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Ordinanza — n. 23776/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23776/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23776/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26530/2020 proposto da: Kramarchuk Maksym, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Granati e dall'Avv. Fabio Loscerbo, del Foro di Bologna -ricorrente - contro Ministero dell'Interno 80185690585, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12 - resistente - avverso la sentenza n. 1053/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Luigi CAVALLARO RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.4.2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Kramarchuk Maksym volta al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in via gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari; che avverso tale pronuncia Kramarchuk Maksym ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23776/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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principio di pubblicità motivi probatori accertamento insufficiente dei fatti censura formulata in modo carente carenza di credibilità oggettiva carenza dei requisiti materiali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26530/2020 proposto da: Kramarchuk Maksym, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Granati e dall'Avv. Fabio Loscerbo, del Foro di Bologna -ricorrente - contro Ministero dell'Interno 80185690585, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12 - resistente - avverso la sentenza n. 1053/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Luigi CAVALLARO RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.4.2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Kramarchuk Maksym volta al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in via gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari; che avverso tale pronuncia Kramarchuk Maksym ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista dall'art. 366 n. 3 c.p.c. quale requisito di contenuto-forma prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19060 del 2016, 10072 del 2018 e 7025 del 2020, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 11308 del 2014); che, nel caso di specie, nel ricorso per cassazione è assente qualunque esposizione dei fatti di causa; che l'esposizione dei fatti rilevanti della controversia non può ricavarsi nemmeno dall'esame dei motivi di ricorso, dal momento che, anche quando in essi si evoca la vicenda sostanziale o le pregresse fasi del giudizio, vi si allude solo al fine di esporre le linee difensive, senza che si comprenda su quali fatti costitutivi poggiassero le domande spiegate in primo grado, né cos'abbia accertato il giudice di prime cure, né come fossero argomentate le doglianze proposte in sede di appello né, da ultimo, in che misura le stesse siano state accolte e rigettate dalla Corte territoriale con la sentenza qui impugnata;che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell'atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all'eventuale udienza di discussione; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1°.6.2021. IL PRESIDENTE Andrea Scaldaferri cogrE