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Ordinanza Interlocutoria — n. 24073/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding tax collection privilege in bankruptcy when debtor changes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24073/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the interlocutory appeal and remanded the case for a new public hearing. The Tribunal of Foggia had dismissed the Municipality's opposition to the bankruptcy estate, ruling that the tax collection privilege does not transfer when the debtor changes and that certain credit claims were unproven. The Court found the existing precedents regarding tax collection privileges applied to fact patterns partially different from this case, necessitating further examination of the Court of Accounts' findings on the nature of the credit.

Regesto Legislator

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Art. 2752 c.c.; Art. 375, comma 2, c.p.c.: When the nature of the credit in a bankruptcy proceeding differs from established precedents regarding tax collection privileges, the case must be remanded for public hearing to examine the specific factual circumstances and the nature of the credit claimed.

Parole chiave

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tax collection privilege bankruptcy estate change of debtor remand for public hearing interlocutory appeal public revenue privilege general mobiliare accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 2752 c.c.
a) il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 c.c. sul credito di euro 3.242.597,00 (come accertato nella sentenza della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale Puglia n.
Art. 2755 c.c.
b) l'ammissione con il privilegio per spese di giustizia, ex art. 2755 e 2777 c.c., delle spese processuali relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti;
Art. 2777 c.c.
Art. 101 I.fall.
il terzo motivo denunzia la violazione dell'art. 101 I.fall., in quanto la domanda di ammissione del credito di euro 142.000,00 si basava su un documento sequestrato dalla G.d.F.
Art. 375, comma 2, c.p.c.
ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 375, comma 2, c.p.c.
art. 2752 c.c
a) il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-1, n. 3449/2016
Cass. Sez. 6-1, n. 22420/2018
Cass. n. 9541/2009
Cass. Sez. U, n. 5303/1995
Cass. Sez. 6-1, n. 23477/2020
Cass. n. 10284/2009
Cass. n. 26497/2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17678/2015 proposto da: COMUNE di SAN SEVERO, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n.2, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Carlino e Angelo Ceddia, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO GEMA S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n.962, presso lo studio dell'avvocato Bartolomeo Dell'Orco, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 17/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal consiglierePaola Vella. RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione proposta dal Comune di San Severo allo stato passivo del Fallimento di GEMA s.p.a., società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi comunali, per ottenere:

a) il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 c.c. sul credito di euro 3.242.597,00 (come accertato nella sentenza della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale Puglia n. 44 del 9 gennaio 2006, confermata dalla seconda sezione Centrale d'Appello con sentenza n. 654 del 29 novembre 2012) preteso a titolo di tributi riscossi e non versati dalla concessionaria, ammesso dal giudice delegato al chirografo;

b) l'ammissione con il privilegio per spese di giustizia, ex art. 2755 e 2777 c.c., delle spese processuali relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti;

c) l'ammissione, col medesimo privilegio ex art.2752 c.c., di un ulteriore credito di oltre sei milioni di euro per "residui da riscuotere" e "sospesi";

d) in subordine rispetto alla lett. c), l'ammissione con lo stesso privilegio della somma di euro 142.881,00 riveniente dalle scritture contabili sequestrate dalla Guardia di Finanza presso Gema, come da richiesta formulata in sede di osservazioni al progetto di stato passivo; 1.1. il tribunale ha rilevato, fra l'altro:

i) che il privilegio relativo ai tributi grava sui beni del debitore e viene meno quando questi abbia provveduto al pagamento, non importa se direttamente all'ente creditore o al soggetto incaricato della riscossione, dato che il rapporto tra ente impositore e concessionario è «un ordinario n. 1, 72( ce s. Pada Vella est, rapporto contrattuale regolato secondo quanto tra loro stabilito» e «non vi è una obbligazione tributaria»; il) che il credito per oltre sei milioni di euro non poteva ritenersi provato in base alla nota di Gema datata 18/12/2012 (da cui risultavano il carico tributario e l'ammontare del riscosso, del residuo e del sospeso) dato che «sia i residui e sia il sospeso non rappresentano somme riscosse dal Concessionario, come appare evidente dalla loro stessa contrapposizione alle somme indicate come "riscosse"»; iii) che il credito di euro 142.881,00 emerso dal sequestro delle scritture contabili della fallita da parte della G.d.F. - in disparte la tempestività della domanda, formulata dal Comune solo in sede di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore - non poteva ritenersi provato da un semplice prospetto, parzialmente illeggibile e «privo di sottoscrizione oltre che della possibilità di essere attribuito con certezza alla Gema», che non integrava né un riconoscimento né una ricognizione di debito; iv) che non spettava il privilegio sulle spese legali liquidate dalla Corte dei Conti, in quanto «non sostenute per la conservazione del patrimonio del debitore»;

