Italian asylum court dismissed appeal due to failure to compare applicant's integration with origin country conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's refusal of humanitarian protection for an asylum seeker. The applicant argued the lower court ignored his social integration in Italy, while the Ministry of Interior did not contest this omission. The court ruled that protection must compare the applicant's current integration status against conditions in their country of origin to assess the risk of rights deprivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, c. 6, d. Lgs. n. 286/1998; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: In granting humanitarian protection, the court must conduct a comparative assessment of the applicant's subjective and objective situation in Italy versus their country of origin to verify if repatriation would deprive them of human rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10535/2020 R.G. proposto da EIDENAGBON CHRISTOPHER rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Paola Miotti (PEC baola.miotti@ordineavvocatibadova.it) - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - intimato - Avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4017/2019 pubblicata il 1/10/2019; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 22/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio;
Rilevato che: - con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha rigettato l'appello del ricorrente; - avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi; il Ministero dell'Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell'udienza; Considerato che: - va esaminato quale primo mezzo di impugnazione il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 c. 6 T.u. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c. 1 n.5 c.p.c. e in subordine si denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.1 n. 4 c.p.c. per difetto di uno dei requisiti di cui all'art.132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. ne c.p.c. per non avere, in particolare, la Corte di appello valutato il positivo inserimento del richiedente nel nuovo contesto di vita in Italia; - il motivo è fondato; - la sentenza impugnata, infatti, premette da un lato la "acclarata" integrazione e d'altro canto, senza comparare in alcun modo tal situazione con quella nella quale il richiedente si troverebbe al rientro nel paese di origine, giunge alle assunte conclusioni nel senso di non concedere la richiesta protezione; - sotto questo profilo pertanto, la pronuncia gravata non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018) secondo la quale in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, c. 6, del d. Lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza;- alla luce della decisione sul motivo in parola, il motivo che lo precede è assorbito; - conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo esame;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il