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Ordinanza Interlocutoria — n. 23698/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to integrate heirs of deceased husband into proceedings regarding bank account mandate revocation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23698/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new hearing to integrate the heirs of the deceased husband, Vincenzo La Ferla, into the proceedings. The appellant argued that the bank's handling of title sales and fund crediting violated civil code principles regarding mandate revocation and good faith. The court decided to suspend the substantive review of the appeal's merits because the guarantor's liability remains contingent on the unresolved status of the main claim involving the deceased's estate.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; The court must order the integration of the contradictory against heirs of a deceased party when the guarantor's liability depends on the outcome of the main claim involving the deceased's estate.

Parole chiave

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integration of contradictory heirs of deceased guarantor liability main claim dependency civil procedure remand revoca del trasferimento patrimoniale revoca dell'annullamento banca notificatrice

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
RITENUTO CHE In via pregiudiziale rispetto all'esame dei riportati motivi, occorre ordinarsi, ex art. 331 cod.
art. 1188 cod. civ
(già Sanpaolo Imi s.p.a., per il prosieguo, breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Bergamo chiedendone la condanna alla restituzione, in suo favore, ex art. 1188 cod. civ., di C 2.320.635,32, oltre interessi, o, in subordine, al risarcimento di danni di pari importo.
art. 331 cod. proc. civ
RITENUTO CHE In via pregiudiziale rispetto all'esame dei riportati motivi, occorre ordinarsi, ex art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12174 del 2020
Cass. n. 12174 del 2020; Cass.
Cass. n. 20552 del 2014
12174 del 2020; Cass. n. 20552 del 2014; Cass.
Cass. n. 11055 del 2009
20552 del 2014; Cass. n. 11055 del 2009; Cass.
Cass. n. 13684 del 2006
11055 del 2009; Cass. n. 13684 del 2006); la causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per consentire il predetto adempimento, PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando, ex art.
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Testo completo

la seguente riT.F_Rl_ocuToRIA sul ricorso n. 6321/2017 r.g. proposto da: MOLLICA LUCIA (cod. fisc. MLLLCU23E51D636X), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Roberto Marinoni e Giuseppe Valvo, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Silvio Pellico n.

24. ricorrente - contro INTESA SANPAOLO S.P.A. (cod. fisc. 00799960158), con sede in Torino, alla Piazza San Carlo n. 156, in persona del procuratore speciale Avv. Alberto Bertalot, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Prof. Gino Cavalli e dell'Avvocato Dario Martella, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al Largo di Torre Argentina n.

11. controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA depositata il 16/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/06/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Lucia Mollica citò Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Sanpaolo Imi s.p.a., per il prosieguo, breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Bergamo chiedendone la condanna alla restituzione, in suo favore, ex art. 1188 cod. civ., di C 2.320.635,32, oltre interessi, o, in subordine, al risarcimento di danni di pari importo. 1.1.

Dedusse di essere titolare del deposito titoli in amministrazione n. 201370 sul quale aveva operato anche il marito, Vincenzo La Ferla, in forza di procura generale del 4 agosto 1979; che conto d'appoggio era il conto corrente n. 14245/0 (poi divenuto n. 10/4209), intestato al solo La Ferla; che quest'ultimo, in più riprese, tra il 25 ed il 29 novembre 1959, aveva ordinato alla Banca la vendita dei titoli, svuotando il deposito amministrato, con conseguenti accrediti sul detto conto di appoggio tra il 29 novembre ed il 2 dicembre 1999; che, con comunicazione del 27 novembre 1999, ricevuta dalla Banca il successivo 29 novembre, aveva revocato la procura generale in favore del marito, il quale, pertanto, non era più legittimato a rappresentarla, né a ricevere i frutti delle descritte operazioni. 1.2.

L'adito tribunale, nel contraddittorio con la Banca ed il La Ferla, chiamato in causa da quest'ultima per essere manlevata delle eventuali conseguenze negative della lite, respinse la domanda attrice.

