Court dismisses appeal to remand case for out-of-court settlement to avoid unnecessary judicial burden.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal to remand the case for out-of-court settlement, ruling that the parties' joint request for a new role was granted. Both parties had previously requested a delay of at least four months to facilitate a settlement, which the court found not pretextual. Consequently, the appeal was rejected because the underlying procedural request for remand had already been satisfied by the interlocutory order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When parties jointly request a remand for out-of-court settlement, the court may grant it if the request is not pretextual, thereby avoiding unnecessary judicial activity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6313/2018 proposto da: Rucellai Cosimo, elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell'avvocato Briguglio Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Villata Stefano Alberto, giusta procura allegata al ricorso; - ricorrente - contro UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria - SAI S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani n. 22/a, presso lo studio degli avvocati Bussoletti Mario e Rizza Vincenzo, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al controricorso; - controricorrente - 1 ‘2 . ) ì tciZH t avverso la sentenza n. 2445/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal consigliere Paola Vella. Rilevato che:
1. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, l'avvocato Cosimo Rucellai ha impugnato la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino-sezione specializzata in materia di impresa, ha confermato la sentenza dell'omonima sezione del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'impugnazione della delibera assembleare di Fondiaria SAI S.p.a. del 14 marzo 2013 - con la quale era stata deliberata la promozione dell'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei suoi confronti, quale ex amministratore - per carenza di legittimazione attiva all'azione di annullamento ex art. 2377 c.c. e per insussistenza dei vizi di nullità della delibera medesima;
2. UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria - SAI S.p.a.) ha resistito con controricorso. Considerato che:
3. con istanza datata 3 giugno 2021 le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio della trattazione del ricorso «di almeno quattro mesi», con «l'assegnazione della causa a nuovo ruolo per consentire la definizione stragiudiziale» e il conseguente abbandono del giudizio, «al fine di evitare un inutile aggravio di attività giudiziaria»;
4. la richiesta, che non appare né pretestuosa né dilatoria, può trovare accoglimento nell'interesse comune delle parti.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/06/2021 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il "dente Prima Sezione Civile D