Italian court remands case to Supreme Court Unites for jurisdictional question under Lugano Convention Art. 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione rejected Ferrari S.p.a.'s appeal against the lower court's dismissal of Brumm's infringement claim regarding miniature car models. Ferrari argued that Italian courts lacked jurisdiction because the dispute concerned only the English market and relied on Swiss entities, citing the Lugano Convention. The court determined this specific jurisdictional issue falls under the mandatory referral provisions for the Supreme Court's Unites, thereby dismissing the current appeal and remanding the case for potential assignment to the Unites.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 della Convenzione di Lugano del 16.09.1998; Art. 360 comma 10 n. 1 cod. proc. civ.: When a cassation appeal challenges the interpretation of Lugano Convention articles regarding jurisdiction, the case must be remitted to the Supreme Court Unites for a definitive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TERLOCUTORIA sul ricorso 3239/2017 proposto da: Ferrari S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.15, presso lo studio dell'avvocato Scapicchio Claudia, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Jacobacci Fabrizio, giusta procura speciale per Notaio dott. Tomaso Vezzi di Modena - Rep.n. 66748 del 16.1.2017; -ricorrente - contro Brumm S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3, presso lo studio dell'avvocato Baroncini Simona, rappresentata e difesa dall'avvocato Migliavacca Luca, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - contro Ferrari S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n.15, presso lo studio dell'avvocato Scapicchio Claudia, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Jacobacci Fabrizio, giusta procura speciale per Notaio dott.
Tomaso Vezzi di Modena - Rep.n. 66748 del 16.1.2017; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2029/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal cons. FIDAN ZIA ANDREA; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che chiede che la Corte rigetti il ricorso. Conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2029/2016, depositata il 15.6.2016, ha rigettato l'appello principale proposto dalla Ferrari s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1569/2010 del 12.10.2010, che aveva accertato e dichiarato che la produzione e la commercializzazione degli automodelli della Brumm s.n.c., società produttrice di modelli in miniatura di carrozze e di autovetture d'epoca, non costituiva alcuna violazione dei diritti di privativa industriale di Ferrari s.p.a. e di Ferrari Idea S.A, né tantomeno violazione del diritto d'autore e/o atto di concorrenza sleale, con condanna della Ferrari s.p.a., anche nella qualità di successore universale della Ferrari Idea S.A. al risarcimento dei danni nei confronti della Brumm s.n.c. nella misura di C 20.000, oltre accessori di legge e pubblicazione della sentenza.
Inoltre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, la Corte d'Appello di Bologna ha condannato la Ferrari s.p.a. all'ulteriore somma di C 25.923,52 oltre accessori di legge. Il giudice di secondo grado, previo rigetto dell'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice italiano (per essere la giurisdizione devoluta al giudice inglese), ha ritenuto che la riproduzione fedele in scala ridotta dei modelli di autovetture Ferrari da parte di Brumm non costtuisce un utilizzo illecito r.J.,-31 marchio della società di Maranelio, non essendovi stato nessun effetto confusorio, né un comportamento professionalmente scorretto.
Nè, peraltro, la Ferrari poteva godere della tutela del diritto d'autore, in ragione del difetto del valore artistico del modello per cui era stata richiesta la protezione. Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la Ferrari s.p.a. affidandolo a quattro motivi. La Brumm s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la falsa ed erronea interpretazione di norme di diritto in punto giurisdizione.
In primo luogo, la ricorrente ha censurato l'interpretazione che la Corte d'Appello ha dato dell'art. 6 della Convenzione di Lugano del 16.09.1998, ritenendola in contrasto con il tenore letterale e la ratio della disposizione normativa in parola.Lamenta, inoltre, la società ricorrente che, analizzando dettagliatamente l'atto introduttivo del giudizio così come le successive difese svolte dalle parti in primo grado, emerge che tutti i criteri di radicamento portano a negare la giurisdizione del giudice italiano, essendo stato richiesto dalla Brumm s.n.c. l'accertamento negativo della contraffazione non già in generale, ma relativamente al solo mercato inglese.
In particolare, la lettera di diffida all'origine della presente causa è stata inviata da Ferrari Idea S.A., società di diritto svizzero con sede in Lugano (cui Ferrari s.p.a. è subentrata nel corso del giudizio), a due soggetti inglesi (Hamleys e Model Time), lamentandosi la violazione in Gran Bretagna dei diritti di marchio aventi efficacia nel territorio britannico.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta l'erronea e falsa applicazione di norme del diritto ed è stata formulata istanza di rimessione della questione pregiudiziDle alla Corte di Giustizia d'.:_•Th Comunità europei.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la falsa ed erronea interpretazione di norme di diritto in punto diritto di autore, sul rilievo che la Corte d'Appello avrebbe negato la tutela autorale in modo apodittico, venendo meno ai criteri enunciati da questa Corte nella sentenza n. 23292/2015.
4. Con il quarto motivo è stata dedotta, in punto risarcimento danno, la violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 125 cod. propr. ind..
5. La questione di giurisdizione illustrata con il primo motivo del ricorso rientra tra quelle devolute alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte, a norma dell'art. 360 comma 10 n. 1 cod. proc. civ.. Ne consegue che devono rimettersi gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione testè esaminata, rientrante, come detto, tra i motivi attinenti alla giurisdizione di cui all'art. 360 comma 10 n. 1 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rimette gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in ragione e per la soluzione della questione, di cui in motivazione, rientrante tra i motivi attinenti alla giurisdizione di cui all'art. 360 comma 1° n. 1 cod. proc. civ.. Così deciso in Ro