Cassation court dismisses appeals for lack of interest regarding undiscussed second-instance issues and inadmissible factual re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared both the main and incidental appeals inadmissible due to a lack of legitimate interest and procedural defects. The appellants sought to challenge the appellate court's nullity ruling on swap contracts and the dismissal of a damages claim, arguing issues not previously decided or requiring factual re-examination. The court ruled that the interest to appeal was absent because the second-instance judgment had already resolved the core legal questions, and any request to re-evaluate facts was inadmissible as it pertained to merits outside the scope of a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 96, comma 2 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002: An incidental appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant is partially victorious in the second instance and raises issues already absorbed by the accepted grounds, or if the appeal seeks a re-evaluation of facts and merits extraneous to the legality judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
icando che la dichiarazione di autoresponsabilità ex art. 31, comma 2, Reg. 11522/1998, in grado di affrancare l'avvenuta stipulazione dall'osservanza delle disposizioni previste per le offerte fuori sede (art. 30, comma 2, TUF), era manchevole nel primo caso e probatoriamente inefficace nel secondo. Poiché, peraltro, la conclusione dei predetti contratti era avvenuta per opera di un promotore non abilitato, la Corte d'Appello ha ritratto da ciò un'ulteriore ragione di nullità in applicazione del principio secondo cui, essendo la predetta attività disciplinata in funzione del superiore interesse pubblico rappresentato dalla tutela dei risparmiatori e del risparmio, è interesse dell'ordinamento a rimuovere gli effetti di un contratto abusivamente concluso e ad affermarne perciò la nullità.
Questo, dunque, il quadro decisionale. 2.4. Rispetto ad esso, taluni dei riferimenti normativi riportati dalla rubrica risultano argomentativamente irrisolti (violazione degli artt.1362 e segg. cod. civ.); altri, per quanto in astratto conferenti, non agevolmente perscrutabili e comunque anch'essi privi di un seguito illustrativo (disciplina dei contratti di swap); altri ancora di dubbia pertinenza, considerati gli sviluppi del giudizio seguiti alla pronuncia del decreto ingiuntivo (art. 642 cod. proc. civ.). Quanto poi alle singole ragioni di critica, anche senza chiedersi preliminamente se la loro declinazione si allinea, sotto il profilo della specificità che richiede la formulazione del motivo di ricorso ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., allo statuto di censurabilità per cassazione degli errori di diritto che si vorrebbero vedere sanzionati, di alcune si apprezza l'eccentricità RG 8558/17 Arena-Anedda Est.
Cons. Marulli (disconoscimento del valore del saldoconto; disconoscimento della ricognizione di debito); di altre si fatica a cogliere la pertinenza con le rationes decidendi enunciate dalla decisione (imputazione del saldo passivo all'andamento negativo degli swaps; dubbio sulla conclusione del contratto per mezzo del "modulo raccolta ordini"); di altre ancora è eloquente la radice tautologica (inapplicabilità delle disposizioni fuori sede in difetto di dichiarazione di autoresponsabilità). 2.5. Quando di talune di esse sia ipotizzabile lo scrutinio, per non essere questo previamente pretermesso dal rilevato difetto di specificità, (effetti della dichiarazione di autoresponsabilità), si può ben dire che, anche a concedere che la sua efficacia probatoria sia venuta schiarendosi in direzione del più rassicurante approdo presuntivo («ne consegue» - precisa ora Cass., 4/04/2018, n. 8343 «che in giudizio, sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse»), la Corte distrettuale ha fatto notare, in relazione al primo contratto, che «non c'è alcuna dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal cliente» ed in relazione al secondo, che la presunzione da essa ingenerata è smentita «da plurimi elementi specifici espressamente dedotti dagli opponenti, percepibii dalla controparte contrattuale, che tolgono validità alla prestata dichiarazione», di modo che né in relazione al primo IRS né in relazione al secondo IRS è invocabile, circa la mancata previsione della facoltà di recesso, l'esimente dell'art. 30, comma 2, TUF.
