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Ordinanza — n. 23278/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal by ruling that hearing reading counts as notification only if document is deposited.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23278/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of Saidy Mamadi's appeal, which had been declared late due to a procedural error. Mamadi argued that the appeal was timely because the court read the order in session, while the Ministry contended the appeal was filed over thirty days after the official communication. The court ruled that while reading in session creates a presumption of knowledge, the appeal term only begins to run once the document is actually communicated or notified to the parties.

Regesto Legislator

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Art. 176, second comma, cod. proc. civ.; Art. 702-quater c.p.c.: The reading of an order in session constitutes communication only if the document is immediately deposited, otherwise the appeal term runs from actual notification.

Parole chiave

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civil procedure appeal notification presumption court hearing reading appeal time limit administrative communication durata ragionevole del procedimento rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 176, second comma, cod. proc. civ.
Art. 134, second comma, cod. proc. civ.
Art. 702-quater c.p.c.
art. 281-sexies cod. proc. civ
In tal senso questa Corte si è d'altronde pronunciata ripetutamente in riferimento al regolamento di competenza proposto avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., escludendo che dall'omis- sione della lettura in udienza possa farsi derivare la nullità della decisione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. II, 6/06/2018, n. 14478
Cass., Sez. II, 6/06/2018, n. 14478).
Cass., Sez. I, 23/06/2008, n. 17028
al riguardo, anche Cass., Sez. I, 23/06/2008, n. 17028; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 12/02/2015, n. 2736
17028; Cass., Sez. III, 12/02/2015, n. 2736), ma affermando che in tal caso il termine per l'impu- gnazione non decorre fino al momento in cui ha luogo la comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere (cfr.
Cass., Sez. I, 6/09/2007, n. 18743
Cass., Sez. I, 6/09/2007, n. 18743; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 2/09/2004, n. 17665
18743; Cass., Sez. II, 2/09/2004, n. 17665).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24294/2020 R.G. proposto da SAIDY MAMADI, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Manfio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – intimato – e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTE- ZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI PADOVA;

– intimata – avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1086/20, depositata il 15 aprile 2020. F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24294/2020 Numero sezionale 2208/2021 Numero di raccolta generale 23278/2021 Data pubblicazione 20/08/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 15 aprile 2020, la Corte d'appello di Venezia ha di- chiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame interposto da Mamadi Saidy, cittadino del Gambia, avverso l'ordinanza emessa 4 ottobre 2017 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall'appellante. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'appello risultava notificato e depositato il 17 marzo 2018, e quindi oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata, letta all'udienza del 4 ottobre 2017.

Ha ritenuto applicabili, in proposito, i principi in tema di procedimento sommario di cognizione, in virtù dei quali la pronuncia del provvedimento in udienza equivale alla comunicazione, reputando quindi irrilevante la succes- siva comunicazione del provvedimento, effettuata il 16 febbraio 2018. Ha os- servato infatti che si trattava di un adempimento ulteriore, inidoneo a deter- minare la rimessione in termini o il differimento del termine per l'impugna- zione, e proveniente peraltro da un organo amministrativo.

2. Avverso la predetta sentenza il Mamadi ha proposto ricorso per cassa- zione, per un solo motivo. Il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. La Commissione territoriale non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che 2 F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24294/2020 Numero sezionale 2208/2021 Numero di raccolta generale 23278/2021 Data pubblicazione 20/08/2021 l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr.

Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

2. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 28 gennaio 20087, n. 25, degli artt. 134, 176 e 702-quater cod. proc. civ., dell'art. 19, comma nono, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 come modificato dall'art. 27, comma primo, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sostenendo che, nel ritenere che l'ordi- nanza di primo grado fosse stata pubblicata mediante lettura in udienza, la Corte d'appello non ha considerato che la stessa non era stata inserita a ver- bale, nel quale non si dava neppure atto della lettura, ma scritta su un foglio separato, recante anche l'ordine di comunicazione alle parti.

