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Ordinanza — n. 23238/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because summary procedure terms begin from court reading, not clerical notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23238/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a summary procedure order, ruling it inadmissible due to late filing. The appellant argued the appeal term started only upon clerical notification, but the court held that for summary proceedings, the term begins from the court's reading of the order in session. Consequently, the court found the appellant's presence at the reading established timely knowledge of the order, rendering the subsequent notification irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 702 quater c.p.c.; Art. 176 c.p.c.: In summary proceedings, the short appeal period commences from the communication or notification of the order; if the order is read in court and the party is present, the period begins from that reading, making subsequent clerical notification immaterial.

Parole chiave

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summary procedure appeal deadline court reading clerical notification inadmissible appeal civil procedure term commencement ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 702 quater c.p.c.
5615 e il conseguente orientamento consolidato), nel caso dell'ordinanza ex art. 702 ter, sesto comma, la decorrenza comincia "dalla sua comunicazione o notificazione".
Art. 176 c.p.c.
Ne deriva che se l'ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace ma non è effettivamente presente, non vi sarà comunicazione, perché ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Nel caso, infine, in cui l'ordinanza è emessa in udienza o fuori udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico: o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notifica dell'ordinanza, o viene applicato il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (Cass.
art. 702 - quater c.p
5615 e il conseguente orientamento consolidato), nel caso dell'ordinanza ex art. 702 ter, sesto comma, la decorrenza comincia "dalla sua comunicazione o notificazione".
art. 327 c.p
Nel caso, infine, in cui l'ordinanza è emessa in udienza o fuori udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico: o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notifica dell'ordinanza, o viene applicato il termine lungo ex art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 8 giugno 1998 n. 5615
Cass. sez. 3, 23 marzo 2017 n. 7401
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21732/2020 R.G. proposto da TAAIB CEESAY rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Roberta Paesante (che indica per comunicazioni e notificazioni l'indirizzo PEC roberta.paesante@rovigoavvocati.it) - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - intimato - Avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 990/2020 pubblicata il 26/03/2020;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'odierna ricorrente; - avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a un solo motivo; il Ministero dell'Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell'udienza; Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 702 - quater c.p.c. per avere la Corte lagunare ritenuto tardivo, quindi inammissibile, l'atto di appello del richiedente in quanto depositato oltre il termine di legge, che ha inteso far decorrere dalla lettura in aula del provvedimento impugnato risultando irrilevante la successiva comunicazione del medesimo da parte della Cancelleria; - il motivo è infondato; - invero, ritiene la Corte che il rito sommario costituisca uno strumento che il legislatore ritiene diretto alla celerità, oltre che alla semplificazione, del giudizio.

Pertanto, l'inizio del decorso del termine breve non è affidato solo al potere dispositivo della parte interessata a stabilizzare, bensì - per l'evidente interesse pubblico che ormai viene riscontrato pure nel processo civile - anche all'attività dell'ufficio che l'ordinanza ha pronunciato. E dunque, mentre la giurisprudenza di legittimità da sempre rimarca che il termine breve decorre solo dalla notifica effettuata a istanza di parte, essendo invece allo scopo irrilevante la comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza (si veda Cass.

S.U. 8 giugno 1998 n. 5615 e il conseguente orientamento consolidato), nel caso dell'ordinanza ex art. 702 ter, sesto comma, la decorrenza comincia "dalla sua comunicazione o notificazione". Ne deriva che se l'ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace ma non è effettivamente presente, non vi sarà comunicazione, perché ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c. l'ordinanza si ritiene conosciuta. Nel caso invece in cui l'ordinanza è emessa fuori udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace, a quest'ultima la cancelleria effettuerà la comunicazione (che, in forza di Cass. sez. 3, 23 marzo 2017 n. 7401, deve essere integrale quanto a motivazione e dispositivo), onde la parte vittoriosa sposta il suo concreto interesse alla notifica nella ipotesi in cui intenda avvalersi della sua esecutorietà, unitamente al precetto.

Nel caso, infine, in cui l'ordinanza è emessa in udienza o fuori udienza e la parte interessata ad appellarla è contumace, si rientra nello schema classico: o la parte vittoriosa attiva la decorrenza del termine breve mediante la notifica dell'ordinanza, o viene applicato il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019); - nel caso che ci occupa, risulta dalla sentenza impugnata che l'ordinanza (non il solo dispositivo, ma l'intero provvedimento, deve intendersi) è stata letta in udienza e allegata al verbale che ne documenta la tenuta e gli esiti (pagg. 2-3 della sentenza impugnata: "in data 23 ottobre 2018 il giudice dott.

Daniela Allegrini, dopo l'udienza alla presenza del solo avv. Biondo si ritirava in Camera di Consiglio per decidere con provvedimento contestuale di cui sarebbe stata data lettura in udienza, tant'è che in calce al verbale del 23 ottobre 2018 si legge: "Decide come da separata e contestuale ordinanza di cui viene data lettura ad ore 15,15. Il presente verbale viene chiuso ad ore 15.15"; - correttamente quindi la Corte veneta ha ritenuto che la parte (rappresentata dal difensore) fosse da considerarsi presente alla lettura, avvenuta in udienza, del provvedimento da impugnarsi e che il contenuto dello stesso fosse quindi da ritenersi debitamente conosciuto dalle parti che dovevano ritenersi presenti alla lettura dello stesso; se nondimeno la Cancelleria ha comunque provveduto alla comunicazione del medesimo al difensore, è circostanza che non rileva ai fini del decorso del termine per l'impugnazione in appello; - il rigetto del primo motivo di ricorso, e la conferma quindi della inammissibilità dell'appello per tardività, comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi; - non vi è luogo a statuizione sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove