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Ordinanza — n. 23651/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and late introduction of new claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23651/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellants failed to meet procedural requirements for challenging the lower court's decision. The appellants argued that the bank violated good faith principles and that a transaction with non-invoked companies excluded the res judicata effect, but the court found these claims lacked the necessary specificity regarding the contracts and facts constituting nullity. Furthermore, the court determined that introducing these new arguments in the cassation stage was untimely, as they were merely illustrative of a previously inadmissible claim.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds for nullity lack specific indication of the contracts and facts constituting the invalidity, and when new arguments are introduced late without directly attacking the ratio decidendi of the lower court's ruling on their inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specificity new claims inadmissibility res judicata exclusion good faith violation procedural timeliness gara d'appalto infruttuosa titolo di rigetto dell'opposizione espropriazione formale

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Deve rilevarsi il difetto di specificità del primo motivo non essendo riprodotta (e mancando indicazioni relative al suo reperimento) la transazione posta a base dell'asserita esclusione del giudicato (art. 366 c.1 n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 329 c.p.c.
La Corte territoriale ha dichiarato l'appello, proposto dagli attori espressamente nei confronti della sola Veneto Banca, improcedibile (o improponibile) perché l'intervenuta acquiescenza nei confronti delle altre parti ha determinato ex art. 329 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
Sussistono i requisiti processuali per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002.
art. 329 c.p
La Corte territoriale ha dichiarato l'appello, proposto dagli attori espressamente nei confronti della sola Veneto Banca, improcedibile (o improponibile) perché l'intervenuta acquiescenza nei confronti delle altre parti ha determinato ex art. 329 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 342 del 2021
6 c.p.c.; ex multis Cass. 342 del 2021).
Cass. 17893 del 2020
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Testo completo

l ricorso 17528/2016 proposto da: Miotto Carla, Erri Andrea, Erri Susanna, Erri Teresa e Erri Flavia: tutti in proprio e nella qualità di eredi di Erri Marziale Flavio; Tauro Piero e Miotto Fernanda, in proprio; domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Bevilacqua Rodolfo, Marazzato Monica, Nesi Gianfranco, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Veneto Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina n. 42, presso lo studio dell'avvocato Galoppi Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Lillo Antonella, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 672/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 24/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal cons. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Andrea, Susanna, Teresa e Flavio Marziale Erri, Carla e Fernanda Miotto, Pietro Tauro avevano intrattenuto rapporti contrattuali con la banca Popolare di Asolo e Montebelluna, attualmente s.p.a. Veneto Banca. In particolare la banca aveva accordato a Flavio Marziale Erri , nel 1988, un'apertura di credito garantita da ipoteca sui beni di Carla e Fernanda Miotto, nonché una successiva, nel 1990, con identica garanzia. Gli importi dei finanziamenti superavano i 5 miliardi di lire. I crediti erano assistiti anche da varie fideiussioni dei coniugi Erri, dei figli Andrea, Susanna, Teresa, di Fernanda Miotto, Pietro Tauro, la società Continental Trade, la Azienda Agricola Le Castrette e la s.r.l.

Piave Sporting. Inoltre erano state costituite in pegno quote di alcune società di capitali (Valli Treportine, Piave Sporting Club, Scipione s.r.I., Cntinental Trade). Il 30/11/92 la banca aveva ottenuto da Flavio Marziale Erri, Carla e Fernanda Miotto, Andrea, Susanna, Teresa Erri, Pietro Tauro il rilascio di procura irrevocabile a vendere le quote della Continental trade, per un prezzo non inferiore a 28.000.000.000 di lire.E' seguita la concessione di un mutuo ipotecario in favore della società che è stato utilizzato per il rientro dellq esposizione di Flavio Erri; la richiesta di messa in liquidazione della società Continental Trade da parte della banca; ulteriori vicende culminanti nella vendita delle quote della Continental Trade al valore nominale ad una società controllata di fatto dalla banca che contestualmente aveva ceduto il proprio ingente credito nei confronti della Continental Trade alla predetta società; nella segnalazione alla Centrale Rischi della situazione economico finanziaria del geom.

Erri. La sequenza di operazioni poste in essere dalla Banca inducevano le parti sopra individuate ad affermare la nullità del contratto di cessione di quote in quanto realizzata subito dopo che era pervenuta una proposta di acquisto da parte di una società che la banca non aveva fatto proseguire ed anche perché il previsto progetto di ampliamento e sviluppo del garage di proprietà della società aveva determinato una rilevante plusvalenza rispetto al corrispettivo pagato per la predetta cessione. La nullità veniva invocata anche in relazione al divieto del patto commissorio.

