Court rejects bankruptcy appeal, ruling that accounting adjustments for contingent liabilities are not ordinary revenue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the bankruptcy appeal against a company, holding that accounting adjustments for contingent liabilities do not constitute ordinary revenue. The court clarified that only revenue from habitual commercial activities or accessory management qualifies as gross revenue for bankruptcy thresholds. Consequently, one-party adjustments arising from the reduction of risk provisions were excluded from the calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 2 lett. b. I. fall.; Art. 2425 cod. civ.: For bankruptcy purposes, gross revenue is limited to income from ordinary and accessory commercial activities, excluding one-off accounting adjustments for contingent liabilities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
o, in particolare, precisato, che: -il legislatore della riforma fallimentare, nella previsione del requisito in esame, ha fatto riferimento allo schema obbligatorio del conto economico, di cui all'art. 2425 cod. civ., e, in particolare, al suo primo raggruppamento, sub lett. A; -il legislatore, nel riferirsi ai «ricavi», ha considerato gli stessi in senso tecnico, con la conseguenza che deve farsi riferimento sia ai «ricavi delle vendite e delle prestazioni» sub n. 1, sia alla voce sub n.5, «altri ricavi e proventi», perché voce assimilabile alla prima, trattandosi di componenti positive, quali "ricavi accessori, dividendi, royalties, canoni attivi"; -non possono, invece, sommarsi le voci sub n. 2, «variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti», e sub n. 3, «variazioni dei lavori in corso su ordinazione», che non possono essere considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili alla più ampia nozione di «proventi»; -come rilevato da attenta dottrina, queste ultime voci rappresentano invece costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi in conformità al principio di competenza economica, ex art. 2423 bis cod. civ., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i correlativi ricavi;
Cass. n. 2018 n. 31825/2018 cit. ha ulteriormente precisato che il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione rilevante per l'art. 1, comma 2 lett. b. I. fall. restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 cod. dv., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare). 1.5 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla questione in questa sede controversa. 1.6 Ciò che rileva, infatti, ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale di cui alla legge fallimentare, è il valore dei ricavi lordi totali risultanti dal conto economico che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa (ovvero alle attività che questa svolge in modo abituale) o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties) e che siano pertanto idonei a misurarne l'effettiva consistenza economica e finanziaria. 1.7.Fra questi non rientrano "gli altri proventi" che, come nella specie, corrispondano invece a sopravvenienze attive derivanti, "una tantum", dalla contestuale riduzione dell'accantonamento per rischi iscritto nell'esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente; accantonamento che rappresenta null'altro che una passività potenziale (la possibile perdita originata dalla vertenza), il cui effettivo concretizzarsi, oltre che effettivo ammontare, è subordinato al verificarsi di un evento futuro. (il passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia).
La variazione contabile che scaturisce dal definitivo venir meno (in tutto o in parte) della passività prudenzialmente stimata nel fondo rischi e dall'appostazione nella voce AS, «altri ricavi e proventi» del valore positivo corrispondente alla differenza tra quanto accantonato e quanto effettivamente dovuto, non è dunque, all'evidenza, in alcun modo correlata alla gestione ordinaria (caratteristica o meno) dell'impresa e non può pertanto essere considerata un ricavo in senso tecnico.
2. Il secondo motivo del ricorso, con il quale Cementile lamenta che la corte d'appello non abbia pronunciato sullo stato di insolvenza di Immobiliare Albe, va invece dichiarato inammissibile, in quanto attinente a questione necessariamente assorbita dal preliminare accertamento della non fallibilità della società. 3.La novità della questione trattata in sede di esame del primo motivo giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater„ del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que