Cassation appeal dismissed as case settled; parties waived appeal and accepted full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was dismissed because the parties formally settled the dispute and waived their right to appeal. The appellant's lawyer declared the controversy resolved via transaction, requesting full compensation of litigation costs, which was accepted by the opposing party's counsel. Consequently, the court declared the proceedings extinguished under the Civil Procedure Code without ordering any cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: When parties settle a dispute and the appellant renounces the appeal, the proceedings are extinguished without the need to regulate litigation costs if the respondent accepts the waiver.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23711/2020 R.G. proposto da FRANCHINO SARA, in qualità di procuratore generale di GIOVINE CARLO e GIOVINE MICHELE, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Strambi, con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; - ricorrente - contro GHERSCFELD ROBERTO, rappresentato e difeso dagli Avv. Alberto Savatteri e Alessandra Guarini, con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268, presso lo studio dell'Avv. Alessio Petretti; - controricorrente - e DI SILVESTRO MARCO e RABELLINO RENZO; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1924/19, depositata il 2 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2021 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che Roberto Gherscfeld, già candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte indette per il 28 e 29 marzo 2010, in qualità di componente del listino collegato alla «Lista Bresso», convenne in giudizio Carlo e Michele Giovine, per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla falsità delle sottoscrizioni apposte all'accettazione delle candidature della lista denominata «Pensionati per Cota», la cui partecipa- zione alla competizione elettorale, nella coalizione che faceva capo a Roberto Cota, poi proclamato Presidente della Regione, aveva determinato l'annulla- mento del verbale di proclamazione degli eletti; ch.=., ci ,-._-.05Utuireno i cern/cm:ti, ed e-.cepinne Y-9 (li Giudice 0n".:;r12,r10 CJL.32 Di Silvestro e Renzo Rabellino, per sentirli condannare alla rivalsa; che 7.i costituire no i terzi chiam -:,,ti, ed ecc.c-nThnT) inch's57;1 i! d?fet c di giurisdizione del Giudice ordinario e l'infondatezza della domanda, chieden- done il rigetto; che con sentenza del 27 febbraio 2018, il Tribunale di Torino dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. che l'impugnazione proposta dal Gherscfeld è stata accolta dalla Corte d'appello di Torino, che con sentenza del 2 dicembre 2019 ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Torino, e condannando i Giovine al pagamento delle spese processuali; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sara Franchino, in qualità di procuratrice generale dei Giovine, per due motivi, illustrati anche con memoria; che il Gherscfeld ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con atto sottoscritto il 27 marzo 2021 e depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021, il difensore della ricorrente, a tanto espressa- mente abilitato dalla procura speciale rilasciata in calce al ricorso, ha dichia- rato che la controversia è stata definita in via transattiva ed ha pertanto ri- nunciato al ricorso per cassazione, chiedendo disporsi l'integrale compensa- zione delle spese processuali, con la contestuale adesione del difensore del controricorrente, anch'egli legittimato in virtù della procura conferita in calce al controricorso, il quale ha sottoscritto la rinuncia per accettazione; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra proce- dere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna della rinunciante alle spese. dicniura estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 30/03/2021 11 titizi:g.: t ;• Dott.ssa Fabri,71a oL.•n••n•..."-- DEPOSITAT