2. avverso detta decisione il Comune di San Severo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ex art.380-bis1 c.p.c. CONSIDERATO CHE 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2752 e 2745 c.c., nonché 2755 e 2777 c.c., con riguardo, rispettivamente:

i) al fatto che il credito ammesso avrebbe dovuto ricevere collocazione privilegiata, atteso che: la locuzione "debitore" va intesa in senso lato e il mutamento formale del soggetto debitore non esclude il mantenimento del privilegio quando non vi sia diversità di Velia e causa fra le pretese azionabili; il soggetto contribuente ed il concessionario sono parti di un unico procedimento di attuazione del prelievo tributario e l'obbligazione gravante sul secondo si identifica con quella tributaria; la fase di riversamento delle somme dal concessionario all'ente costituisce un unicum con la fase di riscossione e l'obbligazione tributaria si esaurisce solo col versamento; anche il credito per spese legali va ammesso al privilegio, in quanto le spese ricevono la medesima collocazione del credito principale; ii) al fatto che le spese liquidate dalla Corte dei Conti rappresenterebbero «un credito di giustizia dello Stato, risultando il Comune soltanto il soggetto incaricato del suo recupero e del suo riversamento nelle casse erariali», da collocare «nello stesso grado del credito»; 2.2. il secondo mezzo prospetta la violazione dell'art. 99 I.fall, poiché, nell'escludere il credito per residui e sospesi, il tribunale non avrebbe tenuto conto dell'efficacia probatoria dell'attestazione del Responsabile Ufficio Tributi del Comune, ovvero dal soggetto che ha emesso i ruoli tributari comunali per gli anni 2004-2006 e li ha trasmessi a Gema per la riscossione, il quale, con nota prot. n. 144 del 10/07/2013 (doc. n. 4/13 fasc.), ha contestato la correttezza della nota della debitrice del 18/12/2012, dichiarando che gli importi indicati come residui e sospesi erano in realtà residui non versati nelle casse comunali e che il carico tributario indicato nella nota era errato per difetto (di circa quattro milioni di euro); la contestazione avrebbe trovato la sua logica nella durata, all'epoca triennale, del termine di decadenza per la riscossione; 2.3. il terzo motivo denunzia la violazione dell'art. 101 I.fall., in quanto la domanda di ammissione del credito di euro 142.000,00 si basava su un documento sequestrato dalla G.d.F. che aveva dato luogo a un giudizio penale a carico di Gema, sicché la domanda non avrebbe potuto considerarsi tardiva;

3. il Collegio ritiene che la questione prospettata nella prima parte del primo motivo, ovvero quella della sorte del privilegio sui crediti tributari in caso di mutamento del soggetto ex latere debitoris, meriti approfondimento in pubblica udienza, poiché i rilevati precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 6-1, nn. 3449/2016 e 22420/2018) - in base ai quali «l'esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l'affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, sicché quello che si instaura tra il concessionario e l'ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, ma un rapporto concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico perché finalizzato a riscuotere i tributi, con l'obbligo di riversarli all'ente impositore, detratto raggio convenuto; con la conseguenza che quanto incassato resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, onde il credito ad essi corrispondenti, per quanto già riscosso dai contribuenti, legittimamente forma oggetto di ammissione al passivo in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2752 c.c., poiché lo stesso riguarda i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i caratteri propri dell'entrata fiscale disperdendosi nell'attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura, restando ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali»(cfr.

Cass. 9541/2009 e Cass. Sez. U, 5303/1995; in tema v. anche, da ultimo, Cass. Sez. 6-1, n. 23477/2020) - paiono riguardare fattispecie concrete parzialmente diverse, mentre va ponderato il contenuto delle invocate sentenze della Corte dei Conti, laddove affermano che il credito per mancato riversamento dei tributi riscossi ha natura risarcitoria e va distinto dal credito tributario, osservando altresì che «sono impignorabili, presso i soggetti che provvedono alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto tributario fra l'ente e il contribuente» (v.

Corte dei Conti, seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello n. 654/2012; cfr. Cass.10284/2009; v. anche Cass. 26497/2009);

4. ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 375, comma 2, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera di con