Italian court dismisses appeal for incompetence, ruling only a jurisdiction regulation is valid remedy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible because it challenged a ruling on jurisdiction alone. The appellant argued for ordinary court competence regarding a property sale, but the lower court correctly identified that such decisions require a specific jurisdiction regulation. Consequently, the appeal was rejected without remittal, and costs were shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 cod. proc. civ.; Art. 382 cod. proc. civ.: Rulings on jurisdiction alone are only appealable via a jurisdiction regulation, not a standard appeal; appeals filed for such matters are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 19854/2016 proposto da: Sechi Giuseppe, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Giordo Agostino, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Madeddu Giovanni, Madeddu Rosa Anna, Madeddu Giovanni e Sechi Giuseppe S.n.c.; - intimati - avverso la sentenza n. 271/2016 della CORTE D'APELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 10/06/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato 1'11 febbraio 2015, Giuseppe Sechi evocava in giudizio Giovanni Madeddu, Rosa Anna Madeddu e la Madeddu Giovanni e Sechi Giuseppe s.n.c., chiedendo dichiararsi inefficace l'atto di vendita con il quale detta società, in persona dell'amministratore unico Giovanni Madeddu, aveva alienato a Rosa Anna Madeddu, figlia dello stesso amministratore, la proprietà dell'immobile della società, sito in Porto Torres. Con ordinanza depositata il 10 luglio 2015, il Tribunale dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario, per essere la causa devoluta alla competenza del collegio arbitrale, in forza dell'art. 11 dello Statuto sociale.
2. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 271/2016, depositata il 10 giugno 2016, respingeva il gravame del Sechi, confermando la competenza del collegio arbitrale e, quindi, l'incompetenza del giudice ordinario adito.
3. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso Giuseppe Sechi nei confronti di Giovanni Madeddu, Rosa Anna Madeddu e della Madeddu Giovanni e Sechi Giuseppe s.n.c., affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. In via pregiudiziale, la Corte deve rilevare l'inammissibilità dell'appello proposto da Giuseppe Sechi nei confronti della sentenza di primo grado che si era pronunciata solo sulla competenza. 1.1. Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello ed anche quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono - per vero - impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass., 10/07/2017, n. 17025;
Cass., 28/02/2020, n. 5516). 1.2. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva pronunciato solo sulla competenza, per cui il Sechi non avrebbe dovuto proporre appello, essendo l'unico rimedio avverso siffatta statuizione costituito dal regolamento di competenza. L'appello proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile d'ufficio. La Corte di cassazione può, invero, rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass., 19/10/2018, n. 26525;
Cass., 07/07/2017, n. 16863).
2. Per tali ragioni, pronunciando sul ricorso la sentenza di appello va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il processo non poteva essere proseguito.
3. Le ragioni della decisione - limitata all'esame di una questione pregiudiziale - inducono ad una integrale compensazione delle spese del giudizio di appello e di cassazione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito; compensa integralmente tra e parti le spese del giudizio di appello e di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar