Italian court dismisses appeal on procedural grounds, rejecting arguments regarding arbitration clauses and written evidence requirements in bankruptcy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Sea S.p.A.'s appeal against a lower court ruling that ordered the company to pay a debt to the Progesam Italia bankruptcy estate. Sea S.p.A. argued that an arbitration clause in a lease agreement barred the ordinary court's jurisdiction and that a verbal agreement should have been recognized to offset the debt. The court rejected these claims, holding that the lower court correctly identified the debt's source in a subsequent assignment contract lacking an arbitration clause and that verbal agreements in bankruptcy require specific creditor committee approval.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633, 645 c.p.c.; The ordinary court retains jurisdiction over bankruptcy-related debts where the underlying contract lacks an arbitration clause, and verbal agreements in bankruptcy proceedings are inadmissible without creditor committee approval.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA o c, sul ricorso 9919/2016 proposto da: SEA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Varrone, 9 presso lo studio dell'Avvocato Francesco Vannicelli che la rappresenta e difende con l'Avvocato Samantha Guizzardi per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- Contro Fallimento Progesam Italia S.p.A.„ in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Tiepolo, 4 presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Smargiassi e rappresentato e difeso dall'Avvocato Alberto Tedoldi per procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato -controricorrente e ricorrente incidentale- TLO avverso la sentenza n. 384/2015 della Corte di appello digpalermot, depositata il 16/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA 1. Su ricorso del fallimento Progesam Italia S.p.A., il Tribunale di Trento ha ingiunto ex art. 633 cod. proc. civ. a Sea S.p.A. il pagamento dell'importo di euro 257.835,24 a titolo di rimborso per la quota-parte della somma, più consistente, versata alla societ) dal Cumune di Maleo (LO), in adempimento di un appalto pudbco avente ad oggetto l'attività di bonifica ed il trattamento e lo smaltimento rifiuti, concluso per contratto già stipulato dall'ente territoriale con Progesam Italia, all'epoca in bonis, e nelle cui lavorazioni era subentrata Sea S.p.A., giusta affitto di ramo di azienda, per atto in data 6 novembre 2009, per le lavorazione di stoccaggio e smaltimento del percolato.
2. Sea S.p.A. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. al decreto ingiuntivo eccependo l'incompetenza del giudice ordinario, per essere la competenza deferita ad arbitri giusta clausola del contratto di affitto di azienda e, nel merito, l'esistenza di un accordo tra le parti, concedente ed affittuaria, per il quale il diritto di credito, pari ad euro 93.900,00, doveva essere compensato con quanto dovuto da Sea S.p.A. al fallimento opposto.
3. Il Fallimento nel costituirsi ha dedotto che il titolo azionato in monitorio era integrato dal diverso accordo di cessione d'azienda del 28 luglio 2011 e da scrittura in pari data intervenuta tra Sea S.p.a. e Fallimento Progesam Italia S.p.A. e che invece il contratto di affitto di azienda non era efficace nei confronti del Fallimento perché la curatela non vi era mai subentrata. Il Tribunale di Trento con la sentenza n. 112 del 2014 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che la somma richiesta in via monitoria non fosse la prestazione del contratto di affitto di ramo di azienda, ma trovasse la propria fonte nell'accordo sottoscritto tra Fallimento e Sea S.p.A. in data pari alla stipula del diverso e successivo contratto di cessione del 28 luglio 2011 in cui non figurava una clausola arbitrale.
Sea S.p.A. ha proposto appello e con la sentenza in epigrafe indicata la Corte territoriale di Trento ha respinto l'impugnazicne í.,tc:iiendo non pr-oi,,rao del art. 79 I. fai!. al contratto di affitto di azienda, e, quindi, non vigente tra le parti la clausola compromissoria relativa a contratto stipulato tra altri soggetti - tale essendo la Progesam in bonis e non il fallimento - e, nel merito, ha ritenuto nella lettera datata 29 novembre 2011 una rinuncia di Sea all'importo di euro 93.900,00 che, come tale, non andava in compensazione sulle maggiori somme reclamate dal fallimento.