Aggiunge che dal fascicolo telematico risultava che alla data del 7 dicembre 2017 il giudizio era «riservato», in relazione all'evento del 4 ottobre 2017, mentre il rigetto era stato annotato alla data del 16 febbraio 2018, in cui doveva pertanto ritenersi avvenuta la pubblicazione dell'ordinanza. 2.1. Il ricorso è fondato. La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all'e- same diretto degli atti, dal quale si evince che, contrariamente a quanto so- stenuto nella sentenza impugnata, l'ordinanza di primo grado, emessa a se- guito di trattazione orale, non è stata affatto pronunciata in udienza, non risultando che ne sia stata data lettura alle parti, né che il deposito abbia avuto luogo contestualmente: il verbale dell'udienza di discussione, tenutasi il 4 ottobre 2017, non reca infatti alcuna attestazione in tal senso, limitandosi a riferire, nella parte finale, che «il giudice all'esito della discussione provvede sul ricorso come da relativa ordinanza», espressione questa piuttosto ambi- gua, dalla quale non può evincersi neppure che il documento contenente il testo del provvedimento esistesse materialmente e sia stato depositato im- mediatamente dopo la chiusura del verbale.

Non può trovare pertanto applicazione il principio enunciato dalla giuri- sprudenza di legittimità in riferimento al rito sommario di cognizione discipli- nato dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., e richiamato dalla sentenza im- pugnata, secondo cui il termine per proporre appello contro l'ordinanza pro- 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24294/2020 Numero sezionale 2208/2021 Numero di raccolta generale 23278/2021 Data pubblicazione 20/08/2021 nunciata in udienza, ai sensi dell'art. 702-ter, ed inserita nel verbale stesso, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell'udienza stessa, in coerenza con la ratio del procedimento in questione e con la disposizione dello art. 702-quater, dovendosi ritenere che la lettura in udienza equivalga alla comunicazione del provvedimento (cfr.

Cass., Sez. II, 6/06/2018, n. 14478). Gli artt. 134, secondo comma, e 176, secondo comma, cod. proc. civ., nel porre a carico del cancelliere l'obbligo di provvedere alla comunicazione delle sole ordinanze pronunciate fuori dell'udienza, stabiliscono, per quelle pronun- ciate in udienza, una presunzione assoluta di conoscenza (esplicitata nel solo art. 176, secondo comma) a carico delle parti presenti e di quelle che avreb- bero dovuto comparirvi: ai fini dell'operatività di tale presunzione, è tuttavia necessario che alle parti sia stata concessa un'effettiva possibilità di prendere conoscenza del contenuto del provvedimento, attraverso la lettura in udienza da parte del giudice o comunque l'immediato deposito del relativo docu- mento; laddove tali adempimenti siano stati omessi, viene meno non solo l'esonero del cancelliere dall'obbligo di provvedere alla comunicazione, ma anche l'applicabilità della presunzione, con la conseguente esclusione della possibilità di far decorrere dall'udienza il termine per l'impugnazione, che dev'essere invece ancorato alla comunicazione o alla notificazione dell'ordi- nanza.

In tal senso questa Corte si è d'altronde pronunciata ripetutamente in riferimento al regolamento di competenza proposto avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., escludendo che dall'omis- sione della lettura in udienza possa farsi derivare la nullità della decisione (cfr. al riguardo, anche Cass., Sez. I, 23/06/2008, n. 17028; Cass., Sez. III, 12/02/2015, n. 2736), ma affermando che in tal caso il termine per l'impu- gnazione non decorre fino al momento in cui ha luogo la comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere (cfr.

Cass., Sez. I, 6/09/2007, n. 18743; Cass., Sez. II, 2/09/2004, n. 17665).

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà, in diversa com- posizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 4 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24294/2020 Numero sezionale 2208/2021 Numero di raccolta generale 23278/2021 Data pubblicazione 20/08/2021

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 12/05/2021 Il Presidente 5 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : S C A L D A F