Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23761/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23761/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23761/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26591-2020 r.g. proposto da: FIDELIS ERAMOTOE (cod. fisc. FDLRMT90A25Z335D), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Mario Di Frenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Malta n. 7. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro. - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata in data 8.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/5/2021 dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23761/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La censura è inammissibile, in quanto - al di là della non corretta affermazione secondo cui anche la condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente deve derivare da una grave violazione dei diritti umani - la corte d'appello ha fondato la decisione su svariate circostanze di fatto (fra l'altro espressamente escludendo sia che la relazione psicologica prodotta da Eramotoe evidenziasse la gravità del suo stato sia che il ricorrente abbia trovato una stabile occupazione in Italia) e dunque sulla base di un accertamento di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'asilo di cittadino nigeriano revoca dell'aiuto d'emergenza statuto di rifugiato persecuzione determinante per la fuga allontanamento nonostante motivi di salute asilo familiare per eritrei
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26591-2020 r.g. proposto da: FIDELIS ERAMOTOE (cod. fisc. FDLRMT90A25Z335D), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Mario Di Frenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Via Malta n. 7. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro. - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata in data 8.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/5/2021 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; Zt( RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Bologna ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di Fidelis Eramotoe, cittadino della Nigeria richiedente asilo, avverso l'ordinanza del tribunale della stessa città con la quale era stata accolta la domanda di protezione umanitaria da quest'ultimo avanzata. La corte territoriale, premessa l'inattendibilità delle dichiarazioni del migrante (che aveva riferito di essere fuggito dal Paese di origine per timore di essere accusato ingiustamente della morte del vicino di casa, con il quale un anno prima aveva avuto una contesa perché voleva appropriarsi di una parte dei suoi terreni) ha escluso che il suo stato di fragilità emotiva e psicologica, che aveva indotto il primo giudice a ritenerlo un soggetto vulnerabile, potesse giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sia perché tale stato, per come descritto nella stessa perizia prodotta dall'appellato, non appariva serio e grave, tanto che questi era stato in grado di svolgere attività lavorativa (sebbene solo "in nero" e senza riuscire a trovare una stabile e proficua occupazione) sia perché non risultava che la minorata condizione psicologica fosse effetto di una grave violazione dei diritti umani, sia, infine, perché in Nigeria Eramotoe, secondo quanto da lui stesso dichiarato, avrebbe potuto godere del sostegno della famiglia.

2. La sentenza, pubblicata 1'8.1.2020, è stata impugnata da Fidelis Eramotoe con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese, limitandosi a depositare atto di costituzione tardivo ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo e comma,ln. 3,1-cuff" proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5, 6° comma, del TUI e vizio di motivazione della sentenza impugnata; assume di essere integrato nel tessuto sociale italiano e di essere un soggetto vulnerabile, a ragione della sua fragilità emotiva e psicologica; contesta inoltre che sia necessario, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che tale condizione derivi da gravi violazioni dei diritti umani subite nel Paese d'origine.

2. La censura è inammissibile, in quanto - al di là della non corretta affermazione secondo cui anche la condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente deve derivare da una grave violazione dei diritti umani - la corte d'appello ha fondato la decisione su svariate circostanze di fatto (fra l'altro espressamente escludendo sia che la relazione psicologica prodotta da Eramotoe evidenziasse la gravità del suo stato sia che il ricorrente abbia trovato una stabile occupazione in Italia) e dunque sulla base di un accertamento di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Ne consegue che il ricorrente non poteva limitarsi a contestare genericamente l'erroneità di tale accertamento, ma avrebbe dovuto indicare, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. il fatto storico decisivo di cui la corte d'appello ha omesso l'esame e che, ove considerato, avrebbe condotto al rigetto dell'appello del Ministero (ovvero specificare se, e in quale esatta sede processuale, era stata prodotta la documentazione attestante il suo inserimento nel tessuto sociale italiano e/o riprodurre il contenuto della perizia allegata, oltre che chiarire sotto quale profilo il rimpatrio potrebbe comportare la violazione di suoi diritti fondamentali).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell'amministrazione intimata. Per quanto attiene al doppio contributo, si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,