RG 8558/17 Arena-Anedda Est. Cons. Marulli 2.6. Priva dunque di concludenza nelle rassegnate deduzioni la prospettazione ricorrente si mostra, infine del tutto cedevole allorché omette di considerare che la declaratoria di nullità pronunciata dalla Corte territoriale si vale di una duplice ratio decidendi (mancanza della clausola di recesso e conclusione procacciata da promotore non abilitato), la seconda delle quali non è fatta oggetto di alcuna aggressione, dato che nel coacervo delle viste ragioni di critiche nessuna di esse si sofferma sul fatto che i contratti di che trattasi erano stati conclusi per il tramite di un promotore non abilitato e che anche per questo ne era stata dichiarata la nullità.
Ed è appena il caso di ricordare, al riguardo, che «qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa» (Cass., Sez.
I, 18/09/2006, n. 20118).
3. Dichiarato perciò inammissibile il ricorso principale, anche i primi tre motivi del ricorso incidentale degli Anedda-Mainardi, mercé il quale si deduce che la nullità del primo IRS si sarebbe comunicata al secondo per via del collegamento negoziale esistente tra essi, che lo swap genererebbe un negozio nullo e che nella specie sarebbero gli obblighi comportamentali gravanti sull'intermediario, condividono la medesima sorte. Posto per vero che costoro all'esito dei giudizio di gravame sono risultati in parte qua totalmente vittoriosi avendo la Corte d'Appello dichiarato la nullità del contratti e proceduto perciò a revocare il RG 8558/17 Arena-Anedda Est.
Cons. Marulli decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti che ne riportava il saldo passivo, è salda convinzione di questa Corte che, poiché l'interesse all'impugnazione, che è una manifestazione dell'interesse ad agire (Cass., Sez. U, 19/05/2008, n. 12637) essendo diretto a garantire l'utilità concreta che la parte spera di conseguire per mezzo della pronuncia impugnatoria (Cass., Sez. VI-V, 18/02/2020, n. 3991; Cass., Sez. IV, 11/07/2014, n. 16016; Cass., Sez. II, 25/06/2010, n. 15353), postula la soccombenza dell'impugnante (Cass., Sez.
V, 22/09/2017, n. 22095; Cass., Sez. I, 1/07/2008, n. 17957; Cass, Sez. II, 27/07/2005, n. 15705), è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale per Cassazione della parte vittoriosa in secondo grado per le questioni, domande o eccezioni, rilevanti per la decisione, da essa prospettate e non decise, neppure implicitamente, in quanto assorbite da quelle accolte (Cass., Sez. III, 12/06/2020, n. 11270; Cass., Sez. V, 20/12/2012, n. 23548; Cass., Sez. II, 30/03/2000, n. 3908). Onde in relazione ai primi tre motivi il ricorso incidentale risulta inammissibile.
4. Anche il quarto motivo di ricorso, con cui si censura il capo della decisione d'appello che, giudicando la banca esente da colpa grave, ha respinto la domanda risarcitoria degli appellanti incidentali ex art. 96, comma 2, cod. proc. civ., si espone al medesimo giudizio di inammissibilità, essendo invero diretto a promuovere la rivalutazione del quadro fattuale sotteso alla vicenda e a sollecitare con ciò il sindancato di questa Corte su profili meritali di questa estranei al giudizio di legittimità.
5. Vanno dunque dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale che il ricorso incidentale.
6. Le spese possono essere perciò compensate nel rapporto tra la banca e gli Anedda-Mainardi, mentre seguono il principio della soccombenza nel rapporto tra la banca ed il Tedeschi RG 8558/17 Arena-Anedda Est. Cons. Marulli 7. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico di tutti i soccombenti del contributo unificato dovuto ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa le spese del presente giudizio tra la banca e gli Anedda-Mainardi; condanna la banca al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Paolo Tedeschi che liquida in favore del medesimo in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di entrambe le parti ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 5.5.2021. Si da atto che la presente sentenza viene sottoscritta dal solo Presidente in applicazione delle disposizioni i