Infine si sosteneva la natura simulata della cessione in quanto l'atto era finalizzato solo ad evitare la prescrizione del credito della banca con la sostituzione ad essa di un soggetto nuovo. Il tribunale di Treviso ha dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione passiva le domande proposte nei confronti di Veneto Banca e Continental Trade, essendo il negozio cessione intercorso tra gli attori e la società Park. In relazione a quest'ultima veniva rilevata l'inammissibilità per intervenuto giudicato, formatosi sulla medesima domanda davanti al Tribunale di Firenze con sentenza n. 2784 del 2005.

Venivano rigettate le domande riguardanti la violazione del divieto del patto commissorio e quella di simulazione/ le domande proposte dagli attuali ricorrenti nei confronti di Veneto Banca, Park srl e Continental Trade srl.In appello è stata evocata in giudizio esclusivamente Veneto Banca, in relazione alla nullità dei contratti intercorsi con l'istituto dal 1989 al 1993 per violazione del patto di commissorio, per simulazione e per causa illecita in quanto collegati funzionalmente allo scopo di imporre la vendita delle quote della società propnetaria dell'immobile Garage Europa a soggetto individuato dalla Banca, così come la mancata autorizzazione ad accettare le proposte irrevocabili d'acquisto formulate poco prima di quella coattivamente eseguita.

La Corte territoriale ha dichiarato l'appello, proposto dagli attori espressamente nei confronti della sola Veneto Banca, improcedibile (o improponibile) perché l'intervenuta acquiescenza nei confronti delle altre parti ha determinato ex art. 329 c.p.c. la formazione del giudicato interno di rigetto per ogni profilo d'impugnazione che interferisca con l'oggetto dell'intervenuto giudicato. Ha, al riguardo, precisato la Corte d'Appello che tale effetto si è determinato sia in relazione ai profili di nullità, divieto di patto commissorio e simulazione relativi alla cessione di quoteisia in relazione al contratto di mutuo stipulato il 1/10/93 con la Continental Trade, sia in ordine a quello di cessione di credito stipulato con la società Park.

Ne è conseguito l'esaurimento dell'intero thema decidendum oggetto della domanda originaria proposta davanti al Tribunale di Firenze, poi riassunta davanti al Tribunale di Treviso. inoltre è stata ritenuta inammissibile per indeterminatezza dell'oggetto, la domanda relativa alla declaratoria di nullità di tutti i contratti intercorsi tra il 1989 e il 1993, senza indicazione puntuale degli stessi e dei fatti costitutivi delle invalidità denunciate. Peraltro tale domanda è stata ritenuta anche nuova dalla Corte d'Appello ex art.345 c.p.c. in quanto chiaramente diversa da quelle originariamente poste in primo grado.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Andrea, Susanna e Teresa Erri, Carla e Fernanda Miotto e Pietro Tauro in proprio, Carla Miotto, Andrea, Susanna e Teresa Erri in qualità di eredi di Flavio Marziale Erri. Ha resistito con controricorso Veneto Banca s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. in relazione alla statuizione di improcedibilità/improponibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza, sul rilivo che la Corte d'Appello non avrebbe considerato che con le società non evocate nel giudizio di secondo grado era intervenuta una transazione, così da doversi escludere la formazione del giudicato nei confronti di esse.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.112 e 342 c.p.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto inammissibile l'impugnazione per difetto dì specificità delle censure prospettate. Ritengono le parti appellanti, e al riguardo riproducono i motivi di appello, di aver precisato come l'unico soggetto agente fosse l'istituto bancario e come fosse responsabile della violazione reiterata del principio di buona fede, sottraendo il cespite più rilevante (il garage Europa) ai ricorrenti e facendo lievitare a dismisura il debito bancario con le operazioni eseguite.

Le censure prospettate sono inammissibili. Deve rilevarsi il difetto di specificità del primo motivo non essendo riprodotta (e mancando indicazioni relative al suo reperimento) la transazione posta a base dell'asserita esclusione del giudicato (art. 366 c.1 n. 6 c.p.c.; ex multis Cass. 342 del 2021). In relazione al secondo, non risulta attaccata la ratio decidendi relativa alla inammissibilità per novità del motivo riguardante la nullità di tutti i contratti che si sono susseguiti dal 1988 al 1993. Al riguardo deve precisarsi che l'introduzione della censura in memoria non ne elimina la tardività, per la natura meramente illustrativa di questi atti difensivi (Cass. 17893 del 2020).Deve aggiungersi, peraltro, che nello sviluppo argomentativo della censura non viene aggredita direttamente la ratio dell'indeterminatezza e della genericità, fondata sulla mancata indicazione dei contratti e dei fatti costitutivi della nullità, ma ci si limita ad argomentare della assenza di buona fede dell'istituto bancario, come elemento trasversale di tutti i rapporti contrattuali intercorsi.

In conclusione il ricorso è inammissibile. Deve essere applicato il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le parti ricorrenti in solido a pagare alla parte controricorrente le spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in E 5000 per compensi, E 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Sussistono i requisiti processuali per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002. Così deciso nella camera di consiglio q: giorno 11 febbraio 2021. Il Presi ente Dr. Ca