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Ordinanza — n. 23499/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil debt judgment for failure to examine decisive facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23499/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a civil debt owed by the association to the Sicilian Regional Government. The association argued that the trial court failed to consider whether external invoices were valid and if the expenses were reimbursable rather than emoluments, as well as the legality of publishing a magazine under regional circulars. The court rejected these claims, ruling that the lower court correctly interpreted the circulars to exclude magazine production from reimbursable activities and that the association's litigation strategy admitted a debt existed, thus negating the claim of total victory.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 2727 c.c.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is based on a correct interpretation of normative acts excluding specific activities from reimbursement, and when the appellant's own litigation conduct admits the existence of a debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal omission of decisive fact civil debt judgment reimbursable expenses litigation costs allocation interpretation of circulars soccumbence determination debiti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 2727 c.c.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 cod.
Art. 91 c.p.c.
Cass. 13229/2011
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 2727 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13229/2011
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Testo completo

016 ORDINANZA sul ricorso n. 1461/2016 proposto da: Centro Studi S.I.G. - Segretariato Internazionale per i Giovani, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Colleferro n. 15, presso lo studio dell'Avvocato Anna Maria Vetere, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Lino giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 920/2015 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 15/6/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2021 dal cons. Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4580/2009, determinava in C 79.756,06 l'ammontare del debito del Centro Studi S.I.G. (Segretariato Internazionale per i Giovani) nei confronti dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

2. La Corte d'appello di Palermo, a seguito dell'impugnazione proposta in via principale dall'Assessorato regionale e in via incidentale dal Centro Studi S.I.G., rigettava quest'ultima, confermando l'esistenza e la consistenza del debito già riconosciuto dal giudice di primo grado, ed accoglieva la prima, compensando nella misura di un quarto le spese del primo grado di giudizio e ponendo la residua parte a carico del Centro Studi S.I.G., in ragione della sua preponderante soccombenza.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 15 giugno 2015, ha proposto ricorso il Centro Studi S.I.G., prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Sicilia. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 cod. civ. nonché, ai sensi dell'art. art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, anche sotto il profilo della motivazione apparente e comunque perplessa: in tesi di parte ricorrente la Corte di merito, al pari del primo giudice, ha errato nel non dedurre il fatto ignoto (vale a dire la validità delle fatture prodotte, con la consequenziale finanziabilità delle voci di spesa ivi indicate e l'assenza di un debito nei confronti della P.A.) da una pluralità di fatti noti, costituiti dalle medesime fatture, come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo il criterio di normalità.

5. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha condiviso le valutazioni del primo giudice secondo cui non erano finanziabili le attività svolte da professionisti esterni su incarico del Centro Studi S.I.G. perché le parcelle prodotte non dimostravano l'oggetto, il tempo e la natura delle prestazioni rese, di modo che non era possibile alcun controllo sulla riconducibilità delle stesse agli scopi formativi del Centro. Né era possibile ricorrere alla prova presuntiva per raggiungere questa dimostrazione, non essendo la stessa "applicabile ad una circostanza specifica che non consente il ricorso al principio dei/1d quod plerumque accidit" (pagg. 4 e 5).

Parole, queste, che intendevano significare che una cosa è la valutazione della portata dimostrativa di un documento, un'altra è la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, sicché non è possibile superare la carente pregnanza di un documento attraverso il ricorso a uno strumento probatorio che serve a trarre la dimostrazione di un fatto ignoto da uno noto e non per attribuire una diversa valenza probatoria a una risultanza istruttoria. Il mezzo in esame non coglie la ratio della spiegazione offerta, come il ricorso per cassazione deve invece necessariamente fare per poter sviluppare una critica coerente con le ragioni offerte dal giudice a quo, e torna a riproporre la tesi già esposta in sede di merito, sollecitando non un ragionamento induttivo, da un fatto noto a uno ignoto, ma un superamento della non significatività probatoria dei documenti prodotti (traendo dalle stesse fatture la dimostrazione della loro validità).

Una simile critica, inoltre, non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma finisce per esprimere un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto (relativo alla valenza dimostrativa della congerie istruttoria) che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, oltre che l'esistenza di una motivazione apparente e perplessa, in quanto la Corte distrettuale, nel disattendere la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal presidente del centro a causa della mancata certificazione dei relativi esborsi, non avrebbe tenuto nel debito conto la documentazione attestante le somme che questi aveva già percepito (pari a C 6.849,46) o doveva ancora ricevere.

7. Il motivo è inammissibile. Ciò in primo luogo perché il motivo non indica, come invece avrebbe dovuto fare, "come" e "quando" i fatti asseritamente trascurati - risultanti, in tesi, dalla documentazione prodotta - siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti avanti alla Corte di merito (v. Cass., Sez. U., 8053/2014). Peraltro, eventuali documenti concernenti l'ammontare delle somme percepite o da versare al presidente del centro non avevano alcuna decisività, posto che l'ostacolo al riconoscimento della somma pretesa era dato - stando a quanto spiegato dal giudice di merito - dalla mancata produzione di documentazione dimostrativa del fatto che il credito del presidente dell'associazione trovasse giustificazione nel rimborso di spese (e non in emolumenti).

8. Il terzo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella comprovata circostanza che la stampa della rivista dell'associazione rientrava perfettamente fra le attività previste dalle circolari regionali n. 37/1986 e 28/1981.

9. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha osservato che per "espressa disposizione normativa" l'attività di redazione di un periodico non è ricompresa tra gli strumenti di formazione finanziabili. Il motivo in esame, quindi, intende dolersi, più che di un omesso esame del contenuto delle circolari regionali in discorso, di un esame non conforme all'interpretazione data dalla parte a tali atti e in questo modo si pone al di fuori dei limiti propri del canone di critica utilizzato, che riguarda il tralasciato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non si estende all'esame inappagante per la parte del medesimo, che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito.

10. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ., perché la Corte di merito ha condannato il Centro Studi S.I.G. alla rifusione di una parte delle spese del primo grado di giudizio, in accoglimento dell'appello principale, pur in mancanza di alcuna sua soccombenza.

11. Il motivo è inammissibile. La censura nega l'esistenza di una soccombenza, malgrado lo stesso ricorso dia atto (a pag. 3, lettere G e H) che l'iniziativa giudiziaria era stata assunta per sentir dichiarare "l'insussistenza di qualsivoglia debito nei confronti della p.a." e aveva avuto esito largamente sfavorevole (dato che la somma dovuta era stata rideterminata in C 79.756,06 piuttosto che in C 92.788,62). Una volta escluso che la Corte di merito abbia violato il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa, poiché la stessa censura in esame riconosce la limitata riduzione del quantum debeatur rispetto alla richiesta di accertamento negativo dell'esistenza dell'intero debito, è sufficiente ricordare che l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 13229/2011).

12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 5.000 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in