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Ordinanza — n. 23765/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23765/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23765/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18260/2020 proposto da: Omorogbe Frank, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Bassi del Foro di Taranto -ricorrente - contro Ministero dell'Interno 80185690585 - intimato - avverso la sentenza n. 3175/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Luigi CAVALLARO20Z( RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.11.2019, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Frank Omorogbe volta al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in via gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari; che avverso tale pronuncia Frank Omorogbe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che il Ministero dell'Interno è rimasto intimato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23765/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

Parole chiave

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persecuzione determinante per la fuga domanda d'asilo di cittadino etiope protezione internazionale asilo di cittadino srilankese statuto di rifugiato rischio d'emigrazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18260/2020 proposto da: Omorogbe Frank, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Bassi del Foro di Taranto -ricorrente - contro Ministero dell'Interno 80185690585 - intimato - avverso la sentenza n. 3175/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Cons. Luigi CAVALLARO20Z( RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.11.2019, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Frank Omorogbe volta al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in via gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari; che avverso tale pronuncia Frank Omorogbe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che il Ministero dell'Interno è rimasto intimato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo dì censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, e dell'art. 8, d.lgs. n. 25/2008, per avere la Corte dì merito ritenuto non credibile il suo racconto cìrca ì motivi che lo avevano spinto a fuggire dal suo Paese d'origine (Nigeria), omettendo in particolare di considerare le circostanze relative al rapimento e al pestaggio da parte della setta Black Axe; che questa Corte ha chiarito che la valutazione di affidabilità del richiedente protezione, pur costituendo il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione da svolgersi alla luce dei criteri specifici indicati dall'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, onde il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, dà nondimeno luogo ad un giudizio i cui esiti in termini di attendibilità o inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (così, specialmente, Cass. n. 11925 del 2020); che, nella specie, il fatto del cui omesso esame si duole parte ricorrente è stato in realtà debitamente valutato dai giudici di merito, che hanno al riguardo rilevato plurime incoerenze, contraddizioni e aspetti di genericità del racconto tali da minarne irrimediabilmente la credibilità; che, pertanto, la censura si rivela infondata; che, sebbene il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una pubblica amministrazione la cui difesa è rimessa al patrocinio erariale debba essere notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato (cfr. da ult.

Cass. S.U. n. 608 del 2015), dovendo per conseguenza ritenersi la nullità della notifica effettuata - come nella specie - all'Avvocatura Distrettuale, reputa il Collegio che possa trovare applicazione il principio secondo cui, esigendo il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo che non si dia luogo a comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso (tra i quali quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue), debba ritenersi la superfluità, qualora il ricorso per cassazione si riveli prima facie infondato, della fissazione del termine per la rinnovazione di una notifica nulla (cfr. in tal senso Cass. nn. 15106 del 2013, 12515 del 2018); che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1°