Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 24438/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands asylum appeal to Supreme Court for Section Unites decision on human protection.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24438/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to the Supreme Court's Section Unites for a ruling on a specific legal question. The applicant, a Nigerian national, sought subsidiary and humanitarian protection after fleeing his brother's death, while the lower courts rejected his claims due to insufficient evidence of social integration and lack of credible fear. The court identified a critical issue regarding whether established labor and social roots in Italy constitute a valid defense against deportation under humanitarian protection standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 comma 6 e 19 d.lgs. 286/1998; Art. 8 CEDU: The Court of Cassation remands the case to determine if proven social and labor integration in Italy prevents deportation under humanitarian protection by creating a vulnerability to private or family life rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
humanitarian protection social integration labor roots deportation vulnerability Section Unites subsidiary protection remand procedure domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 5, comma 6 e dell'art.
Art. 19 del decreto legislativo n. 286/1998
5, comma 6 e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n.
Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n.
Art. 360 primo comma n. 3 del codice di procedura civile
25/2008, per avere la Corte distrettuale omesso un riferimento preciso ed aggiornato circa le fonti nazionali ed internazionali da cui desumere le condizioni sociali e politiche del paese di provenienza, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 374 del codice di procedura civile
Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all'interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all'art. 374 cod.
art. 374 cod. proc. civ
Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all'interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all'art. 374 cod. proc. civ., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA «ré-TiaLOce) cL sul ricorso n. 23026/2020 proposto da: Esoddole Moses, rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Patruno, in virtù di mandato in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso la sentenza della Corte di appello di BARI n. 618/2020, pubblicata in data 6 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 6 maggio 2020, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'appello proposto da Esoddole Moses, proveniente dalla Nigeria (Edo State), avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 27 dicembre 2017, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva riferito di avere lasciato la Nigeria per paura di subire la stessa sorte del fratello, che, nel 2010, designato dal padre, già «chief» della comunità, di diventare a sua volta «chief» della comunità, si era rifiutato e, per tale motivo, era morto avvelenato; che il padre, già nel 2014 gli aveva ordinato di rivestire la medesima carica, ma lui, in quanto cristiano, si era rifiutato.

3. La Corte di appello, precisato che il richiedente aveva chiesto l'accoglimento della domanda limitatamente al riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via gradata, della protezione umanitaria, ha ritenuto superflua l'audizione del ricorrente, in quanto sufficientemente ampia e particolareggiata, anche se poco credibile e contraddittoria; che il racconto del richiedente era riferibile a una situazione di natura personale; che non sussistevano, dunque, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche alla luce della fonte richiamata, aggiornata al novembre 2018; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che le buste paghe prodotte e il contratto di locazione erano insufficienti a dimostrare una concreta integrazione sociale ed economica, né erano state dedotte altre situazioni soggettive che potevano rendere rischioso o temporaneamente impossibile il suo rimpatrio.

4. Esoddole Moses ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L'Amministrazione intimata si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008, per avere la Corte distrettuale omesso un riferimento preciso ed aggiornato circa le fonti nazionali ed internazionali da cui desumere le condizioni sociali e politiche del paese di provenienza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 5, comma 6 e dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998 e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 251/2007, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo la Corte di appello effettuato la valutazione comparativa, alla luce delle allegazioni lavorative, avuto riguardo ai rapporti di lavoro e alle buste paghe prodotte afferenti gli anni da dicembre 2017 ad agosto 2019, e della situazione di violenza generalizzata e diffusa della zona di provenienza del richiedente, nonché del lungo periodo di assenza dal Paese di origine e della giovane età dello stesso.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione per omesso esame della documentazione lavorativa riguardanti due anni (rapporto di lavoro alle dipendenze della società «La Conea di Romanazzi & CO» come attestato dalle buste paghe da dicembre 2017 ad agosto 2018; rapporto di lavoro alle dipendenze della società «Gruppo Mongelli s.r.I.», come da buste paga da ottobre 2018 ad agosto 2019; contratto di locazione stipulato il 29 dicembre 2018), che costituiva valida prova dell'inserimento sociale e lavorativa del richiedente.

4. Occorre prendere atto che il secondo motivo di ricorso sottopone allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta di protezione umanitaria, in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui agli artt. 5, comma 6, e 19 del decreto legislativo n. 286/1998, il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 28316 depositata in data 11 dicembre 2020. 4.1 In particolare, la Sesta sezione civile, sottosezione Prima, ha rimesso gli atti al Primo presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della Suprema Corte della seguente questione di massima di particolare importanza: se ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, assuma rilevanza l'accertato effettivo «radicamento» dello straniero del territorio italiano, fondato su precisi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione - a causa del rimpatrio - possa determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o a quella familiare ex art. 8 della CEDU.

5. Ne consegue che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all'interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all'art. 374 cod. proc. civ., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo e dispone che, all'esito della decisione delle Sezioni Unite, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2021. Il Presidente Andr