3. Sea S.p.A. ricorre con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza di appello. Resiste con controricorso il Fallimento Progesam S.p.A. che articola ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi e deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione in elazione all'art. 360, primo comma, n. 2 cod. proc. civ. non avendo la Corte di merito riconosciuto sulla controversia la competenza arbitrale. La Corte di appello aveva erroneamente interpretato fatti e documenti di causa e le norme di rito applicabili non tenendo conto del fatto che il contratto di affitto di azienda era continuato tra appellante e, dapprima, il concordato preventivo della Progesam Italia S.p.A. e, successivamente, sino al giorno della cessione di azienda intervenuta tra la prima •-.A il fallimento, come da fatture e c.-,rrLp.:,-; preden-e. Per l'art. 79 I. fall., dedicato al contratto di affitto di azienda, il fallimento non è causa di scioglimento del contratto salvo recesso delle parti che, non intervenuto, lasciava nella specie valido ed efficace il relativo negozio tra le parti e la competenza arbitrale ivi prevista.
Il diverso art. 72 I. fall., ritenuto dalla Corte di appello per escludere validità ed efficacia del contratto di affitto, in quanto relativo ai contratti di durata, in genere, sarebbe stato assorbito nella sua portata dall'art. 79 cit. contenente, invece, disciplina specifica e speciale. Il subentro del fallimento nel contratto di affitto di azienda era comprovato dalla intervenuta gestione dello stesso da parte della procedura a norma dell'art. 76 legge fall.
2. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ.La Corte di appello aveva ritenuto la novità della deduzione che la lettera del 29 novembre 2011 in quanto sottoscritta da soggetto non legittimato, non avesse valenza confessoria e di rinuncia di Sea dell'importo portato in compensazione di euro 93.900,00. Una corretta lettura del documento avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere che in quella scrittura non era contenuta una volontà di rimettere il debito, ma invece espresso lo scopo di gestire la fase di crisi dell'azienda, per poi poter accedere al concordato preventivo, cui sarebbe seguito il fallimento, al fine di proseguire la gestione dell'appalto con il Comune, altrimenti destinato ad andare perduto, e la volontà di riconsiderare l'accordo a fronte del mancato suo rispetto da r).rtr- della curatela. I giudici di iTiE2I to avi-eLtei-L) deve .ere esiste.--ite accordo verbale di rinuncia reciproca dei crediti ed ammettere proia per testi.
3. La controricorrente ha dedotto improcedibilità ex art. 369 nn. 2 e 4 cod. proc. civ. per mancata produzione dell'originale della sentenza impugnata con relata di notifica ed i documenti indicati nell'indice, formati secondo relativo "fascicoletto", nell'osservanza delle prescrizioni del Protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015, e l'inammissibilità dell'avverso ricorso per cassazione.
4. Con ricorso condizionato il Fallimento fa poi valere:
a) la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e dell'art. 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile l'avversa impugnazione nonostante l'omesso esame e confutazione di una delle rationes decidendi adottate dal primo giudice e da sola idonea a sorreggere la decisione;
b) la violazione degli artt. 441-bis, 447- bis, 414 e 641 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, 5 n. 4 cod. proc. civ., per non avere la ricorrente proposto tempestiva opposizione con ricorso mediante atto depositato nel rispetto del rito locatizio (quaranta giorni prima dalla notifica del decreto ingiuntivo), pur avendo dedotto che il decreto ingiuntivo si fonda su di un contratto di affitto di azienda.
5. In via preliminare. 5.1. Va ritenuta la procedibilità del ricorso per cassazione nell'intervenuta produzione della sentenza impugnata per copia conforme all'originale attestata dal competente cancelliere (Cass.06/05/2011, n. 10008; Cass. 27/01/2009, n. 1914). 5.2. E' infondata nel resto l'indicata eccezione in relazione alle previsioni del Protocollo d'intesa del 17 dicembre 7015, siglato della t , -1i cars2saziunddlsiglio p2;. - indicazione del "punto' e "tempo .' di produzione dei dccuriìeri'd richiamati in ricorso e, ancora, per mancata produzione di un apposito "fascicoletto" che contenga solo tali documenti.
