Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23767/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23767/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23767/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20764/2020 proposto da: Atif Mustapha, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliano Cardellini e Alessandro Gostoli del Foro di Rimini -ricorrente - contro Ministero dell'Interno 80185690585, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12 - é - Prefettura della Provincia di Forlì Cesena - intimato - avverso la sentenza n. 1876/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Luigi CAVALLARO RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.6.2019, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Atif Moustapha avverso il decreto collegiale con cui il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari; che avverso tale pronuncia Atif Moustapha ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23767/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1876/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Luigi CAVALLARO RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.6.2019, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Atif Moustapha avverso il decreto collegiale con cui il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari; che avverso tale pronuncia Atif Moustapha ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

Parole chiave

Generato dall'IA
protezione internazionale domanda di protezione provvisoria allontanamento malgrado rischio di persecuzione ricorso costituzionale all'estero domanda d'asilo di cittadino etiope inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20764/2020 proposto da: Atif Mustapha, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuliano Cardellini e Alessandro Gostoli del Foro di Rimini -ricorrente - contro Ministero dell'Interno 80185690585, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12 - é - Prefettura della Provincia di Forlì Cesena - intimato - avverso la sentenza n. 1876/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Luigi CAVALLARO RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.6.2019, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Atif Moustapha avverso il decreto collegiale con cui il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari; che avverso tale pronuncia Atif Moustapha ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

LChe il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio al fine della partecipazione all'eventuale udienza di discussione, /A/74 r(k To ;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38, d.lgs. n. 25/2008, per avere la Corte di merito ritenuto l'inammissibilità dell'appello per essere stato il giudizio di primo grado introdotto dopo il 18.8.2018, ancorché non siano ancora stati emanati i regolamenti di attuazione previsti dalla disposizione dianzi cit.; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la disciplina transitoria dettata dall'art. 21, d.l. n. 13/2017 (conv. con I. n. 46/2017), àncora espressamente l'applicabilità del nuovo rito, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. g), d.l. cit., alla circostanza che i procedimenti giudiziari in materia siano stati instaurati dopo la data del 17 agosto 2017, di talché, in base al principio tempus regit actum, le controversie iniziate successivamente a tale data sono disciplinate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, introdotto dal citato art. 6, comma 1, lett. g), secondo cui il decreto del tribunale concernente l'impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile ed è ricorribile unicamente per cassazione (Cass. n. 20488 del 2020); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell'atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all'eventuale udienza di discussione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. \(" Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1°.6.2021. IL PRESIDENTE Andre caldaferri CORTF,P3TREM..4..ITG