Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23279/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as late due to prisoner's ability to contact lawyer despite detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23279/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the asylum seeker's appeal against a first-instance rejection of his refugee claim. Although the appellant argued that his detention prevented him from contacting his lawyer and filing the appeal in time, the court found no such impediment. The decision rests on the legal principle that prisoners retain the right to communicate with counsel and must actively seek information about their case status.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29 Legge n. 354/1970; Art. 160 c.p.p.: Detention does not constitute an absolute bar to exercising the right of appeal if the detainee retains the capacity to contact their legal representative.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum appeal admissibility detention communication rights legal representation access statutory time limits prisoner procedural rights domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 della legge n. 354 del 1970
Art. 160 c.p.p.
art. 104 cod. proc. pen
354, il quale riconosce ai de- tenuti ed agl'internati il diritto di conferire con il loro difensore, si riferisce esclusivamente a quello che li assiste nel procedimento penale cui sono sot- toposti (come dimostra il richiamo della disciplina dettata dall'art. 104 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23017/2020 R.G. proposto da OSAIGBOVO LUCKY, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Manfio, con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 389/20, depositata il 6 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23017/2020 Numero sezionale 2207/2021 Numero di raccolta generale 23279/2021 Data pubblicazione 20/08/2021 FATTI DI CAUSA 1.

Con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame interposto da Lucky Osaigbovo, cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza emessa il 6 luglio 2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rila- scio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall'appellante. Premesso che l'ordinanza impugnata era stata comunicata al difensore dell'Osaigbovo il 17 luglio 2018, la Corte ha rigettato l'istanza di rimessione in termini proposta dall'appellante in ragione dello stato di detenzione in cui si trovava a quella data ed alla conseguente impossibilità di comunicare con il proprio difensore: pur rilevando che l'Osaigbovo, arrestato il 10 luglio 2018 e sottoposto a custodia cautelare in carcere, era stato scarcerato soltanto il 27 giugno 2019, ha escluso che tale situazione gli impedisse qualsiasi con- tatto con il proprio difensore, osservando che l'ordinamento gli consentiva di conferire con quest'ultimo e quindi di proporre tempestivamente l'impugna- zione.

2. Avverso la predetta sentenza l'Osaigbovo ha proposto ricorso per cas- sazione, per un solo motivo. Il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr.

Cass, Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835). 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23017/2020 Numero sezionale 2207/2021 Numero di raccolta generale 23279/2021 Data pubblicazione 20/08/2021 2.

Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata per aver ritenuto che, nonostante lo stato di detenzione, egli potesse ugualmente conferire con il proprio difensore, senza considerare che quest'ultimo era diverso da quello nominato nel procedimento penale. Premesso che a seguito della comunicazione dell'ordinanza di primo grado il difensore nominato nel procedimento civile non aveva potuto conferire con lui, essendo all'oscuro del suo arresto e non essendo in grado di reperirlo allo unico recapito conosciuto, sostiene che tale situazione era configurabile come causa di forza maggiore, che aveva impedito qualsiasi contatto fino al mo- mento della scarcerazione, a seguito della quale soltanto egli era stato in grado di prendere contatto con il difensore e di avere conoscenza del rigetto della domanda, nonché di conferire il mandato per la proposizione dell'ap- pello. 2.1.

Il motivo è infondato. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che lo stato di detenzione in cui il ricorrente si trovava alla data di comunicazione dell'ordi- nanza di primo grado, e nel quale è rimasto fino alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello ed anche in epoca successiva, fosse configu- rabile come causa non imputabile al ricorrente idonea a giustificarne la rimes- sione in termini ai fini della proposizione dell'impugnazione, in quanto tale da impedirgli di prendere contatto con il proprio difensore, e quindi di avere co- noscenza del provvedimento e di conferire tempestivamente il mandato per l'impugnazione.