Si tratta di censure apprezzabili rispetto ai singoli proposti motivi e ancora, quanto alla produzione del fascicoletto, di onere formale finalizzato a dare attuazione al principio di autosufficienza del ricorso che, come tale, continua comunque a rilevare a sostegno del sindacato della Corte di cassazione secondo i canoni di legge. Come già affermato da questa Corte, infatti, la violazione delle regole per la redazione del ricorso per cassazione secondo il Protocollo siglato il 17 dicembre 2015 dalla Corte di cassazione e dal Consiglio nazionale forense, a mezzo dei loro presidenti, in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria, dà luogo ad inammissibilità là dove tale violazione implica a sua volta la violazione - non già, ovviamente, del Protocollo in sé, bensì - del dato normativo di riferimento, ed in particolare delle norme relative al contenuto del ricorso, nell'interpretazione recepita nello stesso Protocollo (Cass. 24/04/2018, n. 10112, massimata su altro, p. 8 motivazione).
6. Venendo ai motivi del ricorso principale, entrambi sono inammissibili ex art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. nella identità delle ragioni della decisione di primo e secondo grado, denunciando per i primi la ricorrente, al di là del dato letterale dell'adottata titolazione, un vizio di motivazione, contestando il ricorrente ai giudici di merito l'errata ricostruzione del fatto, all'esito delle prove scrutinate, di cui propone alternativa lettura. La proposta censura manca altresì di portare compiutamente alla cc,noscenza di questo Giudice di !egitt!mità i documenti decisivi in n---2 deduzione nel giudizio di mer;to, di quel fatto deve darsi una diversa ricostruzione.
Sulla indicata premessa il motivo difetta nel segnalare, attraverso il loro raffronto, quanto alle decisioni di primo e secondo grado quelle diversità delle ragioni della decisione che da sole sosterebbero l'azionabilità del vizio di motivazione in sede di giudizio di legittimità. 6.1. Al secondo motivo si accompagna altresì il rilievo che la denunciata violazione dell'interpretazione della lettera in data 29 settembre 2011, apprezzata dalla Corte d'Appello come di rinuncia al diritto di credito, pari ad euro 93.900,00, dedotto in compensazione dalla ricorrente, lo è per un'attività che è riservata al giudice di merito e che resta censurabile in cassazione soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua e quindi tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.6.2.
Appartiene alla costante giurisprudenza di questa Corte l'affermazione per la quale ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso le quali il giudice se ne è discostato e nell'osservanza del principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso qinnific7:to che ad e'75-3 il ric rrente pret.,2nr.d ire. :
Th) connotarsi per individuazione del eLtO stodco decisivo ri-Lìnc:211,-) acjla valutazione o per indicazione precisa delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. 6.3.
Resta fermo che per sottrarsi al sindacato di legittimità non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola o di un atto di autonomia privata siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (in termini: Cass.22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).6.4. Tanto premesso, la natura di "rinuncia" della lettera del 29 settembre 2011 viene contrastata nel secondo motivo per richiamo ad un diverso assetto negoziale dei rapporti tra ricorrente e curatela del fallimento - sostenuto dalla prova di un accordo verbale, prova motivatamente non ammessa dalla Corte di merito con richiamo alla necessità che in ambito concorsuale non è consentito affidarsi ad accordi non scritti prescindendo dall'approvazione del comitato dei creditori e dall'autorizzazione del g.d. - che alternativo a quello ritenuto in sentenza la ricorrente ripropone in questa sede in modo inammissibile.
7. Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato.
8. Il ricorso incir- ntale condizionato nsta asorbito. .LD C011 den1'ex art. 95 c.p.c. essa va rig2ttata per insussistenza presupposti di legge. Non restano infatti formate le premesse dell' "abuso del diritto di impugnazione", che, integrante colpa grave, restano definite, nelle affermazioni di principio di questa Corte, nella proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, e quindi destinato a porre in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame (vd., Cass. 04/09/2020, n. 18512).
10. La disciplina delle spese di lite segue la soccombenza con liquidazione come in dispositivo indicato. Sussistono i presupposti per il doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento Progesam Italia S.p.A., che liquida in euro 10.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto da Fallimento Progesam Italia S.p.A. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà àtto della sussist(--m7à cif'i pr3uppoti rCc.T.GuF pr i! unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cornrna 1-b