2. Il gravame della Mollica contro tale decisione è stato rigettato dalla Corte di appello di Brescia che, con sentenza del 16 novembre 2016, n. 1104, resa nel contraddittorio con la Banca appellata e nella contumacia degli eredi del La Ferla, medio tempore deceduto, ha ritenuto che:

i) la censura svolta con il primo motivo d'appello, volta a sostenere che ordine di vendita ed ordine di accredito del ricavato, per quanto conferiti contestualmente, dovessero considerarsi disposizioni del tutto distinte e autonome, era «irrilevante ed, in ogni caso, non coglie nel segno», atteso che gli ordini, di vendita e di accredito, peraltro mai revocati dalla Mollica, erano stati impartiti dal La Ferla quando egli era pacificamente ancora in possesso di poteri rappresentativi; ii) infondato era pure il secondo motivo di gravame, poiché correttamente il tribunale aveva considerato valida ed autonoma la procura speciale conferita dall'appellante al La Ferla il 3 febbraio 1994, al fine di operare sul predetto deposito titoli n. 201370, pur in presenza dell'antecedente procura generale del 1979, e rilevante la mancanza di un'autonoma revoca della suddetta procura speciale da parte della Mollica; iii) contrariamente a quanto asserito da quest'ultima con il terzo ed il quarto motivo di gravame, la lettera di revoca della procura generale, inoltrata dalla Mollica e ricevuta dalla Banca il 29 novembre 1999, non poteva valere come revoca della procura speciale ad operare sul menzionato deposito titoli n. 201370, non contenendo alcun riferimento a tale rapporto, né, tantomeno, come revoca degli ordini già impartiti dal La Feria, cilLiré,inente disponendo SOiLlilt0 per il nIturo.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Mollica, affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a., la quale ribadisce, per la denegata ipotesi che l'adita Corte ritenga di non confermare la decisione impugnata, la propria domanda di manleva nei confronti del La Ferla (e, per lui, dei suoi eredi), chiedendo termine ex artt. 332 e 371-bis cod. proc. civ. per convenirlo in questa sede posto che la Mollica non aveva ritenuto di notificargli il proprio ricorso.

CONSIDERATO CHE 1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente: I) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 cod. civ.», ascrivendosi alla corte di appello di aver violato i canoni ermeneutici che presiedono all'interpretazione del negozio. In particolare, per avere la stessa negato che l'ordine di borsa di vendita dei titoli ed il successivo ordine di destinazione delle somme ("Regolamento") su conto corrente implichino (quantomeno) due distinte (anche sul piano temporale) obbligazioni in capo all'Istituto di credito: di vendita dei titoli alle condizioni indicate (anzitutto), di utilizzo/accredito delle somme rivenienti da tale vendita (in secondo luogo);

II) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1366, 1374, 1710 e 1856 cod. dv.». Si contesta alla corte territoriale di aver disapplicato le norme che impongono, nella interpretazione e nell'esecuzione del negozio e dell'obbligazione contrattuale, l'osservanza del principio di buona fede, negando, così, che la revoca del mandato e comunque della procura generale in capo al mandatario/procuratore comporti, relativamente ad un dossier titoli, pure la revoca della facoltà di disporre del ricavato; III) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1723, 1396 e 1856 cod. civ.», laddove la corte bresciana aveva negato che la revoca del mandato e della procura generale avesse determinato la revoca della delega ad operare sul conto deposito titoli e provocato, tra le consquenze, la revoca della facoltà di disporre dei denari rivenienti dal di:_:>inve.-2stimento titoli;

IV) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1724, 1396 e 1856 cod. civ.» per non aver la corte distrettuale considerato che la revoca del mandato e della procura generale notarile discendesse, in ogni caso, anche dalla dichiarazione espressa della Mollica di voler operare lei stessa, in prima persona, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, comportando tale dichiarazione la revoca tacita di qualsivoglia facoltà operativa residua in capo al mandatario/procuratore. RITENUTO CHE In via pregiudiziale rispetto all'esame dei riportati motivi, occorre ordinarsi, ex art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Vincenzo La Ferla, atteso che il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale la parte convenuta voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannata a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale (cfr.

Cass. n. 12174 del 2020; Cass. n. 20552 del 2014; Cass. n. 11055 del 2009; Cass. n. 13684 del 2006); la causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per consentire il predetto adempimento, PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando, ex art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Vincenzo La Ferla ed assegnando il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione dell'odierna ordinanza, per il corrispondente adempimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 giugno 2021.