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Ordinanza Interlocutoria — n. 24436/2021 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case to lower court regarding temporary occupation compensation and standing issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24436/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the case to a new hearing to resolve conflicting interpretations on the municipality's standing to claim compensation versus the contractor's exclusive rights. The lower appellate court had ordered the municipality to pay indemnity and damages to the landowners for temporary occupation, while the municipality argued it lacked standing because it had delegated the project to a concessionaire. The Court noted divergent precedents and a European Court of Human Rights ruling on Article 42 of the Constitution, deeming a fresh examination necessary to clarify the legal orientation.

Regesto Legislator

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Art. 42 legge regionale Sicilia n. 21/1985; Art. 360 cpc: The Court remands the case to determine whether the municipality, having delegated the public work to a concessionaire, possesses exclusive standing to claim temporary occupation indemnity and damages, or if such rights belong solely to the concessionary entity.

Parole chiave

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temporary occupation indemnity municipal standing concessionaire rights expropriation compensation Cassation remand public works contract indivisible property share indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 42 legge regionale Sicilia n. 21/1985
Ritiene la Corte che la questione della legittimazione passiva del Comune di Milazzo, che deduceva di aver affidato la realizzazione dell'opera in concessione (ai sensi dell'art. 42 della I.
Art. 360 comma 1 nr. 3 cpc
81, 100 e 113 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina ha respinto l'eccezione difetto di legittimazione passiva sebbene il Comune di Milazzo avesse affidato in concessione all'Associazione Temporanea di Imprese, guidata da Soc.
Art. 81, 100 e 113 cpc
Art. 22 legge 158/1991
360 comma 1 nr.4 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina ha accolto le domande risarcitorie senza tener conto della proroga biennale introdotta dall'art. 22 della legge 20 maggio 1991 nr.
Art. 4 legge 1/8/2002 nr. 166
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.22 legge 158/1991 ed omessa applicazione dell'art. 4 legge 1/8/2002 nr. 166 in riferimento all'art.
Art. 99 e 112 cpc
Art. 20 legge 865/1971
Art. 42 Cost.
43422/07), in relazione all'art. 42 Cost.;
art. 42 Cost
43422/07), in relazione all'art. 42 Cost.;

Giurisprudenza citata

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nr. 30442/19
nr. 8753/2018
Corte EDU, Caso Arnaboldi c. Italia, 14 marzo 2019 (ricorso n. 43422/07)
Ritenuto opportuno trattare il ricorso in pubblica udienza anche alla luce della sentenza Corte EDU, Caso Arnaboldi c. Italia, 14 marzo 2019 (ricorso n. 43422/07), in relazione all'art.
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Testo completo

COTOR.;)- 4 sul ricorso 22542/2015 proposto da: Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n.62, presso lo studio dell'avvocato Nicolosi Flavio, rappresentato e difeso dall'avvocato Briguglio Carmelo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro La Rosa Biagia, La Spada Francesco, La Spada Tommasa, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n.3, presso lo studio dell'avvocato Mellaro Massimo, rappresentati e difesi dall'avvocato Saitta Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - contro Curatela del Fallimento della Agnello Costruzioni S.r.l.; -intimata - avverso la sentenza n. 364/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal cons. MELONI MARINA.FATTI DI CAUSA I Signori La Rosa Biagia, La Spada Tommasa e La Spada Francesco proprietari per la quota indivisa di 2/9 di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Milazzo interessato dalla realizzazione, previo intervento espropriativo, del progetto di asse viario di raccordo tra l'autostrada ME-PA, il porto e la città di Milazzo, convennero davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il Comune di Milazzo per ivi sentirlo condannare alla corresponsione dell'indennità di occupazione temporanea ed al risarcimento del danno pari al valore venale delle zone occupate.

Instaurato il contraddittorio il Comune di Milazzo eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e venne autorizzato a chiamare in causa la impresa concessionaria Agnello Costruzioni srl oltre alla curatela del Fallimento Soc. Coop. A r.l. Edilter. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò la domanda di risarcimento del danno e dichiarò la propria incompetenza funzionale in ordine alla indennità di occupazione legittima. La Corte di Appello di Messina su impugnazione di La Rosa Biagia, La Spada Tommasa e La Spada Francesco, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, condannò quest'ultimo al pagamento dell'indennità di occupazione legittima nonché al risarcimento dei danni per l'intervenuta occupazione acquisitiva del fondo oltre interessi e rivalutazione più spese di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina il Comune di Milazzo ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Rosa Biagia, La Spada Tommasa e La Spada Francesco resistono con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di Milazzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 legge regionale Sicilia nr. 21 del 1985 ed artt. 81, 100 e 113 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina ha respinto l'eccezione difetto di legittimazione passiva sebbene il Comune di Milazzo avesse affidato in concessione all'Associazione Temporanea di Imprese, guidata da Soc.

Coop. A r.l. Edilter ed Agnello Costruzioni spa la realizzazione dell'opera pubblica giusta contratto di appalto concessione in data 14/12/1989. Secondo tale contratto il concessionario aveva anche assunto infatti l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti le espropriazioni, agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni espropriati. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.22 legge 158/1991 ed omessa applicazione dell'art. 4 legge 1/8/2002 nr. 166 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc, in quanto la Corte di Appello di Messina ha accolto le domande risarcitorie senza tener conto della proroga biennale introdotta dall'art. 22 della legge 20 maggio 1991 nr. 158 secondo la quale l'occupazione legittima era stata prorogata automaticamente di ulteriori due anni, siccome in corso alla data del 1/1/1991 e pertanto non vi era luogo al risarcimento del danno.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt 99 e 112 cpc in quanto la Corte di Appello di Messina ha accolto le domande risarcitorie senza tr tuttavia tener conto che i richiedenti erano proprietari solo di una quota indivisa di 2/9 dei terreni occupati mentre i restanti 7/9 appartengono a La Spada Grazia. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.20 legge 865/1971 in quanto la Corte di Appello di Messina ha ritenuto che l'occupazione legittima si era protratta per cinque anni mentre al contrario si era protratta per un periodo inferiore.

Ritiene la Corte che la questione della legittimazione passiva del Comune di Milazzo, che deduceva di aver affidato la realizzazione dell'opera in concessione (ai sensi dell'art. 42 della I. n. 21/85 della Regione siciliana) a una società poi fallita, merita approfondimento, poiché, a fronte della giurisprudenza di questa Corte (che in casi analoghi ha affermato la legittimazione esclusiva del concessionario, non solo per l'indennità, ma anche per il risarcimento) risulta la formazione di un nuovo orientamento in applicazione della nota decisione nr. 30442/19;

Rilevato, per altro, che sono emersi ulteriori elementi che depongono per la rimessione alla p. u. : il precedente nr. 8753/2018 (fra le stesse parti), che ha escluso tout court la legittimazione del Comune; altra decisione, in fattispecie analoga, relativa alla medesima concessione, in cui applicando le varie proroghe ex lege, si afferma la legittimità dell'espropriazione (nella specie esclusa dalla CA di Messina). Ritenuto opportuno trattare il ricorso in pubblica udienza anche alla luce della sentenza Corte EDU, Caso Arnaboldi c. Italia, 14 marzo 2019 (ricorso n. 43422/07), in relazione all'art. 42 Cost.;

P.Q.M.

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