Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and separate argumentation in cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible due to its failure to articulate specific grounds of complaint. The appellant combined multiple legal grievances into a single, unstructured argument without identifying the violated statutes or explaining the specific legal errors. The court ruled that such cumulative complaints must be separated to allow for individual examination, a requirement the petition failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; A cassation appeal containing unarticulated grounds that cannot be separated into distinct complaints is inadmissible because it forces the court to isolate theoretical arguments rather than examining specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15609/2020 R.G. proposto da NGUM HASSAN rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Bruno Moscarella - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - intimato - Avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 696/2020 pubblicata il 24/02/2020; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio;
Rilevato che: - con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha rigettato l'appello del ricorrente; - avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto non articolato in motivi; il Ministero dell'Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell'udienza; Considerato che: - il ricorso, contenente una sola censura non articolata in motivi, è inammissibile; - questa Corte ritiene costantemente e stabilmente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Sez. 2 - , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018;
Sez. 5 - , Ordinanza n. 24493 del 05/10/2018) che in materia di ricorso per cassazione, l' articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse; - nel presente caso il ricorso, non articolato in motivi, cumula in un unico mezzo di gravame censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., e non evidenzia specificamente né le disposizioni di legge che si assumono violate, né espone la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i corrispondenti profili attinenti alla ricostruzione del fatto; - pertanto, il ricorso è inammissibile; - non vi è luogo a statuizione sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, i