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Ordinanza Interlocutoria — n. 23785/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23785/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23785/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ERLOCUTORIA sul ricorso 19077/2019 proposto da: Khan Md Shakib, elettivamente domiciliato in Roma V.le Delle Milizie 38 presso lo studio dell'avvocato Paravani Stefania, rappresentah difeSte g2=25ggffielall'avvoc:ato Nanula Valentina -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ape legis I-resistente 3 czo reorik.,;:i fra avverso la sentenza n. 32/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 23785/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. RITENUTO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per non avere la Corte di merito assolto all'obbligo di cooperazione istruttoria ai sensi degli artt.8 d.lgs.n.25/2008 e 3 d.lgs.n. 251/2007. Lamenta la mancata consultazione delle fonti internazionali e la carenza di motivazione sugli elementi fondanti la protezione sussidiaria di cui alla lett.c) dell'art.14 d.lgs. n.251/2007, ed anche della lett.

Parole chiave

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domanda d'asilo tibetana asilo di cittadino srilankese asilo per cittadini afghani motivi soggettivi successivi alla fuga allontanamento malgrado rischio di persecuzione coabitazione politica
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 19077/2019 proposto da: Khan Md Shakib, elettivamente domiciliato in Roma V.le Delle Milizie 38 presso lo studio dell'avvocato Paravani Stefania, rappresentah difeSte g2=25ggffielall'avvoc:ato Nanula Valentina -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ape legis I-resistente 3 czo reorik.,;:i fra avverso la sentenza n. 32/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 32/2019 pubblicata il 10/1/2019 la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello proposto da Khan Shakib, cittadino del Bangladesh, avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della corrispondente domanda da parte della Commissione Territoriale. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere ucciso dal padre della sua fidanzata, che era contrario alla loro relazione sentimentale ed era sostenitore del partito Awamy League.

La Corte d'appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, considerato che i motivi di espatrio era afferenti alla sfera personale e familiare e che dalla ricerche effettuate non era emersa alcuna criticità circa i rapporti tra le due religioni, coesistenti in modo pacifico.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. RITENUTO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per non avere la Corte di merito assolto all'obbligo di cooperazione istruttoria ai sensi degli artt.8 d.lgs.n.25/2008 e 3 d.lgs.n. 251/2007. Lamenta la mancata consultazione delle fonti internazionali e la carenza di motivazione sugli elementi fondanti la protezione sussidiaria di cui alla lett.c) dell'art.14 d.lgs. n.251/2007, ed anche della lett.

b) del citato articolo. Lamenta l'omessa acquisizione di informazioni d'ufficio e l'omesso approfondimento della situazione di violenza indiscriminata e di insicurezza nel suo Paese, in base a fonti internazionali, sulle condizioni generali del Bangladesh, nonché in relazione alle strutture penitenziarie, alle condotte tenute dalla polizia nei confronti degli arrestati ed anche per il dilagare di fenomeni di stampo corruttivo delle forze locali di sicurezza, alle limitazioni dei diritti civili, agli episodi di criminalità e di terrorismo e con riferimento ai rischi che corrono coloro che, come il ricorrente, in caso di rimpatrio hanno fondato timore per la propria incolumità.

2. Con il secondo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria, per non avere la Corte di merito preso in considerazione il fatto che egli ha stabile occupazione ed è regolarmente retribuito, non ha precedenti penali, né procedimenti penali pendenti a suo carico. Richiama la pronuncia di questa Corte n.4455/2018, nonché numerose pronunce di merito e deduce che la Corte di merito non ha effettuato alcun bilanciamento tra la sua situazione in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio.

3. Con l'ordinanza interlocutoria n.28316/2020, la Sezione Sesta- sottosezione Prima- di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla «configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell 'art. 5 c.6. d.igs. n. 286 del 1998 ed in continuità con la collocazione nell'alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 2.4159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il "radicamento" effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU». Ne consegue che - in ragione del contenuto delle doglianze sollevate dal ricorrente in riferimento al diniego della domanda di protezione umanitaria - si impone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezi