260 c.c., il terzo comma dell'articolo 204 del citato d.P.R. sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali:
«I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno».E cioè, i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da Poste Italiane S.p.A., secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano.
In definitiva, sotto l'aspetto considerato, il vaglio di applicabilità previsto dal citato articolo 203 si infrange contro la evidenziata peculiarità dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali. 10.4.4. — Né rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'articolo 187 sarebbe strumentale. Già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che « la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario».
La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l'evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto. 10.5.
— Già l'ordinanza interlocutoria ha compiutamente osservato che è in astratto rilevante il richiamo fatto da Poste Italiane S.p.a. alla norma imperativa dell'articolo 48 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni (sul cui funzionamento può in generale richiamarsi la recente Cass. 13 aprile 2021, n. 9670). Tuttavia — ha aggiunto l'ordinanza interlocutoria — «anche l'effettiva riferibilità dell'art. 48 alla fattispecie dei buoni postali non appare per nulla scontata. Si è da più parti rilevato, infatti, che, ai fini dell'imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non rientrano nell'attivo ereditario (cfr. l'art. 12 lett. i, d.lgs. n. 346/1990).
Con la conseguenza — pure si sottolinea — che non v'è nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione». Non è superfluo osservare che in tal senso si è pronunciata la stessa amministrazione delle finanze (v. la Risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV), sintetizzando così il proprio convincimento: «I suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall'attivo ereditario. L'erede è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal comma 7 dell'articolo 28 del T.U. n. 346/90».
Ne discende che Poste Italiane S.p.a. non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l'aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare. 11. — Il ricorso è respinto in applicazione del principio di diritto che segue: «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento». 12.
— Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione della novità della questione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussis