Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds in cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to articulate distinct grounds for the eight cited legal errors. The petitioner merely listed violated norms without separating the complaints, violating the requirement for clear and specific arguments. Consequently, the court refused to isolate the issues, ruling that the petition could not be examined under the permitted means of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: A cassation petition must articulate specific grounds for each complaint; failure to separate multiple grievances into distinct reasons renders the petition inadmissible as it prevents the court from examining them separately.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21667/2020 R.G. proposto da BRIGHT ABUSOMWAN rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Gabriella Banda (PEC avv.gabriellabandalegalmail.it ) e dall'avv. Vincenzo Paglia (che non indica indirizzo PEC) - ricorrente - CO ntro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - intimato - Avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4503/2018 pubblicata il 22/04/2020;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha rigettato l'appello dell'odierno ricorrente; - avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione non articolato in singoli motivi; il Ministero dell'Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell'udienza; Considerato che: - preliminarmente, rileva la Corte che sono proposte nel ricorso per cassazione, senza articolazione in autonomi e specifici motivi, ben otto diverse censure; - trova pertanto applicazione la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale (Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017) in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse; - nel concreto, il ricorso per cassazione qui esaminati contiene l'enunciazione di una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate: le stesse da un lato costituiscono una negazione d'ella regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure, operazione della quale non può esser gravata questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016); - conseguentemente, il ricorso è inammissibile; - non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato Ministero;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 22