La causa non imputabile che giustifica, ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., la rimessione in termini della parte che sia incorsa in una decadenza, deve infatti consistere, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in un fattore oggettivo, indipendente dalla volontà della parte stessa, che, in quanto tale da determinare non già un'im- possibilità relativa e tanto meno una mera difficoltà, ma un impedimento di carattere assoluto all'esercizio di una facoltà processuale nel termine all'uopo prescritto, si ponga in rapporto di causalità con la predetta decadenza (cfr. 3 F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23017/2020 Numero sezionale 2207/2021 Numero di raccolta generale 23279/2021 Data pubblicazione 20/08/2021 Cass., Sez. Un., 18/12/2018, n. 32725; Cass., Sez. I, 3/12/2020, n. 27726; 23/11/2018, n. 30512).

Tali caratteristiche non sono evidentemente ravvisabili nello stato di de- tenzione, il quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricor- rente, non comporta l'interruzione di ogni contatto con l'esterno, e non im- pedisce quindi all'interessato l'esercizio delle facoltà processuali che gli spet- tano, ovviamente a mezzo del suo difensore: se è vero, infatti, che l'art. 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale riconosce ai de- tenuti ed agl'internati il diritto di conferire con il loro difensore, si riferisce esclusivamente a quello che li assiste nel procedimento penale cui sono sot- toposti (come dimostra il richiamo della disciplina dettata dall'art. 104 cod. proc. pen. per lo svolgimento dei colloqui nel corso della custodia cautelare), è anche vero, però, che il primo comma della medesima disposizione prevede in via generale e senza alcuna limitazione il diritto di avere colloqui e d'intrat- tenere corrispondenza con i propri congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici; in quest'ottica, funzionale al mantenimento dei rap- porti con la propria famiglia ed alla conservazione di contatti con l'esterno, sia pure con le restrizioni imposte dall'esecuzione della pena detentiva o dalle esigenze cautelari connesse al procedimento penale in corso, il quinto ed il sesto comma dell'art. 18 impongono anzi all'Amministrazione penitenziaria di mettere a disposizione dei detenuti e degl'internati che ne siano sprovvisti il necessario per la corrispondenza, consentendo altresì di autorizzare comuni- cazioni telefoniche con i familiari e, in casi particolari, con i terzi, con le mo- dalità e le cautele previste dal regolamento.

Nulla impedisce pertanto all'av- vocato che difenda il detenuto nell'ambito di un procedimento civile nel quale lo stesso riveste la qualità di parte di contattarlo, sia per iscritto che per te- lefono, al fine di informarlo di eventuali provvedimenti dei quali abbia ricevuto la notificazione o la comunicazione, e di avere un colloquio con lui per con- cordare la condotta processuale da assumere in riferimento agli stessi, ivi compreso l'esercizio della facoltà d'impugnarli. Nessun rilievo può assumere, nella specie, la circostanza che il difensore del ricorrente non fosse a conoscenza dell'arresto di quest'ultimo e non abbia avuto notizie di lui fino al momento della scarcerazione, avvenuta quasi un 4 F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23017/2020 Numero sezionale 2207/2021 Numero di raccolta generale 23279/2021 Data pubblicazione 20/08/2021 anno dopo, non essendo stato in grado di contattarlo telefonicamente al nu- mero di cui era in possesso: considerato infatti che il ricorrente era a cono- scenza della pendenza del giudizio, per averlo egli stesso promosso, nulla gli avrebbe impedito di mettersi in contatto con il suo difensore per dargli notizia del proprio stato di detenzione e per essere a sua volta informato delle vi- cende del procedimento in corso, in modo tale da poter venire quanto prima a conoscenza dell'esito del giudizio di primo grado e da poter assumere tem- pestivamente le conseguenti determinazioni: l'art. 29 della legge n. 354 cit. prevede d'altronde che i detenuti e gl'internati devono essere posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventual- mente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.

In quest'ottica, l'impossibilità di rintracciare il proprio assistito potrebbe eventualmente costituire motivo di esonero dell'avvocato dalla re- sponsabilità per il mancato esercizio del diritto d'impugnazione nel termine previsto dalla legge, ma non integra certamente un impedimento assoluto all'esercizio di tale diritto, idoneo a giustificare la rimessione in termini della parte, alla cui volontà non può ritenersi del tutto estranea l'interruzione dei contatti con il proprio difensore.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma il 12/05/2021 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a