Italian court dismisses appeal for failure to address specific lease contract facts regarding company valuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Medio Farma S.r.l. against a lower court ruling that awarded damages to the company. The appellant argued the appellate court failed to consider a 1997 lease contract that should have improved the company's valuation and thus the compensation amount. The court dismissed this claim because the lower court fully adopted the official expert's report, which explicitly excluded any relevance of the lease operation, thereby satisfying the requirement to address all decisive facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; When a court of first instance adopts the conclusions of the official expert report without specific criticism, it is not required to detail the reasons for such adherence, as the logical path of the decision constitutes adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
16 ORDINANZA sul ricorso 25656/2016 proposto da: Medio Farma S.r.l., già Farmaceutici Gullo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Conciliazione n.44, presso lo studio dell'avvocato Brizzolari Maurizio, rappresentata e difesa dall'avvocato Costanza Francesco, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Banca Nuova S.p.a., facente parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bressanone n.3, presso lo studio dell'avvocato Casotti Cantatore Maria Luisa, rappresentata tobo e difesa dall'avvocato Ciofalo Costantino, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2020 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 30 giugno 2003, la Farmaceutici Gallo s.r.l. (oggi Medio Farma s.r.I.) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la Banca Nuova s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, conseguenti alla illegittima segnalazione - avvenuta nel maggio 2002 - della società alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, quantificati in Euro 12.015.600,00. Con sentenza n.1391/2009, depositata I'l aprile 2009, il Tribunale adito, accertata l'illegittimità della segnalazione del nominativo della società attrice alla Centrale Rischi, condannava la convenuta al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 100.000, determinata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
2. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 464/2016, depositata il 12 marzo 2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Banca Nuova s.p.a. al pagamento, in favore della Medio Farma s.r.I., della somma di Euro 108.300,01, oltre interessi, compensando le spese del giudizio di appello.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso Medio Farma s.r.l. nei confronti di Banca Nuova s.p.a., affidato ad un solo motivo. La resistente ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo di ricorso, Medio Farma denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. 1.1. Si duole la ricorrente del fatto che il giudice d'appello non abbia considerato il fatto, controverso tra le parti e decisivo per la controversia, consistito nel contratto di leasing immobiliare del 19 novembre 1997, all'esito del quale, in data 31 dicembre 2007, era stato acquisito al patrimonio sociale un immobile da destinare a sede sociale - soggetto a rivalutazione, ai sensi degli artt. 15 e ss. della legge n. 2 del 2009 - la cui considerazione, attraverso una migliore rappresentazione dei valori positivi aziendali, «avrebbe comportato una significativa valutazione in melius della redditività stessa dell'azienda medio Farma s.r.I., e un aumento del quantum ad essa risarcibile». 1.2.
Il motivo è infondato. 1.2.1. Questa Corte ha, invero, affermato che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni; poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche «per relationem» dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente.
Diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ-, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass., 11/06/2018, n. 15147; Cass., 21/11/2016, n. 23367).1.2.2. Nel caso di specie, per contro, la Corte territoriale ha pienamente condiviso, poiché immuni da vizi logici e tecnici, le conclusioni del c.t.u. nelle quali - come questa Corte ha potuto appurare mediante accesso agli atti, al fine di verificare doverosamente l'esattezza del richiamo operato dalla ricorrente al contenuto della sentenza ed agli atti (nella specie la c.t.u.) cui essa fa rinvio - il consulente escludeva motivatamente qualsiasi rilievo all'operazione di leasing immobiliare, tenendo conto anche delle osservazioni dei c.t. di parte.
In tal modo l'impugnata decisione ha recepito in pieno le valutazioni del c.t.u. anche sul fatto oggetto di censura in questa sede, il cui omesso esame è, pertanto, insussistente. Né la ricorrente ha allegato, nel motivo di ricorso, eventuali fatti o valutazioni dedotti dal proprio consulente di parte, che non abbiano formato oggetto di valutazione da parte della Corte d'appello. 1.3. La censura va, di conseguenza, disattesa.
2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 30.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.